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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/863

Regolamento (UE) 2016/863 della Commissione, del 31 maggio 2016, recante modifica degli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la corrosione/l'irritazione cutanea, i gravi danni oculari/l'irritazione degli occhi e la tossicità acuta (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli allegati VII e VIII del REACH per recepire i progressi scientifici nei metodi di prova alternativi, riducendo il ricorso agli studi in vivo. Le modifiche riguardano soprattutto corrosione e irritazione cutanea, danni oculari/irritazione oculare e tossicità acuta, chiarendo quando bastano i test in vitro e quando resta necessario uno studio in vivo. Vengono anche semplificate e rese più coerenti le norme sugli adattamenti, allineandole alla terminologia del regolamento CLP. Il testo è direttamente applicabile e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica degli allegati VII e VIII del regolamento REACH per aggiornare le prescrizioni di prova su corrosione/irritazione cutanea, danni oculari/irritazione oculare e tossicità acuta, privilegiando metodi in vitro e riducendo i test su animali.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze chimiche disciplinate dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), in particolare alle sostanze fabbricate o importate nell’Unione da dichiaranti soggetti agli obblighi di registrazione, valutazione e fornitura di informazioni. Incide sulle informazioni da presentare ai fini dei fascicoli di registrazione per gli endpoint di corrosione/irritazione cutanea, gravi danni oculari/irritazione oculare e tossicità acuta, con regole differenziate in funzione del tonnellaggio, della natura della sostanza e della disponibilità di studi in vitro o di dati esistenti. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; non modifica in via generale altri aspetti del REACH ma solo le prescrizioni informative degli allegati VII e VIII.

Modifica degli allegati VII e VIII del regolamento REACH per corrosione/irritazione cutanea, danni oculari e tossicità acuta

Il regolamento interviene sul quadro REACH per adeguare le prescrizioni informative ai progressi scientifici nei test alternativi, con l’obiettivo di ridurre la sperimentazione su animali vertebrati. Il legislatore europeo richiama espressamente il principio delle 3R, la necessità di aggiornare i metodi di prova e la coerenza con la classificazione CLP.

Ambito e finalità della modifica

La modifica riguarda il regolamento (CE) n. 1907/2006 e, in particolare, gli allegati VII e VIII relativi alle informazioni da fornire nella registrazione delle sostanze fabbricate o importate nell’Unione. Gli endpoint interessati sono la corrosione/irritazione cutanea, i gravi danni oculari/irritazione degli occhi e la tossicità acuta.

Corrosione e irritazione cutanea

Per l’endpoint cutaneo, il regolamento rafforza il ruolo degli studi in vitro. Nell’allegato VII i punti 8.1 e 8.2 sono sostituiti per indicare che gli studi non devono essere effettuati in alcuni casi già chiaramente qualificabili sulla base delle proprietà della sostanza o dei dati disponibili, ad esempio:

  • acidi forti con pH < 2,0 o basi forti con pH > 11,5, se la sostanza dovrebbe essere classificata come corrosiva per la pelle;
  • sostanze spontaneamente infiammabili all’aria o a contatto con acqua/umidità a temperatura ambiente;
  • sostanze classificate come tossiche acute per via dermica categoria 1;
  • casi in cui uno studio di tossicità acuta dermica non mostri irritazione cutanea fino al limite di 2 000 mg/kg di peso corporeo.

Se uno dei due studi in vitro previsti ai punti 8.1.1 e 8.1.2 conduce già a una conclusione definitiva, il secondo studio non è richiesto.

Danni oculari e irritazione oculare

Anche per l’endpoint oculare il sistema è orientato al ricorso prioritario a metodi in vitro. Nell’allegato VII il nuovo testo del punto 8.2 prevede che non occorra realizzare gli studi quando la sostanza è già classificata come corrosiva per la pelle, quando è ragionevolmente classificabile come irritante oculare o come causa di gravi danni oculari secondo i dati disponibili, oppure nei casi di acidi forti, basi forti e sostanze spontaneamente infiammabili.

Se il primo studio in vitro non consente una decisione conclusiva, devono essere considerati ulteriori studi in vitro per lo stesso endpoint.

Ricorso allo studio in vivo

L’allegato VIII è modificato per chiarire quando lo studio in vivo resta eventualmente necessario. Per la corrosione/irritazione cutanea e per i danni oculari/irritazione oculare, lo studio in vivo può essere preso in considerazione solo se gli studi in vitro pertinenti dell’allegato VII non sono applicabili oppure non sono adeguati per classificazione e valutazione del rischio.

Restano inoltre previste esenzioni dal ricorso allo studio anche in presenza di determinate caratteristiche della sostanza, come:

  • acidi forti o basi forti;
  • sostanze spontaneamente infiammabili all’aria o a contatto con acqua/umidità;
  • per l’endpoint cutaneo, sostanze già classificate come tossiche acute dermiche categoria 1 o non irritanti fino a 2 000 mg/kg nei test dermici pertinenti.

Tossicità acuta

Il punto 8.5 dell’allegato VIII è riformulato per razionalizzare le informazioni richieste sulla tossicità acuta. Per le sostanze diverse dai gas, oltre alla prova orale di cui al punto 8.5.1 dell’allegato VII, le informazioni dei punti 8.5.2 e 8.5.3 devono essere fornite per almeno un’altra via di esposizione, da scegliere in funzione della natura della sostanza e della via di esposizione umana probabile. Se esiste una sola via di esposizione, le informazioni si forniscono solo per quella via.

