Cassazione Civile, Ordinanza n. 21589/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali relativi a incarichi conferiti per la progettazione e l'adeguamento di un impianto di valorizzazione di frazioni secche da raccolta differenziata. In primo grado l'opposizione della società debitrice era stata accolta, con revoca del decreto, sul rilievo della nullità degli incarichi per mancato esperimento di procedure selettive e superamento della soglia economica prevista dalla normativa richiamata. In appello, invece, i professionisti ottenevano la riforma della decisione e la conferma sostanziale del loro diritto ai compensi. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 17 l. n. 109/1994, come recepito in Sicilia, per avere la Corte territoriale escluso la nullità degli incarichi nonostante la mancanza di procedure selettive e il superamento della soglia di euro 100.000,00; 2) violazione di legge e vizi motivazionali, anche per omesso esame delle istanze istruttorie e per la ritenuta validità di un incarico conferito a ingegnere e geometra in associazione temporanea, con ripartizione orizzontale al 50%; 3) censura sulla mancata considerazione di altri motivi di appello e sulla ritenuta debenza delle somme in assenza, secondo la ricorrente, dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità del credito; 4) doglianza contro la condanna alle spese, chiedendone la compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi e inammissibile anche il quarto, affermando che i motivi erano formulati in modo promiscuo, con mescolanza di censure eterogenee ex art. 360 c.p.c., e tendevano in sostanza a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva esaminato la questione decisiva, valorizzando l'unitarietà dell'incarico, la specifica indicazione delle professionalità coinvolte, i curricula e la descrizione delle attività affidate, da cui desumere la volontà della committenza di affidare un unico incarico a soggetti con competenze distinte. Quanto alle spese, la censura sulla mancata compensazione è stata ritenuta non deducibile in cassazione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 17 l. n. 109 del 1994
La Corte non entra nel merito della denunciata violazione, ma ritiene che la relativa censura sia inammissibile perché formulata in modo promiscuo e perché mira a una nuova valutazione del fatto.
l.r. Sicilia n. 7 del 2002
È richiamata quale testo di recepimento regionale della disciplina sui lavori pubblici; anche in relazione ad essa la censura è dichiarata inammissibile.
art. 360, comma 1, c.p.c.
Non è consentita la mescolanza e sovrapposizione di motivi eterogenei, né la proposizione della medesima questione sotto profili incompatibili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non consente la revisione del materiale istruttorio né il sindacato sul cattivo esercizio della valutazione delle prove.
art. 2231 c.c.
È invocato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte non ne affronta un'applicazione autonoma, trattando la censura come generica e meramente fattuale.
art. 1419 c.c.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'intero contratto; la Corte non esamina il merito della deduzione perché il motivo è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli censure eterogenee, riferibili a diversi numeri dell'art. 360 c.p.c., senza un puntuale e distinto confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione delle prove o degli elementi istruttori.
- La censura che investe la qualificazione dei fatti e la ricostruzione del rapporto contrattuale è inammissibile in cassazione quando mira sostanzialmente a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
- La doglianza sulla mancata compensazione delle spese di lite non è, di regola, censurabile in cassazione come vizio autonomo.
- Quando il giudice di merito valorizza l'unitarietà dell'incarico, la specificazione delle professionalità coinvolte e la descrizione delle attività affidate, la contestazione della parte soccombente deve confrontarsi puntualmente con tali elementi, altrimenti resta generica e inammissibile.
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