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Sentenza

Sentenza del 19/10/2020 n. 616 - Comm. Trib. Prov. Torino

Il termine di prescrizione del diritto dell'Amministrazione di procedere al recupero coattivo degli importi non versati è di tre anni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Si contestava che l'azione di recupero fosse prescritta perché, a partire dal 1° gennaio 2013, per la Regione Piemonte opera il termine di prescrizione triennale previsto dalla normativa nazionale; in passato la L.R. Piemonte n.20/2002 (art.5) aveva elevato il termine a cinque anni ma la proroga di tale termine è cessata il 31/12/2012. Inoltre si sottolineava che il termine triennale riguarda non solo l'avviso di accertamento ma anche tutte le successive fasi di riscossione coattiva.

La decisione

Il giudice ha ritenuto applicabile il termine triennale previsto dalla normativa nazionale anche nei confronti della Regione Piemonte a decorrere dal 1° gennaio 2013, e ha affermato che tale termine si applica all'intero procedimento di recupero coattivo (non solo all'avviso di accertamento). Di conseguenza gli atti di riscossione iniziati oltre il termine di prescrizione sono dichiarati inefficaci/inesigibili e l'azione dell'Amministrazione è stata respinta in quanto prescritta.

Norme richiamate

  • Art. 5 D.L. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito con L. 60/86

    stabilisce il termine triennale di prescrizione del diritto dell'Amministrazione di procedere al recupero coattivo degli importi non versati; tale termine opera anche per le fasi successive all'accertamento

  • L.R. Piemonte n.20/2002 (art.5)

    aveva elevato il termine di prescrizione da tre a cinque anni; comunque la proroga/deroga regionale è cessata al 31/12/2012 e non è applicabile alle azioni iniziate dopo il 1° gennaio 2013

Massime di principio

  • A partire dalla cessazione di una deroga regionale, prevale il termine previsto dalla normativa nazionale: per la riscossione coattiva il termine ordinario è di tre anni se la norma nazionale così dispone.
  • Il termine di prescrizione riguarda l'intero procedimento di recupero (dall'accertamento fino alle fasi esecutive): non è limitato al solo avviso di accertamento.
  • Prima di avviare o proseguire azioni esecutive l'Amministrazione deve verificare la decorrenza dei termini; le azioni avviate dopo la scadenza sono inefficaci e possono essere eccepite dal contribuente.
  • La decorrenza del termine va valutata caso per caso: in generale decorre dal momento in cui il diritto dell'Amministrazione diventa esigibile/enforceable (es. quando l'atto impositivo diventa definitivo o l'obbligazione tributaria è esigibile); atti interruttivi o sospensivi (pagamenti, riconoscimenti del debito, atti di escussione validi) possono sospendere o interrompere la prescrizione e devono essere considerati nel calcolo.
  • Le deroghe regionali che abbiano efficacia limitata nel tempo cessano alla scadenza prevista e non si possono retroagire oltre il termine di cessazione: occorre sempre controllare eventuali norme transitorie e la data di efficacia delle modifiche normative.

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