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Legge

L.R. Veneto 24/2017

Criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera dei degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute.

Normativa regionaleL.R. Veneto 24/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto disciplina la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera per persone dimesse da ex ospedali psichiatrici, ex case di salute e per soggetti presenti al 31 dicembre 1995 negli ex istituti di riabilitazione riconvertiti in RSA. La quota residua resta a carico del Fondo sanitario regionale. La Giunta definisce le modalità attuative; sono abrogate norme regionali precedenti.

Compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera per ex degenti psichiatrici e RSA riconvertite

Criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera

La legge regionale del Veneto interviene sulla disciplina della partecipazione economica alle spese di ospitalità alberghiera per una platea ristretta di assistiti provenienti da ex strutture psichiatriche o da strutture riabilitative riconvertite. Stabilisce i criteri di calcolo, individua la copertura dei costi residui e demanda alla Giunta regionale l’attuazione operativa.

Ambito di applicazione e destinatari

La disciplina si applica alle persone:

  • dimesse da ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  • presenti alla data del 31 dicembre 1995 negli ex istituti di riabilitazione riconvertiti in residenze sanitarie assistenziali (RSA), in attuazione della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39.

I destinatari sono considerati solo se ospiti di strutture residenziali extraospedaliere socio-sanitarie presenti nel territorio regionale.

Criteri di compartecipazione alla spesa

Gli assistiti interessati sono tenuti a concorrere alle spese di ospitalità alberghiera secondo i criteri definiti dal DPCM 5 dicembre 2013 in materia di ISEE. La compartecipazione va però determinata nel rispetto di una tutela minima del reddito dell’assistito: deve comunque essere conservata una quota non inferiore alla somma corrispondente al 25% del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30.

Copertura dei costi residui

La parte di spesa non coperta dalla compartecipazione degli assistiti è posta a carico del Fondo sanitario regionale. La legge configura quindi un sistema in cui l’onere residuo dell’ospitalità alberghiera non grava sulla persona oltre i limiti indicati, ma viene sostenuto dal finanziamento sanitario regionale.

Attuazione e procedimento

Le modalità concrete di compartecipazione sono definite dalla Giunta regionale, che deve attenersi ai criteri stabiliti dalla legge. Prima dell’adozione, la Giunta sente la competente commissione consiliare, la quale esprime il parere entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento; decorso tale termine, si può procedere anche in assenza del parere.

Abrogazioni

Sono abrogate le precedenti disposizioni regionali che regolavano la materia:

  • il comma 1 dell’articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7;
  • l’articolo 73 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

Regime finanziario

L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Obsolescenza pratica

La legge disciplina una categoria di assistiti individuata in base a condizioni storiche e a una data di riferimento già remota, ma non contiene un termine finale di efficacia. Resta quindi formalmente vigente, pur avendo un ambito applicativo molto circoscritto e tendenzialmente residuale.

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