Cassazione Penale, Sentenza n. 14875/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso del Procuratore Generale: censura dell'assoluzione di Salvatore Jacopetta dal reato contestato al capo 10) (tentativo di acquisto di sostanza stupefacente, art. 73 DPR 309/1990), per presunta errata valutazione del dolo; si sosteneva che la condotta di Jacopetta (disponibilità ad importare legname, favoreggiamento degli incontri tra coimputati e mancata azione legale per il mancato adempimento) dimostrasse la sua consapevolezza della natura illecita dell'operazione. Ricorsi di Cino, F. Cortese e F. Cortese: censura delle condanne per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti (capo 1) per insufficiente e carente motivazione, mancata verifica dell'affectio societatis e del carattere strutturato del sodalizio; contestata anche la fondatezza della motivazione basata su dichiarazioni di terzi e su sentenze altrui assunte come riscontro; inoltre i fratelli Cortese deducevano la eccessività della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale (quindi resta l'assoluzione di Salvatore Jacopetta perché il fatto non costituisce reato) e ha rigettato i ricorsi proposti da Domenico Cino, Fabrizio Cortese e Francesco Cortese, confermando la responsabilità degli stessi per il reato associativo contestato al capo 1). La Corte ha ritenuto che il Giudice del rinvio avesse legittimamente e coerentemente rivalutato il compendio probatorio, colmando le lacune segnalate nelle precedenti pronunce, e che le motivazioni fornite fossero logicamente adeguate; ha altresì respinto il motivo relativo alla determinazione della pena come improcedibile in sede di legittimità. I tre imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 42 cod. pen.
Richiamato in relazione alle censure sul dolo: norma generale sul reato colposo e doloso utilizzata nel contesto della deduzione sui limiti della valutazione dell'elemento psicologico.
art. 43 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 42 per le deduzioni sulla responsabilità penale e sulla necessità di prova del dolo; la Corte ha ritenuto che la prova del dolo debba emergere in maniera logicamente coerente dal compendio probatorio.
art. 627 cod. proc. pen.
Norma sulle facoltà del giudice di rinvio: la Corte ricorda che, quando l'annullamento è per vizi di motivazione, il giudice di rinvio ha pieni poteri di cognizione e può rinnovare l'istruttoria e rivalutare integralmente il compendio probatorio.
art. 238-bis cod. proc. pen.
Uso in giudizio di sentenze irrevocabili: la Corte osserva che una sentenza definitiva acquisita agli atti può fungere da riscontro probatorio e contribuisce a chiarire elementi altrimenti oscuri, purché si svolga il necessario confronto con le altre prove.
art. 74 DPR 309/1990
Norma che definisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha valutato se la prova dimostrasse una struttura organizzata e una partecipazione consapevole e continuativa; ha ritenuto sufficiente la prova di una struttura più ridotta ma stabile e i ruoli attribuiti ai singoli.
art. 73 DPR 309/1990
Norma che punisce il traffico e il tentativo di traffico di stupefacenti: applicata al capo 10) per Jacopetta; la Corte ha confermato che, per questo capo, mancava prova del dolo necessario e quindi l'assoluzione è stata confermata.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Grounds for cassation per vizi di motivazione: la Corte chiarisce che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica di eventuale illogicità manifesta della motivazione e non consente una rivalutazione di merito degli elementi di fatto quando la motivazione sia adeguata.
Massime di principio
- Se una sentenza è annullata per vizi di motivazione, il giudice di rinvio ha pieni poteri per rivalutare il compendio probatorio e può arrivare a conclusioni diverse, purché motivi logicamente e colmi le lacune precedenti.
- La Corte di Cassazione in sede di legittimità non può rivedere le valutazioni di fatto del giudice di merito se la motivazione di quest'ultimo è coerente e priva di manifesti vizi logici; il ricorrente non può ottenere la sostituzione delle proprie valutazioni a quelle del giudice di merito.
- Per affermare la partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti è necessario provare elementi che indichino una struttura organizzativa, la continuità dell'attività e l'affectio societatis dei partecipanti; sentenze definitive su fatti connessi possono fungere da utile riscontro se integrate e confrontate con le altre prove.
- L'acquisizione di una sentenza irrevocabile (art. 238-bis) può chiarire o corroborare elementi oscuri del compendio probatorio, ma non sostituisce la necessità di una motivazione che illustri il nesso probatorio con le restanti evidenze.
- La mancata reazione civilistica o l'inerzia di una parte in relazione a mancati adempimenti contrattuali non costituisce di per sé prova certa della consapevolezza della natura illecita dell'operazione; occorre un quadro probatorio complessivo e logicamente coerente per inferire il dolo.
- Le censure sulla determinazione della pena per essere riesaminate in Cassazione devono superare il divieto di sindacare valutazioni di merito: contestazioni generiche sulla gravosità della pena non sono in genere accolte in sede di legittimità.
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