Regolamento (UE) 2016/854
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/854 della Commissione, del 30 maggio 2016, che autorizza alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza due nuove indicazioni sulla salute per specifiche categorie di carboidrati, dopo valutazione scientifica favorevole dell'EFSA: una sul mantenimento della mineralizzazione dei denti mediante sostituzione di carboidrati fermentabili con non fermentabili, e una sulla riduzione delle risposte glicemiche postprandiali mediante sostituzione di zuccheri con carboidrati non digeribili. L'atto inserisce tali indicazioni nell'elenco unionale delle indicazioni consentite e modifica di conseguenza il regolamento (UE) n. 432/2012. Le indicazioni sono autorizzate solo a condizioni rigorose, con definizioni tecniche e limiti d'uso espressamente riportati nell'allegato.
Autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute relative a carboidrati non fermentabili e non digeribili, con modifica dell'elenco delle indicazioni consentite di cui al regolamento (UE) n. 432/2012.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato alimenti e bevande recanti indicazioni sulla salute nell'Unione europea. Riguarda esclusivamente le indicazioni elencate nell'allegato del regolamento, con le condizioni d'uso e le eventuali restrizioni ivi previste, e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Restano escluse le indicazioni sulla salute non autorizzate e, per il richiamo sistematico al regolamento (CE) n. 1924/2006, quelle relative alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, che sono disciplinate da altri elenchi/procedure.
Autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute su carboidrati non fermentabili e non digeribili
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/854 della Commissione interviene nell'ambito della disciplina delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006. L'atto recepisce pareri scientifici favorevoli dell'EFSA e inserisce nell'elenco unionale delle indicazioni consentite due nuove claim, diverse da quelle relative alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. La Commissione richiama, tra gli obiettivi della normativa di base, l'esigenza che le indicazioni siano veritiere, chiare, affidabili e utili per i consumatori.
Contesto normativo e procedura di autorizzazione
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta in linea generale le indicazioni sulla salute, salvo autorizzazione della Commissione e inserimento in un elenco di indicazioni consentite. Le domande possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente, che trasmette quelle valide all'EFSA per la valutazione scientifica e alla Commissione e agli Stati membri per informazione. La decisione finale di autorizzazione spetta alla Commissione, tenuto conto del parere dell'EFSA.
La Commissione richiama anche la procedura accelerata per indicazioni basate su prove scientifiche recenti e/o accompagnate da richiesta di protezione di dati riservati. Nel caso di specie, le misure adottate tengono conto delle osservazioni di uno dei richiedenti presentate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Indicazione sui carboidrati non fermentabili e la mineralizzazione dei denti
L'allegato autorizza un'indicazione relativa ai carboidrati non fermentabili: l'assunzione di alimenti o bevande contenenti <nome di tutti i carboidrati non fermentabili utilizzati> anziché carboidrati fermentabili contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti. La formulazione deriva da una domanda presentata nell'interesse di specifici ingredienti e da un parere EFSA che ha ritenuto accertata una relazione di causa-effetto tra l'assunzione di alimenti o bevande contenenti carboidrati fermentabili e l'accresciuta demineralizzazione dei denti.
La condizione essenziale per l'uso è che i carboidrati fermentabili siano sostituiti da carboidrati non fermentabili in quantità tali che il consumo degli alimenti o delle bevande non riduca il pH della placca a un valore inferiore a 5,7 durante l'assunzione e fino a 30 minuti dopo tale assunzione. Il regolamento fornisce anche definizioni tecniche:
- i carboidrati fermentabili sono quelli che riducono il pH della placca sotto 5,7, come determinato in vivo o in situ da test telemetrici del pH della placca, a causa della fermentazione batterica durante l'assunzione e fino a 30 minuti dopo;
- i carboidrati non fermentabili sono quelli che non riducono il pH della placca sotto 5,7 secondo il medesimo criterio.
Indicazione sui carboidrati non digeribili e le risposte glicemiche postprandiali
Il regolamento autorizza anche l'indicazione secondo cui l'assunzione di alimenti o bevande contenenti <nome di tutti i carboidrati non digeribili utilizzati> anziché zuccheri induce un minore aumento del glucosio ematico dopo l'assunzione rispetto agli alimenti o bevande contenenti zucchero. La base scientifica richiamata dall'atto è un parere EFSA che conclude per l'esistenza di una relazione di causa-effetto tra l'assunzione di alimenti o bevande contenenti carboidrati non digeribili e una riduzione delle risposte glicemiche postprandiali rispetto ad alimenti o bevande contenenti zucchero.
