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Legge

L.R. Veneto 22/2017

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2008/122/ce, della comunicazione 2014/c 204/01 nonch...

Normativa regionaleL.R. Veneto 22/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua l’ordinamento del Veneto a direttive UE e disciplina temi di parchi/Natura 2000, turismo, fauna selvatica, concessioni portuali sul Garda e aiuti di Stato. Introduce anche poteri sostitutivi in caso di infrazione UE e coordina le procedure regionali sugli aiuti. Gli effetti sono attuali, salvo le singole misure legate a piani, concessioni o procedure specifiche.

Legge europea regionale 2017 del Veneto: adeguamenti in materia di natura, turismo, caccia, concessioni portuali e aiuti di Stato

Legge europea regionale 2017 del Veneto

La legge aggiorna la normativa regionale veneta per renderla conforme al diritto dell’Unione europea e alla disciplina statale di recepimento. Interviene su ambiente e biodiversità, turismo, caccia e prelievo venatorio, concessioni portuali sul lago di Garda e disciplina regionale degli aiuti di Stato, oltre a modificare la legge regionale sulla partecipazione della Regione al processo normativo europeo.

Finalità generali

La Regione del Veneto dichiara di intervenire, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e dello Statuto, per adeguare il proprio ordinamento alla normativa europea e nazionale di recepimento. Il provvedimento ha dunque funzione di coordinamento e aggiornamento di varie discipline settoriali regionali.

Parchi, biodiversità e rete Natura 2000

In materia di tutela degli habitat e degli uccelli selvatici, la legge modifica la disciplina regionale sui piani di gestione dei siti Natura 2000 e sulle misure di conservazione. Viene precisato che tali piani possono essere predisposti dagli enti gestori delle aree naturali protette e dei parchi di interesse locale, oltre che dagli altri soggetti previsti dalla disciplina regionale.

La Giunta regionale è abilitata, con regolamento, a dettare le misure di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche in attuazione:

  • dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE;
  • dell’articolo 4 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;
  • dell’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE;
  • dell’articolo 4 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Sono espressamente fatti salvi i piani di gestione dei siti Natura 2000, compresi quelli già adottati dalle Comunità montane, ora Unioni montane, alla data di entrata in vigore della legge.

Turismo e tutela del consumatore

In materia turistica, la legge integra la disciplina dei contratti di turismo organizzato prevedendo, per i viaggi all’estero e per i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, polizze assicurative o garanzie bancarie idonee a garantire, in caso di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore:

  • il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico;
  • il rientro immediato del turista.

Contestualmente vengono abrogate due disposizioni del testo unico regionale sul turismo, senza ulteriori precisazioni nel testo fornito.

Caccia, fauna selvatica e sostegni alle imprese agricole

La legge interviene sulla normativa regionale in materia di fauna selvatica e prelievo venatorio prevedendo che la Regione persegua gli obiettivi di tutela della fauna e di salvaguardia delle produzioni agricole anche tramite il coinvolgimento dei proprietari o conduttori dei fondi rustici. A questo fine possono essere attivati strumenti finanziari di sostegno alle imprese agricole nel rispetto degli orientamenti UE in materia di aiuti di Stato per i settori agricolo e forestale e le zone rurali.

Viene inoltre ridefinito il fondo regionale destinato ai danni causati dalla fauna selvatica nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria. Il fondo è finalizzato a contributi per indennizzi e per oneri di prevenzione e può operare sia con contributi diretti sia attraverso il sostegno all’accesso a strumenti mutualistici e assicurativi.

Le linee di intervento del fondo comprendono:

  • sostegno all’accesso a strumenti mutualistici e assicurativi;
  • contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie protette;
  • contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie non protette e dall’attività venatoria;
  • contributi per gli oneri di prevenzione.

Infine, viene esteso il riferimento alla fauna protetta nell’intero territorio regionale nella disciplina richiamata dalla legge regionale del 2013 sulle iniziative per la gestione della fauna selvatica nelle aree precluse all’esercizio venatorio.

Concessioni portuali sul lago di Garda

Per le concessioni demaniali in zona portuale rilasciate ai sensi della disciplina regionale sul demanio lacuale e sulla navigazione sul lago di Garda, la durata non è prorogabile né rinnovabile, in conformità alla direttiva 2006/123/CE.

Per alcune categorie individuate dalla Giunta regionale, nelle procedure a evidenza pubblica la durata delle concessioni è determinata in modo da equiparare quelle in zona portuale a terra con quelle acquee, tenendo conto della loro connessione, secondo i criteri del decreto-legge n. 400/1993 convertito dalla legge n. 494/1993 e successive modifiche.

Disciplina regionale degli aiuti di Stato

La legge rafforza la disciplina regionale sugli aiuti di Stato contenuta nella legge regionale n. 26 del 2011. La Regione assicura il rispetto degli articoli 107, 108 e 109 TFUE.

Il Consiglio regionale e la Giunta trasmettono alla Commissione europea i progetti di legge, le proposte di regolamento e gli atti amministrativi che istituiscono o modificano misure di aiuto soggette a notifica o comunicazione. Le strutture della Giunta si conformano al sistema di notificazione elettronica e la Giunta disciplina con proprio provvedimento le procedure sugli aiuti di Stato, informandone la Commissione consiliare competente.

La Commissione consiliare competente licenzia definitivamente gli atti solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea. Viene inoltre previsto che le strutture regionali competenti garantiscano l’inserimento delle misure di aiuto nel Registro nazionale aiuti (RNA) e il rispetto degli obblighi europei e nazionali.

La disciplina sul recupero degli aiuti viene precisata con riferimento all’individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione, all’accertamento degli importi dovuti e alla determinazione delle modalità e dei termini di pagamento.

Potere sostitutivo in caso di violazioni del diritto UE

La legge introduce una disciplina del potere sostitutivo regionale quando una violazione della normativa europea, accertata con sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, comporti vincoli o oneri imputabili alla Regione e siano necessari atti di competenza regionale, anche per funzioni amministrative conferite agli enti locali.

In tal caso:

  • il Presidente della Giunta assegna agli enti locali inadempienti termini specifici per adottare gli atti necessari;
  • decorso inutilmente anche uno solo dei termini, la Giunta nomina un commissario ad acta, sentito l’ente interessato;
  • il commissario può avvalersi degli uffici degli enti inadempienti oppure, se necessario, la Giunta provvede direttamente.

La stessa disciplina si applica, per le materie di competenza regionale, anche quando sono in corso procedure di infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 TFUE.

Disposizioni finali e finanziarie

La legge prevede la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee, tramite posta certificata, e stabilisce la clausola di neutralità finanziaria: all’attuazione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

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