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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/865

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 della Commissione, del 31 maggio 2016, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni

Normativa europea32016R0865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento apre un’inchiesta per verificare se le misure antidumping già in vigore sui fogli di alluminio originari della Cina siano eluse mediante importazioni di prodotti leggermente modificati ma sostanzialmente analoghi. Contestualmente impone la registrazione delle importazioni interessate, in modo da consentire l’eventuale riscossione retroattiva dei dazi qualora l’elusione sia confermata. Il testo disciplina inoltre termini procedurali, questionari, possibilità di esenzione, obblighi di cooperazione e profili di riservatezza.

Apertura di un’inchiesta antidumping per possibile elusione e contestuale registrazione delle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di specifici fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, descritti all’articolo 1 e classificati ai codici NC ex 7607 11 19 ed ex 7607 11 90 con i relativi codici TARIC indicati nel regolamento. Riguarda gli operatori economici coinvolti nell’importazione, esportazione e produzione dei prodotti in esame, nonché le autorità doganali degli Stati membri e i produttori/esportatori, importatori, associazioni e autorità della RPC destinatari della procedura. Non introduce misure definitive, ma avvia un’inchiesta di durata limitata e dispone la registrazione delle importazioni per nove mesi dalla data di entrata in vigore.

Apertura dell’inchiesta per possibile elusione delle misure antidumping sui fogli di alluminio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 apre un’inchiesta antidumping anti-elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009. La finalità è verificare se le misure antidumping definitive già in vigore sui fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384, siano aggirate tramite importazioni di fogli di alluminio leggermente modificati, ma riconducibili al medesimo mercato e alle medesime dinamiche commerciali.

Contesto fattuale e elementi di prova

La Commissione fonda l’apertura dell’inchiesta su una domanda presentata il 18 aprile 2015, ritenuta supportata da elementi di prova sufficienti. Dalle statistiche sulle esportazioni cinesi e sulle importazioni Eurostat emergerebbe un forte incremento delle importazioni dei prodotti modificati e una parallela riduzione delle importazioni del prodotto soggetto alle misure, con un mutamento della configurazione degli scambi rispetto al periodo precedente alle misure iniziali del regolamento (CE) n. 925/2009. Il richiedente ha inoltre indicato che i prezzi all’esportazione sarebbero inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione e che i prodotti sarebbero immessi nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping.

Ambito oggettivo: prodotti interessati

L’articolo 1 descrive in modo dettagliato i prodotti oggetto dell’inchiesta. Si tratta di fogli di alluminio senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli, di peso superiore a 10 kg, originari della RPC, con diverse configurazioni di spessore e larghezza, anche ricotti. Rientrano nel perimetro anche i fogli di spessore tra 0,021 mm e 0,045 mm se presentati con almeno due strati. I prodotti risultano classificati nei codici NC ex 7607 11 19 e ex 7607 11 90, con i rispettivi codici TARIC indicati nel regolamento.

Registrazione delle importazioni

In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le autorità doganali devono registrare le importazioni nell’Unione dei prodotti oggetto dell’inchiesta. La registrazione ha una durata massima di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento e serve a preservare la possibilità di riscuotere, in caso di conferma dell’elusione, i dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione. È inoltre prevista la facoltà per la Commissione di ordinare la cessazione della registrazione per i produttori che abbiano chiesto un’esenzione e che risultino conformi alle condizioni previste.

Partecipazione delle parti interessate e termini procedurali

Il regolamento disciplina in modo puntuale i termini di partecipazione. I questionari devono essere richiesti entro 15 giorni dall’entrata in vigore. Le parti interessate devono manifestarsi alla Commissione, inviare osservazioni scritte, risposte al questionario o altre informazioni entro 37 giorni dall’entrata in vigore, salvo diversa disposizione. Entro lo stesso termine i produttori della RPC possono presentare una domanda documentata di esenzione dalla registrazione o dalle misure, e le parti interessate possono chiedere di essere sentite.

