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Legge

L.R. Veneto 31/2017

Istituzione del Consiglio delle autonomie locali.

Normativa regionaleL.R. Veneto 31/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce il CAL del Veneto presso il Consiglio regionale, ne disciplina composizione, elezione, durata, funzioni consultive/conciliative/propositive, organizzazione interna e rapporti con Regione ed enti locali. Prevede pareri e intese con termini brevi, una fase transitoria fino al regolamento del CAL e l’abrogazione della precedente Conferenza Regione-Autonomie locali.

Istituzione del Consiglio delle autonomie locali del Veneto

Istituzione del Consiglio delle autonomie locali del Veneto

La legge regionale istituisce il Consiglio delle autonomie locali (CAL) quale organo di rappresentanza degli enti locali, di consultazione e di cooperazione con gli organi regionali. La disciplina si applica nel territorio della Regione del Veneto e definisce composizione, durata, funzioni, organizzazione, rapporti con Consiglio e Giunta regionale, nonché il regime transitorio.

Natura, sede e autonomia

Il CAL è istituito in attuazione dello Statuto del Veneto e ha sede presso il Consiglio regionale. È dotato di autonomia regolamentare e funzionale, oltre che organizzativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla legge. I rapporti con il Consiglio regionale sono demandati al Regolamento del Consiglio regionale.

Composizione e partecipazione alle sedute

Il CAL è composto da membri di diritto e membri elettivi, per un numero massimo complessivo di trenta componenti.

Sono componenti di diritto:

  • i presidenti delle province venete;
  • il sindaco della Città metropolitana di Venezia;
  • i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e di Regione, oppure il vicesindaco se il sindaco cumula anche la carica di presidente di provincia o di sindaco metropolitano;
  • un rappresentante di ANCI Veneto;
  • un rappresentante di UNCEM Veneto;
  • un rappresentante di ANPCI.

Sono componenti elettivi:

  • dieci sindaci di comuni non capoluogo, di cui sei appartenenti a comuni fino a 5.000 abitanti e comunque almeno uno per provincia;
  • due presidenti di unioni di comuni;
  • un presidente di unione montana.

La popolazione rilevante è determinata sulla base dell’ultimo dato ISTAT disponibile. Il CAL opera secondo criteri di snellezza, flessibilità ed efficacia, anche con composizione variabile, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Alle sedute possono partecipare, senza voto, il Presidente del Consiglio regionale o un suo delegato, il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, due consiglieri regionali di cui uno in rappresentanza delle minoranze, e l’assessore competente in materia di enti locali. Quando si trattano temi di interesse per le autonomie funzionali possono partecipare, sempre senza voto, rappresentanti delle università venete, di Unioncamere Veneto o delle camere di commercio interessate, nonché altri rappresentanti di ulteriori autonomie funzionali o soggetti territoriali individuati dall’Ufficio di presidenza.

Ai componenti non spettano indennità di carica né gettoni di presenza; è previsto solo il rimborso delle spese documentate e degli oneri di parcheggio secondo la disciplina richiamata.

Costituzione, elezione e durata in carica

Il CAL è costituito entro 90 giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle designazioni e dei nominativi eletti. Le designazioni devono pervenire all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro 45 giorni dalla richiesta. La nomina è comunicata agli interessati entro 10 giorni dal provvedimento di costituzione e la seduta di insediamento è convocata dal Presidente del Consiglio regionale.

Il mandato dura per l’intera legislatura.

Le elezioni dei componenti elettivi avvengono tramite assemblee convocate dal Presidente del Consiglio regionale:

  • per i sindaci dei comuni non capoluogo, con assemblee distinte per comuni sopra e sotto i 5.000 abitanti, mediante liste plurinominali e voto segreto;
  • per i presidenti delle unioni di comuni, su lista di candidati presentati da almeno un quinto dei partecipanti;
  • per il presidente di unione montana, con analogo meccanismo su lista di candidati.

In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età. Le modalità operative delle elezioni sono stabilite nell’atto di convocazione.

Decadenza e sostituzione dei componenti

La decadenza si verifica se il componente cessa, per qualsiasi causa, dalla carica presso l’ente di provenienza. In tal caso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale procede alla sostituzione con il primo dei non eletti della stessa categoria.

La decadenza scatta anche per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive dell’Assemblea o dell’Ufficio di presidenza, se il componente ne fa parte. La dichiarazione di decadenza è adottata dall’Ufficio di presidenza del CAL.

Funzioni del CAL

Il CAL svolge funzioni consultive, concertative e propositive nei casi previsti dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti regionali.

Nell’attività consultiva esprime pareri obbligatori, tra l’altro, su:

  • modifiche dello Statuto per le parti di interesse degli enti locali;
  • disegni e progetti di legge sulle funzioni amministrative degli enti locali;
  • disciplina dell’esercizio associato delle funzioni;
  • livelli minimi di efficienza delle funzioni amministrative di Regione ed enti locali;
  • atti di esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta nelle materie regionali, in caso di inerzia o inadempimento degli enti locali;
  • DEFR;
  • disegni di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo;
  • ogni altro caso in cui norme statutarie, legislative o regolamentari prevedano il coinvolgimento obbligatorio degli enti locali.