La prova per inalazione è appropriata quando l’esposizione umana per inalazione è probabile, tenendo conto della pressione di vapore e/o della possibile presenza di aerosol, particelle o goccioline inalabili. La prova dermica è appropriata se l’inalazione è improbabile, il contatto con la pelle in produzione o uso è probabile e le proprietà fisico-chimiche e tossicologiche fanno presumere un assorbimento cutaneo rilevante.

La sperimentazione dermica non è necessaria se:

  • la sostanza non soddisfa i criteri per la classificazione come tossica acuta orale o STOT SE orale; e
  • non sono stati osservati effetti sistemici negli studi in vivo con esposizione cutanea, oppure, in assenza di uno studio orale in vivo, non sono previsti effetti sistemici tramite esposizione cutanea sulla base di metodi non sperimentali, come QSAR o read-across.

Razionalizzazione, adattamenti e terminologia

Nei considerando la Commissione spiega che alcune norme sugli adattamenti sono state riviste per eliminare duplicazioni rispetto agli allegati VI e XI e per chiarire il significato di "rinuncia agli studi", in particolare per talune sostanze infiammabili. Nei casi in cui si fa riferimento alla classificazione, la terminologia viene aggiornata per allinearla al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Orientamenti interpretativi

La Commissione indica inoltre l’opportunità che l’ECHA, insieme agli Stati membri e agli stakeholder, elabori ulteriori documenti orientativi sull’applicazione dei metodi di prova e sulle deroghe alle prescrizioni informative standard, tenendo conto del lavoro svolto dall’OCSE e da altri gruppi scientifici.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Finalità e base normativa

Il regolamento della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 in base all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 131, per aggiornare i metodi di prova e le prescrizioni informative alla luce dei principi di sostituzione, riduzione e perfezionamento della sperimentazione animale.

Corrosione e irritazione cutanea: allegato VII

I punti 8.1 e 8.2 dell’allegato VII sono sostituiti per prevedere, come regola generale, l’uso di studi in vitro per corrosione/irritazione cutanea e per danni oculari/irritazione oculare. Non occorre realizzare gli studi in presenza di specifiche condizioni, tra cui acidi forti con pH < 2,0, basi forti con pH > 11,5, sostanze spontaneamente infiammabili all’aria o a contatto con acqua/umidità, sostanze già classificate per tossicità acuta dermica categoria 1, o esiti negativi di uno studio di tossicità acuta dermica fino a 2 000 mg/kg. Se uno dei due studi in vitro consente già una conclusione definitiva, il secondo non è richiesto.

Danni oculari e irritazione oculare: allegato VII

Per l’endpoint oculare, il nuovo testo dell’allegato VII stabilisce che lo studio o gli studi in vitro sono la base ordinaria della valutazione; se il primo studio non consente una decisione conclusiva, occorre considerare ulteriori studi in vitro. Restano esclusi dal requisito gli studi quando la sostanza è già classificata per corrosione cutanea, quando è ragionevolmente classificabile come irritante oculare o gravemente lesiva per gli occhi in base ad altre caratteristiche previste, oppure nei casi di acidi forti, basi forti o sostanze spontaneamente infiammabili.

Uso degli studi in vivo: allegato VIII

I punti 8.1 e 8.2 dell’allegato VIII prevedono che lo studio in vivo sia preso in considerazione solo se gli studi in vitro pertinenti dell’allegato VII non sono applicabili oppure non sono adeguati per la classificazione e la valutazione del rischio. Anche qui sono previste esclusioni per sostanze fortemente acide o basiche, spontaneamente infiammabili e, per la corrosione/irritazione cutanea, per sostanze già classificate come tossiche acute dermiche categoria 1 o per quelle che non mostrano irritazione nel test dermico fino al limite di 2 000 mg/kg.

Tossicità acuta: allegato VIII

Il punto 8.5 dell’allegato VIII è sostituito per confermare che, per sostanze diverse dai gas, oltre alla prova orale di cui al punto 8.5.1 dell’allegato VII devono essere fornite informazioni per almeno un’altra via di esposizione, scelta in funzione della natura della sostanza e della via probabile di esposizione umana. La via dermica è richiesta solo se l’inalazione è improbabile, il contatto cutaneo è probabile e le proprietà fisico-chimiche e tossicologiche fanno presumere un assorbimento cutaneo rilevante. La prova dermica non è necessaria se la sostanza non soddisfa i criteri di classificazione per tossicità acuta orale o STOT SE orale e se non vi sono effetti sistemici osservati o previsti sulla base di dati sperimentali o di metodi non sperimentali, inclusi QSAR e read-across.

Razionalizzazione delle norme sugli adattamenti

I considerando indicano che le norme sugli adattamenti degli allegati VII e VIII sono riviste per eliminare ridondanze rispetto agli allegati VI e XI e alle parti introduttive degli allegati stessi, chiarire la nozione di rinuncia agli studi per talune sostanze infiammabili e allineare la terminologia a quella del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Orientamenti e ruolo dell’ECHA

La Commissione auspica che l’ECHA, in collaborazione con Stati membri e parti interessate, elabori ulteriori documenti orientativi sull’applicazione dei metodi di prova e sulle possibilità di deroga alle prescrizioni informative standard, tenendo conto del lavoro OCSE e di altri gruppi scientifici.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimicheregistrazione reachtossicologiaprotezione degli animaliclassificazione e valutazione dei rischi

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