L.R. Veneto 29/2017
Recesso dall'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo. Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Regione del Veneto dispone il recesso dall’Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo e abroga l’articolo 18 della l.r. 55/1999. La Giunta deve avviare entro 60 giorni dall’entrata in vigore le procedure necessarie. La legge è a neutralità finanziaria e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Recesso del Veneto dall’Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo e abrogazione di una norma del 1999
Recesso dall’Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo e abrogazione di una norma del 1999
La legge riguarda esclusivamente la Regione del Veneto e interviene sull’assetto della cooperazione allo sviluppo, con effetto di uscita da un organismo interregionale e di soppressione della corrispondente base normativa regionale precedente.
Contenuto del recesso
La Regione del Veneto recede dall’Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo, qualificato come organismo associativo tra Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato al coordinamento delle politiche regionali di cooperazione allo sviluppo. Il recesso esprime quindi la volontà regionale di non partecipare più a tale sede di coordinamento.
Adempimenti della Giunta regionale
La Giunta regionale è tenuta ad attivare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, le procedure necessarie per perfezionare il recesso dall’Osservatorio. Il termine è espresso in modo perentorio come limite temporale di attivazione delle procedure, non come decorrenza degli effetti del recesso, che non sono ulteriormente specificati nel testo fornito.
Abrogazione della disciplina previgente
È abrogato lոդված 18 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55, recante gli interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà. La norma del 2017 sostituisce quindi la precedente disciplina regionale nella parte relativa all’Osservatorio interregionale.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: l’attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Rilevanza pratica
L’atto ha contenuto puntuale e di sistema, ma non disciplina contributi, procedure complesse o misure operative ulteriori. La sua utilità è principalmente nella verifica dell’assetto istituzionale della Regione del Veneto in materia di cooperazione allo sviluppo e nella ricostruzione della normativa regionale vigente dopo l’abrogazione dell’articolo 18 della l.r. 55/1999.
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