Ordinanza n. 3588/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro n. 6863 del 22 dicembre 2022 - RG n. 19908/2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, n. 6863 del 22 dicembre 2022
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro n. 6863 del 22 dicembre 2022, relativa al giudizio R.G. n. 19908/2020. Il ricorrente ha depositato una copia del certificato di passaggio in giudicato riferita, tuttavia, a una diversa sentenza, indicata come n. 6860/2022, resa nel giudizio R.G. n. 19907/2020. Il TAR ha rilevato che tale discordanza documentale potrebbe determinare l’inammissibilità del ricorso per mancata produzione della pertinente prova del passaggio in giudicato della decisione azionata.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Rilevata la possibile inammissibilità del ricorso per la carenza della prova documentale richiesta ai fini dell’ottemperanza, ha applicato l’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando al ricorrente trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per depositare documentazione pertinente oppure presentare memorie sulla questione. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 19 novembre 2026. Nessuna decisione definitiva è stata adottata sull’ottemperanza o sull’ammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 114, comma 2, c.p.a.
unitamente al ricorso [per l’ottemperanza] è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente deve depositare il provvedimento di cui chiede l’esecuzione e, quando necessario, la prova del suo passaggio in giudicato; la produzione riferita a una diversa sentenza e a un diverso giudizio presenta una carenza documentale rilevante ai fini dell’ammissibilità.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile questione ostativa alla decisione, deve consentire alle parti di interloquire; nel caso concreto il termine assegnato al ricorrente è stato utilizzato per consentire il deposito della documentazione corretta o di memorie sulla possibile inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la parte che agisce deve depositare una copia autentica del provvedimento del quale chiede l’esecuzione e, ove richiesto, la pertinente prova del suo passaggio in giudicato; la produzione di un certificato riferito a una diversa decisione e a un diverso numero di ruolo non assolve tale onere documentale e può comportare l’inammissibilità del ricorso.
- Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso, deve assegnare alle parti un termine per presentare memorie sulla questione o per regolarizzare la documentazione, prima di definire il giudizio.
Come è indicizzato
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