Cassazione Penale, Ordinanza n. 11091/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era in realtà diretto a sollecitare una diversa valutazione di merito del giudizio di particolare tenuità del fatto, già compiutamente esaminato dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che il giudizio di tenuità sarebbe stato erroneamente escluso e che gli elementi di fatto valutati dai giudici di merito avrebbero dovuto condurre a una diversa conclusione.
Norme richiamate
Richiamato quale norma incriminatrice del tentativo, in concorso con il furto aggravato contestato ai danni dell'imputato.
Richiamato come disposizione relativa al furto oggetto della condanna confermata in appello.
Richiamato come circostanza aggravante del furto contestato e confermato dai giudici di merito.
Invocato dal ricorrente quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che la censura è inammissibile perché mira solo a ottenere una diversa valutazione di merito del giudizio di tenuità già svolto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di motivazione, tende a ottenere una nuova valutazione del fatto o degli elementi già apprezzati dal giudice di merito.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo per reali vizi logici o giuridici della motivazione, non per una mera diversa lettura delle risultanze fattuali.
- Se il giudice di merito ha motivato in modo congruo e non manifestamente illogico il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p., la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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