Cassazione Civile, Ordinanza n. 23434/2025 del 17/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia riguarda un fondo di proprietà dei danti causa dei ricorrenti, occupato e progressivamente trasformato per la realizzazione di edilizia popolare e opere connesse. In origine il Tribunale aveva condannato in solido Comune e IACP al risarcimento per illegittima trasformazione irreversibile del terreno; la successiva sentenza di cassazione aveva chiarito che, trattandosi di occupazione usurpativa, la trasformazione irreversibile non determinava acquisto della proprietà da parte dell’ente, ma occorreva accertare la sola porzione effettivamente trasformata e il relativo valore, con riferimento alla rinuncia del proprietario alla tutela restitutoria. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile come nuova la domanda di restituzione del relictum e ha liquidato il danno aderendo alle conclusioni del CTU, individuando una superficie trasformata di 5.000 mq oltre 30 mq occupati da un pilone. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione con sei motivi: hanno contestato il momento di riferimento della stima del bene, sostenendo che il valore andasse determinato non alla data dell’irreversibile trasformazione ma alla data della domanda risarcitoria con cui avevano rinunciato alla restituzione; hanno censurato il mancato riconoscimento degli interessi compensativi e l’erronea decorrenza della rivalutazione; hanno dedotto violazione del giudicato interno sulla data della trasformazione; hanno sostenuto che la domanda di restituzione della parte non trasformata non fosse nuova ma mera precisazione della domanda originaria; hanno infine censurato la compensazione delle spese. Lo IACP e il Comune hanno proposto ricorsi incidentali speculari, contestando, tra l’altro, la superficie effettivamente trasformata, l’adeguatezza della motivazione sulle conclusioni del CTU, l’omessa restituzione delle somme pagate in eccesso e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi centrali del ricorso principale e alcuni motivi dei ricorsi incidentali, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione. In particolare, ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse errato sia nel quesito posto al consulente, stimando il valore del bene al momento della ultimazione dei lavori invece che al momento della domanda risarcitoria con cui il proprietario rinuncia alla tutela restitutoria, sia nell’aver aderito in modo acritico alle conclusioni del CTU senza confrontarsi con le specifiche contestazioni dei consulenti di parte sulla superficie effettivamente trasformata. Ha inoltre affermato che la domanda di restituzione del relictum non era una domanda nuova, ma una precisazione conseguente al diverso perimetro del bene da risarcire, e che non si era formato giudicato interno sulla data della trasformazione utile ai fini della liquidazione. Sono stati invece assorbiti i motivi sulle spese, mentre è stata dichiarata inammissibile la censura del Comune relativa a un asserito errore materiale del dispositivo e infondato il motivo sul giudicato del valore unitario del suolo. La causa è quindi tornata al giudice di rinvio per nuovo esame della superficie effettivamente trasformata, del valore da attribuire al bene e della sorte della porzione non trasformata.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
La domanda risarcitoria per occupazione usurpativa è ricondotta alla responsabilità aquiliana per fatto illecito permanente; il risarcimento spetta quando il proprietario rinuncia alla tutela restitutoria e il danno va parametrato al valore del bene perduto secondo i criteri propri dell’obbligazione di valore.
art. 2056 c.c.
Richiamato per la liquidazione del danno da fatto illecito, con applicazione dei criteri di cui all’art. 1223 c.c. e dei correttivi di rivalutazione e interessi in caso di debito di valore.
art. 1224 c.c.
Richiamato in tema di interessi sulla somma dovuta a titolo risarcitorio, da riconoscere secondo criteri equitativi e in relazione all’incremento nominale della somma rivalutata.
art. 2909 c.c.
Invocato dai ricorrenti e dal Comune in relazione al dedotto giudicato interno; la Corte esclude che si sia formato un giudicato sulla data della trasformazione o sul valore, perché la questione era ancora sub iudice.
art. 112 c.p.c.
Usato per denunciare l’omessa pronuncia o la pronuncia oltre i limiti della domanda; la Corte ritiene fondata la censura sulla domanda di restituzione del relictum, qualificandola come mera precisazione e non domanda nuova.
art. 324 c.p.c.
Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno; la Corte lo esclude nei termini dedotti dalla parte.
artt. 383 e 394 c.p.c.
Richiamati dal Comune per censurare il mancato rispetto del decisum di cassazione nel giudizio di rinvio; la Corte accoglie la censura nei limiti in cui il giudice di rinvio non si è attenuto ai criteri fissati dalla precedente sentenza di legittimità.
art. 345 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione all’asserita novità della domanda di restituzione; la Corte afferma che non si trattava di domanda nuova ma di precisazione conseguente ai criteri fissati in cassazione.
art. 360 c.p.c.
Norma processuale richiamata per i diversi motivi di ricorso per cassazione, in particolare per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 389 c.p.c.
Richiamato dallo IACP per sostenere l’omessa restituzione delle somme versate in esecuzione dei precedenti gradi; il relativo motivo viene assorbito perché il quantum risarcitorio è ancora da rideterminare.
Massime di principio
- Nelle occupazioni illegittime di suoli da parte della pubblica amministrazione, la trasformazione irreversibile del fondo non comporta di per sé l’acquisto della proprietà da parte dell’ente; il proprietario conserva il diritto dominicale e può scegliere tra restituzione e risarcimento per equivalente.
- La tutela risarcitoria è collegata alla rinuncia del proprietario alla tutela restitutoria: il bene da liquidare è solo la porzione effettivamente trasformata e incorporata nel nuovo manufatto, non l’intero lotto originariamente occupato con atti poi travolti.
- Quando il danno è liquidato come debito di valore, la stima va effettuata con riferimento al momento della domanda risarcitoria che esprime la rinuncia alla restituzione, con successiva rivalutazione e riconoscimento degli interessi compensativi secondo criteri equitativi.
- Il giudice di merito che si avvalga della consulenza tecnica d’ufficio deve confrontarsi con le specifiche contestazioni dei consulenti di parte: l’adesione acritica alle conclusioni del CTU, senza spiegare perché vengano preferite rispetto alle critiche tecniche, integra vizio di motivazione su punto decisivo.
- La domanda di restituzione della porzione di bene non trasformata, quando intervenga a seguito della corretta delimitazione del bene oggetto di risarcimento imposta dal giudice di rinvio, può costituire mera precisazione della domanda originaria e non domanda nuova preclusa dal divieto di cui all’art. 345 c.p.c.
- Non si forma giudicato interno su profili che restano oggetto di censura o che sono incompatibili con la necessità di applicare i criteri dettati dalla sentenza rescindente; il giudice del rinvio deve attenersi rigorosamente al decisum di cassazione, senza riprodurre gli errori già censurati.
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