L'autorizzazione è subordinata a una condizione specifica: gli zuccheri devono essere sostituiti con carboidrati non digeribili, vale a dire carboidrati che non vengono né digeriti né assorbiti nell'intestino tenue, in modo tale che il contenuto di zuccheri del prodotto sia ridotto almeno nella misura prevista per l'indicazione a tasso ridotto di [nome della sostanza nutritiva] di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Effetti sull'elenco unionale delle indicazioni consentite
L'articolo 1 inserisce nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione, di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni contenute nell'allegato. L'articolo 2 modifica conseguentemente l'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012, che contiene l'elenco consolidato delle indicazioni sulla salute consentite diverse da quelle relative alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
Il regolamento sottolinea che, quando la formulazione usata dal richiedente ha per i consumatori lo stesso significato di un'indicazione autorizzata, perché dimostra la stessa relazione tra alimento/costituente e salute, essa resta soggetta alle medesime condizioni d'uso previste nell'allegato.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Rilievo pratico per gli operatori
Per gli operatori del settore alimentare, il regolamento consente l'uso di due famiglie di health claims, ma solo nel rispetto delle condizioni tecniche puntualmente indicate. In concreto, la compliance richiede attenzione sia alla composizione del prodotto sia alla formulazione dell'indicazione in etichetta o nella comunicazione commerciale, perché l'autorizzazione è vincolata a parametri oggettivi come il pH della placca, la natura dei carboidrati sostitutivi e la riduzione del contenuto di zuccheri secondo gli standard richiamati dal regolamento quadro.
Disposizioni principali
Autorizzazione delle indicazioni sulla salute
L'articolo 1 dispone l'inserimento nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione, di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, delle indicazioni riportate nell'allegato del regolamento. Si tratta delle indicazioni relative ai carboidrati non fermentabili e ai carboidrati non digeribili.
Modifica del regolamento (UE) n. 432/2012
L'articolo 2 modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 in conformità all'allegato del presente regolamento, aggiornando l'elenco delle indicazioni sulla salute consentite.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Indicazione sui carboidrati non fermentabili e salute dei denti
È autorizzata l'indicazione secondo cui l'assunzione di alimenti/bevande contenenti <nome di tutti i carboidrati non fermentabili utilizzati> anziché carboidrati fermentabili contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti. L'uso è consentito solo se i carboidrati fermentabili sono sostituiti con carboidrati non fermentabili in quantità tali che il consumo non riduca il pH della placca sotto 5,7 durante l'assunzione e fino a 30 minuti dopo.
Indicazione sui carboidrati non digeribili e glicemia postprandiale
È autorizzata l'indicazione secondo cui l'assunzione di alimenti/bevande contenenti <nome di tutti i carboidrati non digeribili utilizzati> anziché zuccheri induce un minore aumento del glucosio ematico dopo l'assunzione rispetto agli alimenti/bevande contenenti zucchero. L'uso è consentito solo se gli zuccheri sono sostituiti con carboidrati non digeribili, intesi come carboidrati non digeriti né assorbiti nell'intestino tenue, in modo tale che il contenuto di zuccheri sia ridotto almeno nella misura prevista per l'indicazione a tasso ridotto di [nome della sostanza nutritiva] dell'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Definizioni tecniche e condizioni di impiego
L'allegato definisce i carboidrati fermentabili come quelli che riducono il pH della placca sotto 5,7, secondo test telemetrici del pH in vivo o in situ, a causa della fermentazione batterica durante l'assunzione e fino a 30 minuti dopo. Definisce inoltre i carboidrati non fermentabili come quelli che non riducono il pH della placca sotto 5,7 con il medesimo criterio. Per i carboidrati non digeribili, la condizione essenziale è che non siano né digeriti né assorbiti nell'intestino tenue.
Base scientifica e richiamo all'EFSA
Le due indicazioni sono fondate sui pareri scientifici dell'EFSA che hanno concluso per l'esistenza di una relazione di causa-effetto tra la sostituzione di carboidrati fermentabili con non fermentabili e il mantenimento della mineralizzazione dentale, nonché tra la sostituzione di zuccheri con carboidrati non digeribili e la riduzione delle risposte glicemiche postprandiali. Nell'allegato sono richiamati i numeri EFSA Journal pertinenti.
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