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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 09320/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accolto l'opposizione della Fondazione agli atti esecutivi relativi a un precetto intimato dai ricorrenti. In cassazione venivano dedotti due motivi: (1) nullità della sentenza per vizio di extrapetizione e violazione degli artt.112 e 617 c.p.c. (contestando che il Tribunale avesse dichiarato la nullità del precetto oltre il contenuto della domanda); (2) contraddittorietà e illogicità della motivazione, contestuale violazione degli artt.480 e 617 c.p.c., art.24 Cost. e altre norme, per avere il Tribunale sia riconosciuto pagamenti parziali e criteri di calcolo degli interessi sia dichiarato inesistente il diritto di procedere all'esecuzione per omessa specificazione della somma nel precetto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo. Sul secondo motivo ha invece ritenuto che il Tribunale avesse applicato erroneamente il principio di diritto: il precetto, secondo la Corte, conteneva gli elementi necessari (importi, date dei pagamenti parziali, criteri e decorrenze per il calcolo degli interessi e richiamo al titolo esecutivo) per consentire alla debitrice di individuare esattamente la somma dovuta; pertanto la sentenza impugnata è stata cassata nella parte relativa a tale motivo e la causa rimessa al Tribunale di Napoli in diversa composizione per nuovi accertamenti e per la regolazione delle spese di legittimità. La Corte ha inoltre enunciato il principio di diritto secondo cui la nullità del precetto sussiste solo quando manchino del tutto elementi per la determinazione del credito e che il precetto può essere integrato con elementi risultanti dallo stesso atto o dal titolo esecutivo richiamato.

Norme richiamate

  • art. 480 cod. proc. civ.

    La Corte ricorda che le ipotesi di nullità dell'atto di precetto sono tassativamente indicate dal comma secondo; il comma primo richiede che l'intimazione abbia ad oggetto l'obbligo risultante dal titolo esecutivo. Per somme di denaro è sufficiente che il precetto contenga elementi idonei a consentire la determinazione dell'importo (es. pagamenti parziali, date, criteri di calcolo degli interessi o richiamo al titolo).

  • art. 617 cod. proc. civ.

    Il precetto è atto preliminare agli atti esecutivi e la regolarità formale dello stesso può essere oggetto di opposizione formale prevista dall'art.617; il Tribunale ha legittimamente qualificato la domanda della Fondazione come opposizione formale ma ha errato nella valutazione della sussistenza degli elementi richiesti.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamata nella censura per vizio di extrapetizione; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che sostanzialmente investiva questioni di merito (an debeatur) non sindacabili in questa sede.

  • art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.

    Norma invocata per i motivi di cassazione: la Corte ha valutato i profili di violazione di legge (n.3) e vizio di motivazione (n.4), accogliendo il motivo sul vizio di motivazione relativo alla insufficienza della valutazione del precetto.

  • art. 702-bis cod. proc. civ.

    Richiamato come titolo esecutivo (ordinanza di condanna in giudizio sommario) rispetto al quale il precetto poteva richiamare gli elementi utili per la quantificazione del credito.

  • art. 702-ter cod. proc. civ.

    Menzi one ai criteri di liquidazione di somme e interessi disposti in ordinanza sommaria; la Corte osserva che il precetto indicava i criteri e le decorrenze per gli interessi richiamando il titolo esecutivo.

  • art. 24 Costituzione

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto di agire e resistere in giudizio; la Corte ha trattato la questione nell'ambito della completezza motivazionale ma ha accolto il motivo su profili di sufficienza formale dell'atto.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Invocato nella censura sulla motivazione; la Corte ha valutato la logica e la completezza della motivazione del Tribunale nella ricostruzione degli elementi del precetto.

  • art. 118 disp. att. e trans.

    Richiamato quale norma di principio sul processo; utilizzato nella ricostruzione dei poteri del giudice nel qualificare la domanda e applicare la legge processuale.

Massime di principio

  • La nullità del precetto per omessa indicazione dell'obbligo esiste solo quando manchino totalmente elementi per la determinazione del credito; se il precetto contiene importi parziali, date e criteri di calcolo degli interessi o richiama il titolo esecutivo, è generalmente sufficiente.
  • Questioni relative al "qui, quid, quo modo" dell'esecuzione (l'an debeatur, cioè il diritto a procedere all'esecuzione e la determinazione del quantum dovuto) costituiscono materie di merito devolute all'appello e non sono sindacabili direttamente in cassazione quando il ricorso sia diretto solo alla legittimità.
  • Se il precetto riporta un importo eccedente, il rimedio non è la nullità totale dell'atto, ma l'inefficacia parziale per la parte eccedente; non spettando la nullità integrale salvo casi tassativi.
  • La completezza formale del precetto può essere valutata dal giudice di merito sulla base di elementi nel precetto stesso o nel titolo richiamato; il giudice di legittimità verifica solo la correttezza giuridica e la logicità della motivazione di tale valutazione.
  • La mancata espressa liquidazione delle spese di precetto non implica necessariamente nullità dell'atto: le spese possono essere liquidate d'ufficio dal giudice dell'esecuzione.

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