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Sentenza

Sentenza del 21/02/2017 n. 1516 - Comm. Trib. Prov. Milano

SANZIONI - Dichiarazione relativa all'origine della merce - TULD, art.303 - Applicabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha affermato che l'art. 303 TULD è applicabile anche quando la difformità riguarda l'origine delle merci, oltre che la qualità, la quantità o il valore dichiarati. Pertanto, una dichiarazione doganale non veritiera sull'origine può comportare l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla norma. Il testo non riporta le parti processuali, l'importo della sanzione o l'esito formale del giudizio.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda l'applicabilità dell'art. 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD) alle dichiarazioni inesatte o difformi relative all'origine delle merci. È stato ritenuto che l'origine costituisca un elemento riconducibile alla "qualità" della merce, poiché comprende caratteristiche, proprietà o condizioni utili a determinarne la natura e a distinguerla da prodotti simili. Di conseguenza, la dichiarazione falsa o non corrispondente all'accertamento degli uffici finanziari integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 303 TULD.

Norme richiamate

  • Art. 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD)

    Punisce le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate all'importazione definitiva non corrispondenti all'accertamento degli uffici finanziari.

    La nozione di qualità è interpretata in senso ampio e comprende anche l'origine delle merci; pertanto, la falsa o difforme indicazione dell'origine può integrare l'illecito amministrativo previsto dall'art. 303 TULD.

  • Cassazione n. 13489/2012

    Richiamata a conferma dell'interpretazione secondo cui la qualità comprende ogni caratteristica, proprietà o condizione utile a determinare la natura di un prodotto e a distinguerlo da altri simili.

Massime di principio

  • Nelle dichiarazioni doganali, l'origine della merce deve essere indicata correttamente e può assumere rilievo sanzionatorio anche se la difformità non riguarda la quantità, il valore o la composizione fisica del prodotto.
  • La nozione doganale di qualità è ampia: include gli elementi identificativi e distintivi della merce, tra cui l'origine, quando incidono sulla sua classificazione o sul trattamento applicabile.
  • Prima dell'importazione è opportuno verificare la documentazione sull'origine, la tracciabilità e la coerenza tra dichiarazione doganale, certificati e documenti commerciali.
  • L'errata indicazione dell'origine può comportare conseguenze amministrative anche quando non risulti una frode intenzionale, salvo quanto previsto dalla disciplina applicabile in tema di elemento soggettivo e responsabilità.

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