Sentenza del 07/12/2017 n. 1745 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
PROCESSO TRIBUTARIO - Agente della Riscossione - Agenzia delle Entrate - d.lgs. n. 156/2015 - rappresentanza in giudizio - legali esterni alla struttura - esclusione - conseguenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l'intimazione di pagamento e le cartelle sottostanti, deducendo la mancata o irregolare notificazione, l'inesistenza o nullità delle notifiche effettuate tramite PEC per assenza di firma digitale, attestazione di conformità e formato idoneo, nonché l'irregolarità delle notifiche postali effettuate a terzi senza raccomandata informativa. Ha inoltre contestato la mancata sottoscrizione dei ruoli, la carenza di motivazione e la costituzione in giudizio di Equitalia tramite un avvocato esterno, in violazione della disciplina vigente dal 1° gennaio 2016.
La decisione
La Commissione ha riformato la decisione di primo grado. Ha dichiarato invalida la costituzione di Equitalia, rilevabile in ogni stato e grado, perché effettuata tramite un legale esterno non appartenente alla struttura dell'Agente della riscossione; di conseguenza ha estromesso Equitalia e non ha valutato la documentazione da essa prodotta. Ha poi dichiarato giuridicamente inesistenti l'intimazione di pagamento e le cartelle notificate via PEC, ritenendo non provata l'esistenza di un documento informatico originale validamente sottoscritto e prodotto nel formato idoneo. Ha dichiarato nulle le cartelle notificate per posta a soggetti terzi, per mancata prova dell'invio della raccomandata informativa. Ha respinto invece l'eccezione relativa alla mancata sottoscrizione dei ruoli, ritenendola non invalidante in assenza di una specifica sanzione di nullità. Equitalia è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese, oltre IVA e CPA se dovute.
Norme richiamate
Art. 11 d.lgs. 546/1992, come modificato dal d.lgs. 156/2015
Dal 1° gennaio 2016 l'Agente della riscossione e l'Agenzia delle Entrate possono costituirsi in giudizio tramite personale interno o appartenente alla sovrastruttura.
La Commissione ha interpretato la norma nel senso che gli enti non possono conferire la rappresentanza processuale a legali esterni; la violazione comporta l'invalidità della costituzione, l'estromissione dell'ente e l'inutilizzabilità delle sue produzioni.
Art. 12 d.lgs. 546/1992
Le parti diverse dagli enti impositori e dagli agenti della riscossione devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
La disposizione è stata utilizzata come conferma sistematica della distinzione tra enti pubblici, che possono agire tramite la propria struttura, e parti private, che necessitano di un difensore abilitato.
Art. 14 d.lgs. 546/1992
La partecipazione dell'Agenzia delle Entrate non era necessaria, poiché l'Agenzia si era già costituita volontariamente e le contestazioni riguardavano prevalentemente notifiche e cartelle, non atti impositivi di sua diretta competenza.
Art. 12 d.P.R. 602/1973
La mancata sottoscrizione del ruolo non determina automaticamente la nullità dell'iscrizione, poiché la norma non prevede una specifica sanzione e il ruolo è considerato un atto interno, riferibile all'ente in base alla presunzione di legittimità dell'atto amministrativo.
Art. 26 d.P.R. 602/1973
La norma disciplina la notificazione delle cartelle e il rinvio alle modalità previste dalla normativa sulle notifiche telematiche non elimina la necessità di dimostrare l'esistenza, l'integrità, la provenienza e la conformità del documento informatico.
Art. 60 d.P.R. 600/1973, come modificato dal d.l. 223/2006, convertito dalla l. 248/2006
Quando la notificazione postale è effettuata a soggetti diversi dal destinatario o in situazioni di irreperibilità, è necessaria la raccomandata informativa prevista dalla legge; la sua mancata prova rende nulla la procedura.
Art. 24 d.lgs. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale
La firma digitale è stata considerata necessaria per garantire l'identità del sottoscrittore e l'integrità del documento informatico, quando tali requisiti sono richiesti per l'esistenza dell'atto.
Art. 92 c.p.c. e art. 15 d.lgs. 546/1992
La compensazione delle spese costituisce un'eccezione e richiede gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; la novità della questione, da sola, non è sufficiente.
Cassazione, ordinanza n. 19761 del 3 ottobre 2016
Il difetto di sottoscrizione del ruolo non invalida automaticamente l'iscrizione, trattandosi di un adempimento interno privo di autonoma rilevanza esterna.
Cassazione, sentenza n. 20672/2017
Le formalità tecniche dei documenti informatici possono costituire requisiti essenziali dell'esistenza stessa dell'atto; la loro mancanza può determinare inesistenza giuridica e non una semplice nullità.
Massime di principio
- Dal 1° gennaio 2016, nei giudizi tributari l'Agente della riscossione e l'Agenzia delle Entrate devono verificare che la costituzione sia effettuata da personale interno o appartenente alla struttura prevista dalla legge; una delega a un avvocato esterno può comportare l'estromissione dell'ente e l'inutilizzabilità dei suoi documenti.
- La notificazione tramite PEC non è automaticamente valida per il solo fatto che il messaggio sia stato ricevuto: occorre dimostrare l'esistenza del documento, la provenienza, l'integrità, la sottoscrizione digitale quando necessaria, il formato previsto e le ricevute di accettazione e consegna.
- La mera conoscenza di fatto dell'atto può sanare alcuni vizi formali di notificazione, ma non necessariamente l'inesistenza giuridica dell'atto quando mancano requisiti essenziali relativi alla sua formazione digitale o alla riferibilità all'autore.
- Per le notifiche cartacee effettuate a persone diverse dal destinatario, è essenziale provare l'adempimento degli ulteriori obblighi informativi, come l'invio della raccomandata informativa; in mancanza, la notifica può essere dichiarata nulla.
- La mancata sottoscrizione del ruolo non comporta di per sé l'invalidità della cartella, se la legge non prevede espressamente tale sanzione e l'atto resta riferibile all'amministrazione; il contribuente deve fornire elementi concreti per superare la presunzione di legittimità.
- Nel processo tributario l'ente che intende fondare le proprie difese su documenti deve produrli in forma idonea e dimostrarne autenticità e conformità; in caso di costituzione invalida, la documentazione dell'ente può non essere valutabile.
- La condanna alle spese segue normalmente la soccombenza; la compensazione richiede ragioni gravi, eccezionali ed espressamente motivate.
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