Regolamento (UE) 2016/866
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/866 della Commissione, del 31 maggio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. Tali valori sono fissati nell'allegato per singoli codici NC e per determinate origini. L'atto si applica immediatamente dalla pubblicazione ed è vincolante in tutti i suoi elementi per gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, ai fini della determinazione del prezzo di entrata prevista dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono distinti per codice NC e per origine paese terzo, secondo la nomenclatura dei paesi del regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica "altre origini". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/866: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento dà attuazione al meccanismo previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi. La Commissione fissa, con cadenza giornaliera e sulla base di dati variabili, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo doganale.
Contesto normativo
L'atto si inserisce nell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli disciplinata dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e richiama il sistema applicativo del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando evidenziano che i criteri di fissazione dei valori forfettari derivano dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il calcolo deve essere aggiornato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Oggetto e meccanismo applicativo
L'articolo 1 rinvia all'allegato, che contiene i valori forfettari all'importazione da applicare ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Tali valori sono espressi in EUR per 100 kg e variano in funzione del codice NC del prodotto e del paese terzo di provenienza.
Prodotti e origini interessati
L'allegato riguarda i seguenti codici NC:
- 0702 00 00
- 0707 00 05
- 0709 93 10
- 0805 50 10
- 0808 10 80
- 0809 29 00
Per ciascuno di essi sono indicati valori distinti per specifiche origini, tra cui IL, MA, TR, AR, ZA, BR, CL, CN, NZ, PE, US e il codice ZZ, che corrisponde a "altre origini".
Entrata in vigore e natura dell'atto
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, cioè il 1 giugno 2016. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e differenziati per codice NC e paese di origine.
Ambito tecnico di applicazione
Il regolamento si fonda sul sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per i prodotti e i periodi elencati nell'allegato XVI, parte A, e per i quali la Commissione deve calcolare quotidianamente i valori forfettari in base a dati giornalieri variabili.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato con valori per prodotto e origine
L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione per specifici prodotti ortofrutticoli identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0809 29 00, con valori differenziati per origini quali IL, MA, TR, AR, ZA, BR, CL, CN, NZ, PE, US e ZZ.
Come è indicizzato
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