Esenzione dalla registrazione o dalle misure

L’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base è richiamato per chiarire che le importazioni possono essere esentate se non costituiscono elusione. Il regolamento precisa che l’esenzione può essere concessa ai produttori cinesi che dimostrino di non essere collegati a produttori soggetti alle misure e di non essere coinvolti nelle pratiche elusive. Il concetto di soggetti "collegati" è richiamato tramite la disciplina doganale applicabile e l’esenzione può essere accordata anche in alcune ipotesi di collegamento, ove non vi siano prove che il rapporto sia stato instaurato o utilizzato per eludere le misure originarie.

Cooperazione, riservatezza e gestione delle informazioni

Il regolamento contiene regole operative dettagliate sulla presentazione delle informazioni. I documenti riservati devono essere contrassegnati come "Limited" e accompagnati da un riassunto non riservato idoneo a consentire la comprensione della sostanza delle informazioni coperte da riservatezza. La Commissione può non considerare le informazioni riservate se non è fornito un riassunto non riservato adeguato. Sono inoltre specificate modalità pratiche per l’invio via e-mail delle comunicazioni, con indicazione dell’indirizzo dedicato della Commissione e dell’obbligo di fornire recapiti completi e funzionanti.

Omessa collaborazione e ricorso ai dati disponibili

Il regolamento richiama espressamente l’articolo 18 del regolamento di base: se una parte interessata nega l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunica entro i termini o ostacola l’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili. Le informazioni false o fuorvianti sono ignorate. È inoltre chiarito che la mancata trasmissione su supporto informatico non costituisce di per sé omessa collaborazione se la parte dimostra che ciò comporterebbe oneri o costi eccessivi e contatta immediatamente la Commissione.

Durata dell’inchiesta, dati personali e consigliere auditore

L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento. I dati personali raccolti sono trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001. È infine riconosciuta alle parti interessate la possibilità di adire il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e alle richieste di audizione, con funzione di garanzia del pieno esercizio dei diritti di difesa.

Disposizioni principali

Apertura dell’inchiesta per possibile elusione

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione apre un’inchiesta per accertare se le importazioni nell’Unione di determinati fogli di alluminio, originari della RPC e presentati con specifiche modifiche di spessore o larghezza, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384.

Prodotti interessati e classificazione doganale

L’inchiesta riguarda fogli di alluminio senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli, di peso superiore a 10 kg, anche ricotti, con specifiche soglie di spessore e larghezza. I prodotti sono classificati nei codici NC ex 7607 11 19 e ex 7607 11 90, con i codici TARIC indicati nel regolamento.

Registrazione delle importazioni

Le autorità doganali devono registrare le importazioni dei prodotti oggetto dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. L’obbligo di registrazione scade dopo nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento; la Commissione può ordinare la cessazione della registrazione per i produttori che ottengano un’esenzione.

Termini procedurali per le parti interessate

I questionari devono essere richiesti entro 15 giorni dall’entrata in vigore. Per partecipare utilmente all’inchiesta, le parti interessate devono contattare la Commissione, presentare osservazioni scritte, risposte ai questionari o altre informazioni entro 37 giorni dall’entrata in vigore. Entro lo stesso termine i produttori della RPC possono chiedere l’esenzione dalla registrazione o dalle misure e le parti possono domandare un’audizione.

Esenzione dalla registrazione o dalle misure

Le importazioni possono essere esentate se non costituiscono elusione. Possono ottenere l’esenzione i produttori della RPC non collegati a produttori soggetti alle misure, purché dimostrino di non essere coinvolti in pratiche elusive ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. La domanda deve essere motivata e supportata da elementi di prova sufficienti entro 37 giorni.

Obblighi di cooperazione, riservatezza e formato delle comunicazioni

Le parti interessate devono fornire informazioni e documenti nel rispetto delle regole sulla riservatezza, contrassegnando i materiali riservati come "Limited" e allegando un riassunto non riservato "For inspection by interested parties". La Commissione può ignorare informazioni false o fuorvianti e, in caso di mancata collaborazione, ricorrere ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Sono previste indicazioni specifiche sull’invio delle comunicazioni via e-mail e sui dati di contatto da fornire.

Durata dell’inchiesta e trattamento dei dati personali

L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. I dati personali raccolti sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

Contributo del consigliere auditore

Le parti interessate possono rivolgersi al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e alle audizioni, con funzione di mediazione per garantire i diritti di difesa.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingdoganepolitica commercialecommercio internazionale

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