Nell’attività concertativa il CAL esprime la posizione delle autonomie locali nelle intese su:

  • conferimento di funzioni amministrative agli enti locali;
  • attribuzione di particolari competenze a province o enti locali associati;
  • atti regionali di coordinamento della finanza pubblica con specifiche esigenze del Veneto;
  • provvedimenti della Provincia di Belluno relativi al conferimento di funzioni a comuni o forme associative;
  • ulteriori casi espressamente previsti.

In sede di CAL la Giunta regionale e gli enti locali possono anche concludere accordi di coordinamento o per attività di interesse comune.

Il CAL ha inoltre potere di iniziativa legislativa e regolamentare su materie di interesse per gli enti locali, può proporre alla Giunta regionale impugnative di leggi e conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, formulare proposte e osservazioni a Consiglio e Giunta, chiedere pareri alla Commissione di garanzia statutaria e collaborare alla raccolta ed elaborazione di informazioni utili all’esercizio delle funzioni amministrative. Ogni anno redige un rapporto sull’attività svolta da presentare a Consiglio e Giunta regionale.

Seduta congiunta annuale

Il CAL e il Consiglio regionale si riuniscono annualmente in seduta congiunta per l’analisi del sistema delle autonomie locali nel Veneto.

Pareri obbligatori: termini e effetti

I pareri obbligatori sono richiesti dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale. Devono essere resi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il termine può essere prorogato, su istanza motivata, per non oltre 15 giorni. Per gli atti legislativi e amministrativi di natura finanziaria il termine è di 15 giorni.

Se il termine decorre inutilmente, l’organo richiedente può procedere comunque. In caso di parere non favorevole, l’organo richiedente può ugualmente approvare l’atto con motivazione espressa. È ammessa la trasmissione telematica secondo il Regolamento.

Intese e accordi

Le intese previste dalla legge si perfezionano con la sottoscrizione del Presidente del CAL e del Presidente della Giunta regionale, o di un assessore delegato, entro 30 giorni dall’avvio del procedimento posto all’ordine del giorno del CAL. Se l’intesa non si raggiunge entro tale termine, la Giunta regionale può procedere motivando l’atto.

Per gli accordi, la Giunta regionale predispone lo schema e può concluderli, tramite il CAL, con gli enti locali in attuazione del principio di leale collaborazione e per finalità di funzionalità, economicità ed efficacia amministrativa.

Organizzazione interna: Assemblea, Presidente e Ufficio di presidenza

L’Assemblea del CAL è composta dai membri di diritto ed elettivi e può comprendere anche i soggetti ammessi senza voto. Delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti di diritto ed elettivi. Convocazioni, pubblicità delle sedute, modalità di svolgimento e quorum deliberativi sono demandati al Regolamento.

L’Assemblea può operare in composizione variabile, per rappresentare le competenze e le aree territoriali concretamente interessate dai provvedimenti. Si riunisce comunque in seduta plenaria su richiesta motivata del Presidente o di almeno dieci componenti.

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti nella seduta di insediamento con maggioranza assoluta. Il Presidente rappresenta il CAL, ne organizza e coordina l’attività, convoca e presiede le sedute, fissa l’ordine del giorno e cura i rapporti istituzionali. Sottoscrive intese e accordi.

L’Ufficio di presidenza è costituito nella seduta di insediamento subito dopo l’elezione del Presidente. È composto da cinque membri, incluso il Presidente, con almeno due componenti di diritto e due elettivi. Coadiuva il Presidente, svolge l’istruttoria e organizza i lavori, predispone la proposta di Regolamento e rende pareri sugli schemi di atti regolamentari e amministrativi della Giunta regionale rilevanti per gli enti locali. I pareri vanno resi entro 30 giorni; decorso il termine si procede comunque.

Regolamento del CAL e supporto organizzativo

Il Regolamento del CAL è approvato dall’Assemblea, su proposta dell’Ufficio di presidenza, con maggioranza dei due terzi dei componenti, entro 60 giorni dall’insediamento. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche successive.

Il Regolamento disciplina il funzionamento del CAL anche con strumenti telematici e può istituire commissioni interne per l’esame di specifiche questioni. Prima dell’approvazione definitiva, la proposta è trasmessa al Consiglio regionale e alla Giunta regionale per osservazioni entro 10 giorni.

La struttura di supporto è individuata dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che assicura anche il personale e i mezzi necessari al funzionamento nei limiti delle risorse trasferite al Consiglio regionale.

Disposizioni transitorie, abrogazioni e rinvio

In prima applicazione, il CAL deve essere costituito entro 365 giorni dall’entrata in vigore della legge. Tra il 260° e il 290° giorno dalla stessa data, il Presidente del Consiglio regionale convoca le assemblee elettorali per i componenti elettivi.

Fino al giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Regolamento del CAL, continua a esercitare le proprie funzioni la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali disciplinata dalla precedente legge regionale n. 20 del 1997.

Dal primo giorno successivo a tale pubblicazione sono abrogati gli articoli da 8 a 12 della legge regionale n. 20 del 1997 e gli articoli 1 e 3 della legge regionale n. 9 del 1998. Da quel momento ogni richiamo regionale alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali si intende riferito al CAL.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri correnti derivanti dalla legge sono quantificati in 2.000 euro per l’esercizio 2018 e in 5.000 euro per l’esercizio 2019, con copertura a valere sulle risorse della Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione 2017-2019 del Consiglio regionale.

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