Sentenza n. 1952/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento della nota prot. 5245 dell’8 giugno 2026, con la quale la società Acquedotto Valtiglione s.p.a. ha differito l’accesso ai documenti afferenti alla proposta di A2A Ciclo Idrico s.p.a.; e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, nonché per la condanna della società Acquedotto Valtiglione s.p.a. alla ostensione dei documenti medesimi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la ricorrente aveva ricevuto i documenti richiesti e non conservava quindi interesse a una decisione di merito. Non ha dichiarato cessata la materia del contendere né ha esaminato la legittimità del differimento o la questione di ammissibilità prospettata dalla resistente. Spese integralmente compensate.
Atto impugnato: nota che aveva differito l’accesso ai documenti tecnici della proposta presentata da A2A Ciclo Idrico s.p.a.
Esito
Favorevole al resistente (società resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il differimento dell’accesso ai contenuti tecnici della proposta formulata da A2A Ciclo Idrico s.p.a., chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e la condanna all’ostensione. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere ricevuto la documentazione e ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. La resistente si è opposta, sostenendo che la documentazione era stata resa disponibile per il venir meno delle ragioni del differimento, non a seguito di una rivalutazione nel merito della decisione impugnata, e che la pronuncia richiesta avrebbe implicato una preventiva valutazione sull’ammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
è palese che la ricorrente non ha più interesse a una decisione di merito e di questo il Collegio deve dare atto;
Il venir meno dell’interesse attuale alla decisione di merito, conseguente alla ricezione dei documenti richiesti, comporta l’improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
che in virtù del contenuto della presente decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
La decisione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Massime di principio
- La sopravvenuta ricezione dei documenti oggetto di una domanda di accesso elimina l’interesse attuale a ottenere una decisione di merito sulla pretesa ostensiva e comporta l’improcedibilità del ricorso.
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