Regolamento (UE) 2016/862
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/862 della Commissione, del 31 maggio 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento respinge l’autorizzazione di una specifica indicazione sulla salute relativa al pane di segale ricco di fibre preparato con lievito madre e alla riduzione delle risposte glicemiche postprandiali rispetto al glucosio. La Commissione, pur tenendo conto del parere scientifico favorevole dell’EFSA sulla relazione di causa-effetto, conclude che l’indicazione sarebbe fuorviante perché suggerirebbe un beneficio particolare che in realtà è condiviso da quasi tutti gli alimenti. Di conseguenza, l’indicazione non viene inserita nell’elenco unionale delle indicazioni consentite ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Rifiuto dell’autorizzazione di una specifica indicazione sulla salute per il pane di segale ricco di fibre preparato con lievito madre, relativa alla riduzione delle risposte glicemiche postprandiali rispetto al glucosio.
Ambito di applicazione
Si applica alla singola indicazione sulla salute proposta dalla società Oy Karl Fazer AB ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, riguardante il pane di segale ricco di fibre preparato con lievito madre. Produce effetti nell’ordinamento dell’Unione e negli Stati membri in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile; non autorizza l’inserimento dell’indicazione nell’elenco UE delle indicazioni consentite. Non disciplina in generale tutte le indicazioni sulla salute, ma solo quella oggetto del provvedimento.
Rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute per pane di segale con lievito madre
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/862 della Commissione respinge una domanda di autorizzazione relativa a un’indicazione sulla salute per il pane di segale ricco di fibre preparato con lievito madre. L’atto si inserisce nel sistema del regolamento (CE) n. 1924/2006, che subordina l’uso delle indicazioni sulla salute all’autorizzazione della Commissione e all’inclusione in un elenco unionale di indicazioni consentite.
Contesto normativo e procedura
La domanda è stata presentata dalla società Oy Karl Fazer AB ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’autorità nazionale competente l’ha trasmessa all’EFSA per la valutazione scientifica e alla Commissione e agli Stati membri per informazione. Nel parere scientifico dell’8 ottobre 2014, riferito alla domanda EFSA-Q-2014-00012, l’EFSA ha ritenuto che, sulla base dei dati disponibili, esistesse un rapporto di causa-effetto tra il consumo di quasi tutti gli alimenti e una riduzione delle risposte glicemiche postprandiali rispetto al glucosio.
Ragioni del rigetto
La Commissione richiama il principio per cui le indicazioni sulla salute devono essere basate su prove scientifiche generalmente accettate e non devono essere fuorvianti, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, 13, paragrafo 1, e 3, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006. Pur in presenza di un parere scientifico favorevole sulla relazione di causa-effetto, l’indicazione non viene autorizzata perché formulata in modo da far ritenere che il prodotto abbia una proprietà benefica peculiare, mentre in realtà quasi tutti gli alimenti producono un effetto analogo rispetto al glucosio. Per questo la Commissione conclude che l’indicazione sarebbe ingannevole per il consumatore.
Effetti giuridici
L’articolo 1 dispone che l’indicazione non è inserita nell’elenco dell’Unione delle indicazioni consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’allegato identifica l’indicazione respinta come quella relativa al pane di segale ricco di fibre preparato con lievito madre e alla riduzione delle risposte glicemiche postprandiali rispetto al glucosio.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rifiuto dell’autorizzazione dell’indicazione
L’articolo 1 dispone che l’indicazione sulla salute riportata nell’allegato non è inserita nell’elenco dell’Unione delle indicazioni consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Presupposti normativi e valutazione scientifica
Il provvedimento si fonda sull’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006. La domanda era stata presentata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, e trasmessa all’EFSA per la valutazione scientifica. L’EFSA, nel parere dell’8 ottobre 2014 (EFSA Journal 2014;12(10):3837; domanda Q-2014-00012), aveva concluso che, in base ai dati forniti, esisteva un rapporto di causa-effetto tra il consumo di quasi tutti gli alimenti e una riduzione delle risposte glicemiche postprandiali rispetto al glucosio.
Motivo del rigetto: indicazione potenzialmente fuorviante
La Commissione richiama gli articoli 3, secondo comma, lettera a), 6, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, osservando che le indicazioni sulla salute devono basarsi su prove scientifiche generalmente accettate e non essere fuorvianti. Poiché quasi tutti gli alimenti producono una riduzione delle risposte glicemiche postprandiali rispetto al glucosio, un’indicazione riferita specificamente al pane di segale ricco di fibre preparato con lievito madre potrebbe suggerire proprietà benefiche particolari che in realtà non lo distinguono dagli altri alimenti.
Osservazioni dei richiedenti e consultazione degli Stati membri
Nel definire la misura, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni del richiedente ricevute ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Gli Stati membri sono stati consultati.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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