Cassazione Civile, Ordinanza n. 11361/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia senza rappresentanza, avente ad oggetto la promozione e il collocamento di prodotti e servizi bancari, integrato da una proposta economica che prevedeva ulteriori benefici aggiuntivi e una clausola di stabilità. Il rapporto si è poi interrotto per dimissioni dell’agente. La banca ha chiesto la restituzione di anticipi bonus sulla raccolta non consolidati e il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso; l’agente ha resistito e proposto domanda riconvenzionale sostenendo la sussistenza di una giusta causa di recesso, con richiesta delle indennità di fine rapporto e, in subordine, di altre indennità previste dagli accordi economici collettivi. In appello, l’agente ha censurato la validità e l’interpretazione della clausola di stabilità e ha dedotto la giusta causa di recesso, richiamando anche l’illegittimità della previsione che gli precludeva il recesso per un lungo periodo e lo assoggettava a penale. In Cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342, 434 e 345 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile il primo motivo di appello; 2) violazione degli artt. 1750 ss. e 1344 c.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la clausola di stabilità era in contrasto con il regime legale del recesso e con il principio di parità tra le parti; 3) violazione dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in tema di spese e contributo unificato, da travolgere in caso di accoglimento dei primi due motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di difetto di interesse, osservando che la Corte d’appello, pur dichiarando inammissibile il primo motivo, lo aveva comunque esaminato nel merito, con motivazione idonea a sorreggere il rigetto. Ha poi giudicato il primo motivo inammissibile, per mancato assolvimento degli oneri di specificità e localizzazione degli atti, e comunque infondato, perché la censura non coglieva la reale ratio decidendi, fondata sulla validità della clausola di stabilità e sull’assenza di vizi logici o giuridici nella motivazione di merito. Il secondo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente: la Corte territoriale aveva spiegato che l’assetto di interessi pattuito era stato liberamente accettato dalle parti, corrispondendo alle rispettive esigenze, e aveva escluso sia l’arbitrarietà sia la condizione potestativa, valorizzando il fatto che il raggiungimento degli obiettivi dipendeva dall’attività dell’agente. Conseguentemente è stata confermata la restituzione alla banca degli anticipi bonus non consolidati e la debenza dell’indennità di mancato preavviso. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché meramente dipendente dall’eventuale accoglimento dei primi due. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
La doglianza sull’inammissibilità dell’appello è stata disattesa perché la censura non coglieva la ratio della decisione e non rispettava gli oneri di specificità.
art. 434 c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 342 c.p.c. per censurare la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello.
art. 345 c.p.c.
Invocato come norma processuale asseritamente violata nella valutazione dell’atto di appello.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro del vizio processuale dedotto in cassazione.
art. 1750 c.c.
La Corte ha escluso che la clausola di stabilità, per come valutata dai giudici di merito, violasse il regime del preavviso o introducesse uno squilibrio incompatibile con il rapporto di agenzia.
art. 1344 c.c.
Richiamato per sostenere la nullità per frode del patto; la Corte ha escluso la fondatezza della censura.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta sufficiente e non apparente.
art. 1751 c.c.
Richiamato nelle domande riconvenzionali dell’agente per l’indennità di cessazione del rapporto, poi respinte.
art. 13, comma 2, AEC
Richiamato per l’indennità di risoluzione del rapporto, collegata all’accertamento dell’assenza di giusta causa.
art. 92 c.p.c.
La censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile perché dipendente dall’accoglimento dei motivi principali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
art. 336, comma 2, c.p.c.
Richiamato per escludere che la censura sulle spese potesse essere esaminata autonomamente senza l’accoglimento dei motivi principali.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che non assolve agli oneri di specificità e localizzazione degli atti processuali rilevanti, ove la censura dipenda dal contenuto di sentenza di primo grado, atto di appello o altri documenti non trascritti né puntualmente individuati.
- Se il giudice di merito dichiara un motivo inammissibile ma lo esamina comunque nel merito con motivazione diffusa e preponderante, la parte soccombente conserva interesse a impugnare anche la statuizione di merito, e in cassazione la censura va scrutinata anche sotto tale profilo.
- La motivazione è apparente solo quando scende sotto il minimo costituzionale; non basta che il giudice aderisca alla motivazione della sentenza di primo grado, se offre comunque un percorso argomentativo logico, coerente e intelligibile.
- In un rapporto di agenzia, una clausola di stabilità non è di per sé invalida se, per come accertato in fatto, risponde a un assetto di interessi liberamente accettato dalle parti e non introduce una condizione meramente potestativa, né uno squilibrio incompatibile con il regime legale del rapporto.
- Quando la clausola contrattuale è ritenuta valida e non è accertata una giusta causa di recesso, sono dovute le conseguenze economiche previste dal contratto o dagli accordi collettivi, inclusa la restituzione di anticipi non consolidati e l’indennità sostitutiva del preavviso, secondo l’accertamento di merito non censurato efficacemente.
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