Regolamento (UE) 2016/864
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/864 della Commissione, del 31 maggio 2016, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva triasulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il mancato rinnovo dell’approvazione del triasulfuron, sostanza attiva precedentemente inserita tra quelle approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione si fonda sulle conclusioni dell’EFSA, che hanno evidenziato criticità non risolte sul piano tossicologico e un rischio ambientale, in particolare per le acque sotterranee e le piante acquatiche. Sono previste misure transitorie per la revoca delle autorizzazioni nazionali dei prodotti contenenti la sostanza e per l’eventuale periodo di tolleranza. Il regolamento modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sopprimendo la riga relativa al triasulfuron.
Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva triasulfuron e adeguamento dell'elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva triasulfuron e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono, con effetti per gli Stati membri chiamati a revocare le autorizzazioni nazionali. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; il regolamento è inoltre rilevante ai fini SEE. Non disciplina altri settori diversi dall’autorizzazione e dal rinnovo delle sostanze attive nei prodotti fitosanitari.
Mancato rinnovo dell’approvazione del triasulfuron
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/864 della Commissione interviene nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari e, in particolare, sulla procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione prende atto delle conclusioni EFSA e ritiene non dimostrato il rispetto dei criteri di approvazione per il triasulfuron; per questo ne dispone il mancato rinnovo.
Contesto normativo e istruttoria
La sostanza attiva triasulfuron era stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2000/66/CE e, per effetto del sistema di transizione, risultava considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo era stata presentata nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1141/2010; il fascicolo supplementare era stato ritenuto completo dallo Stato membro relatore, che aveva poi trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Esiti della valutazione scientifica
L’EFSA, con comunicazione dell’8 gennaio 2015, ha concluso che non era stato possibile completare in modo adeguato la valutazione della genotossicità del triasulfuron e dell’impurità derivante dal processo di fabbricazione CGA 150829. Di conseguenza, non è stato possibile fissare valori di riferimento tossicologici basati su considerazioni sanitarie né svolgere una valutazione del rischio per consumatori, operatori, lavoratori e astanti. L’Autorità ha inoltre rilevato che, in specifiche situazioni geoclimatiche, è altamente probabile un’esposizione delle acque sotterranee oltre il limite parametrico di 0,1 μg/l e ha individuato un rischio elevato per le piante acquatiche.
Dispositivo: mancato rinnovo e revoca delle autorizzazioni
Sulla base di tali elementi, l’articolo 1 stabilisce che l’approvazione del triasulfuron non è rinnovata. L’articolo 2 impone agli Stati membri di revocare entro il 30 settembre 2016 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva, così da allineare le autorizzazioni nazionali alla cessazione dell’approvazione a livello UE.
Periodo di tolleranza e misure transitorie
Il regolamento consente che gli Stati membri concedano, in applicazione dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, un periodo di tolleranza per l’esaurimento delle scorte o la gestione delle misure di uscita dal mercato. Tale periodo deve però essere il più breve possibile e in ogni caso non può superare il 30 settembre 2017.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
Per effetto dell’articolo 4, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sopprimendo dall’allegato, parte A, la riga relativa al triasulfuron. La sostanza viene quindi rimossa dall’elenco delle sostanze attive approvate nell’ordinamento UE.
Effetti temporali e rapporti con nuove domande
Il regolamento entra in vigore il 1° luglio 2016 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. I considerando precisano che il provvedimento non pregiudica la possibilità di presentare una nuova domanda relativa al triasulfuron ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009, qualora sussistano i presupposti per una diversa valutazione futura.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell’approvazione
L’articolo 1 stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva triasulfuron non è rinnovata. La decisione deriva dal mancato accertamento del soddisfacimento dei criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per almeno un impiego rappresentativo di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza.
Motivazione tecnica e valutazione del rischio
I considerando richiamano le conclusioni EFSA dell’8 gennaio 2015: valutazione incompleta della genotossicità del triasulfuron e dell’impurità CGA 150829, impossibilità di fissare valori di riferimento tossicologici e quindi di eseguire la valutazione del rischio per consumatori, operatori, lavoratori e astanti. È inoltre indicato un probabile superamento del limite di 0,1 μg/l nelle acque sotterranee in specifiche situazioni geoclimatiche e un rischio elevato per le piante acquatiche.
Revoca delle autorizzazioni nazionali
L’articolo 2 impone agli Stati membri di revocare entro il 30 settembre 2016 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti triasulfuron.
Periodo di tolleranza
L’articolo 3 prevede che, se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso debba essere il più breve possibile e comunque scadere non oltre il 30 settembre 2017.
Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011
L’articolo 4 modifica l’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sopprimendo la riga 9 relativa al triasulfuron dall’elenco delle sostanze attive approvate.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 5 dispone l’entrata in vigore del regolamento il 1° luglio 2016. Il testo precisa che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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