Salta al contenuto
Legge

L.R. Veneto 28/2017

Nuove disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 "Gonfalone e stemma della Regione".

Normativa regionaleL.R. Veneto 28/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina veneta su bandiera, gonfalone, fascia, stemma e sigillo: definisce i simboli ufficiali, regola uso ed esposizione della bandiera e della fascia, introduce sanzioni per le violazioni, prevede un sistema di immagine coordinata regionale e abroga la legge del 1998 sulla bandiera. Gli oneri sono imputati al bilancio 2017.

Uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto

Uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto

La legge regionale riforma la disciplina dei simboli ufficiali del Veneto, integrando la legge regionale 20 maggio 1975, n. 56. Regola bandiera, gonfalone, fascia, stemma e sigillo, con disposizioni su esposizione, utilizzo istituzionale, simboli nei luoghi pubblici e immagine coordinata regionale.

Simboli ufficiali e titolo della legge

La norma individua come simboli ufficiali della Regione del Veneto:

  • bandiera;
  • gonfalone;
  • fascia;
  • stemma;
  • sigillo.

Viene inoltre aggiornato il titolo della legge del 1975, che diventa “Bandiera, gonfalone, fascia e stemma della Regione”, e sono adeguate le rubriche di alcuni articoli relativi a stemma, gonfalone, sigillo e obblighi di apposizione del sigillo.

Fascia della Regione

La fascia regionale è qualificata come segno distintivo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale, utilizzabile per renderli immediatamente distinguibili nelle manifestazioni ufficiali.

Le caratteristiche principali sono:

  • si porta a tracolla della spalla destra;
  • è di colore rosso tiziano;
  • riproduce il Leone di San Marco;
  • ha larghezza di 16 centimetri.

In caso di presenza contestuale dei due Presidenti, l’uso spetta al Presidente della Giunta regionale. Sono previste deleghe:

  • il Presidente della Giunta può delegare, in caso di propria assenza e assenza del Presidente del Consiglio, al vicepresidente della Giunta o a un assessore regionale;
  • il Presidente del Consiglio può delegare, in caso di assenza, a un vicepresidente del Consiglio, a un consigliere segretario o ad altro consigliere regionale.

Le forme e modalità di utilizzo dei distintivi connessi alla fascia devono essere definite d’intesa tra Giunta regionale e Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Esposizione della bandiera e dei simboli ufficiali

La legge disciplina in modo ampio l’esposizione della bandiera regionale nel territorio del Veneto.

L’esposizione all’esterno degli edifici pubblici avviene:

  • nei casi previsti dalla legge;
  • previa espressa disposizione o autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, per eventi di particolare importanza e solennità regionale o locale.

La bandiera deve essere esposta anche all’esterno di:

  • sedi della Prefettura e uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, della Regione, dei comuni, delle province e della Città metropolitana;
  • consorzi, unioni di enti locali e comunità montane;
  • altri organismi pubblici;
  • enti strumentali della Regione;
  • enti soggetti a vigilanza o controllo regionale;
  • enti pubblici che ricevono ordinariamente finanziamenti o contributi regionali;
  • enti che esercitano funzioni delegate dalla Regione;
  • seggi elettorali durante le consultazioni svolte nella Regione del Veneto;
  • sede della Giunta regionale e del Consiglio regionale per tutta la durata delle riunioni, anche oltre il tramonto;
  • edifici scolastici il primo e l’ultimo giorno dell’anno scolastico e accademico, nonché durante le ore di lezione;
  • sedi di consigli comunali, provinciali e metropolitani in particolari occasioni, festività e celebrazioni;
  • i casi previsti dagli statuti di comuni, province e Città metropolitana;
  • imbarcazioni di proprietà di Regione, comuni, province, Città metropolitana e altri organismi pubblici, nonché imbarcazioni private acquistate con contributo, anche parziale, della Regione.

Obbligo di stemma e distintivi istituzionali

È imposto l’obbligo di apporre lo stemma della Regione del Veneto su tutte le opere, beni o servizi pubblici realizzati o acquistati con contributo, anche parziale, regionale, secondo le modalità stabilite dalla disciplina sull’immagine coordinata.

Sono inoltre previsti distintivi raffiguranti lo stemma per:

  • Presidente della Regione;
  • Presidente del Consiglio regionale;
  • assessori regionali;
  • consiglieri regionali.

La Giunta regionale è autorizzata a fornire la bandiera agli enti pubblici e agli istituti scolastici che la richiedano.

Esposizione da parte dei privati

L’esposizione della bandiera della Regione da parte dei privati è sempre libera, purché avvenga in forme decorose.

È anche consigliata, quando nel corso di manifestazioni siano esposte bandiere e vi concorra finanziariamente la Regione o i suoi enti strumentali.

Orari e modalità di esposizione

L’esposizione della bandiera all’esterno degli edifici pubblici avviene, salvo alcune eccezioni, dalle ore 8.00 al tramonto.

Se la bandiera resta esposta dopo il tramonto deve essere adeguatamente illuminata.

La disciplina precisa anche il corretto posizionamento:

  • in una pubblica sala, se esposta su asta, occupa il posto d’onore alla destra del tavolo della presidenza;
  • deve essere esposta in modo permanente in collocazione interna idonea a evidenziarne la dignità e a favorirne la visibilità;
  • ha precedenza su ogni gonfalone, vessillo o emblema di province, comuni e Città metropolitana, ferme le regole statali sulle cerimonie;
  • nessuna bandiera, vessillo o gonfalone può essere collocato al di sopra della bandiera del Veneto.

Casi particolari: lutto e conservazione

In caso di lutto, la bandiera esposta all’esterno degli edifici pubblici deve essere tenuta a mezz’asta.

Possono essere adottate due strisce di velo nero all’estremità superiore dell’inferitura; tali strisce sono obbligatorie per la bandiera portata nelle pubbliche cerimonie funebri.

La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d’uso.

Sanzioni

La violazione delle norme sull’esposizione della bandiera presso gli edifici pubblici comporta una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro.

La Giunta regionale definisce modalità e termini per l’attività sanzionatoria.

Immagine coordinata della Regione del Veneto

La Giunta regionale è chiamata a realizzare un sistema di immagine coordinata e uniforme della Regione, finalizzato a salvaguardare e promuovere l’identità visiva dell’ente e a favorire un’identificazione unitaria della Regione e del suo territorio.

Il sistema deve prevedere, in particolare:

  • la progettazione di un sistema completo e articolato di immagine coordinata;
  • la realizzazione di una linea grafica per mezzi e strumenti di comunicazione, con relativo manuale.

Nella progettazione devono essere rispettati stile, forma e proporzioni della bandiera e degli stemmi previsti dalla legge. Le modalità di realizzazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, mentre l’uso del manuale è demandato a un successivo regolamento.

Regime finanziario e abrogazione

Gli oneri derivanti dalla legge sono quantificati in 50.000 euro per l’esercizio finanziario 2017 e coperti mediante riallocazione di risorse nel bilancio regionale 2017-2019, con riduzione del Fondo di riserva.

È abrogata la legge regionale 10 aprile 1998, n. 10, relativa all’uso e all’esposizione della bandiera della Regione del Veneto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.