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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2251

Regolamento (UE) 2017/2251 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca del nasello nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

Normativa europea32017R2251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2017 per il nasello assegnato al Belgio e dispone la chiusura della pesca per lo stock interessato. Dal 10 ottobre 2017 le navi belghe non possono più pescare quel stock nelle zone indicate, né conservarlo a bordo, trasbordarlo, trasferirlo o sbarcarlo. Il divieto è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009 in materia di controllo della pesca e del regolamento (UE) 2017/127 sulle possibilità di pesca 2017.

Divieto di pesca del nasello per le navi battenti bandiera belga nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe a seguito dell'esaurimento del contingente 2017.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera del Belgio o ivi immatricolate, con riferimento allo stock di nasello (Merluccius merluccius) identificato nell’allegato (HKE/8ABDE, con condizione speciale per HKE/*57-14). Il divieto riguarda le attività di pesca nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nonché le operazioni connesse sulle catture effettuate dopo la data di chiusura indicata nell’allegato; il riferimento al contingente è quello assegnato per il 2017. È un atto di applicazione immediata nell’ordinamento degli Stati membri, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Divieto di pesca del nasello per il Belgio nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

Il regolamento attua la chiusura di un contingente 2017 di nasello attribuito al Belgio, sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione circa l’esaurimento del quantitativo disponibile. L’intervento si colloca nel quadro del controllo unionale della pesca previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009 e delle possibilità di pesca fissate dal regolamento (UE) 2017/127.

Base giuridica e presupposto del divieto

La Commissione richiama l’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che consente di adottare misure di chiusura quando il contingente è esaurito. Il considerando centrale afferma che le catture dello stock indicato nell’allegato, effettuate da navi battenti bandiera dello Stato membro interessato o da esso immatricolate, hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il provvedimento riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. L’oggetto è lo stock di nasello (Merluccius merluccius) identificato come HKE/8ABDE, con condizione speciale per HKE/*57-14. Le zone interessate sono le VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; l’allegato richiama anche aree collegate alla condizione speciale, tra cui le zone VI e VII, le acque dell’Unione e le acque internazionali della zona Vb, nonché le acque internazionali delle zone XII e XIV.

Contenuto operativo del regolamento

L’articolo 1 dispone che il contingente di pesca per il 2017 si considera esaurito dalla data stabilita nell’allegato. L’articolo 2 introduce il divieto di pesca a decorrere dalla medesima data e precisa che, per le catture effettuate dopo tale momento, è vietato anche:

  • conservare a bordo;
  • trasferire;
  • trasbordare;
  • sbarcare.

Data di chiusura e decorrenza

L’allegato fissa la data di chiusura al 10.10.2017. L’entrata in vigore del regolamento avviene il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione diretta e obbligatorietà integrale in tutti gli Stati membri.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori belgi del settore ittico, il regolamento comporta la cessazione immediata delle attività di pesca sullo stock interessato dalla data di chiusura, nonché l’impossibilità di gestire a bordo o commercializzare le catture successive a tale data. Il rispetto del provvedimento è essenziale ai fini della conformità alle norme UE sulle quote e sul controllo delle attività di pesca.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, in presenza delle informazioni che attestano l’esaurimento del contingente 2017 per lo stock interessato. La finalità è impedire ulteriori catture dopo il raggiungimento del limite annuale di pesca.

Esaurimento del contingente 2017

Per lo stock indicato nell’allegato, il contingente di pesca assegnato al Belgio per il 2017 si considera esaurito dalla data fissata nell’allegato stesso, cioè il 10.10.2017.

Divieto di pesca e operazioni correlate

A decorrere dal 10.10.2017 le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio non possono svolgere attività di pesca dello stock di nasello indicato. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.

Allegato tecnico

L’allegato identifica lo stock HKE/8ABDE, con condizione speciale per HKE/*57-14, la specie nasello (Merluccius merluccius), le zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe e richiama ulteriori aree collegate alla condizione speciale. La data di chiusura è indicata nel 10.10.2017.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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