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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15222/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 26/09/2024 che, escludendo l'aggravante di cui all'art.416‑bis, comma 1 c.p., aveva confermato la condanna del Marra per il reato di cui agli artt.110, 112, 56 c.p. e art.73 D.P.R. 309/1990 (tentata acquisizione di stupefacenti: 2 kg marijuana e 400 g cocaina) rideterminando la pena in 3 anni di reclusione e multa di euro 13.333,00. Il ricorrente deduceva: inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione (art.606 c.p.p.) per presunte contraddizioni delle deposizioni e l'inattendibilità dei riconoscimenti fotografici (soprattutto di UWADIAE "Ebo"), l'assenza di identificazione da parte di altri testi (Caleb non lo avrebbe riconosciuto), la mancata prova della riconducibilità al Marra dell'utenza telefonica n.3512049889 e l'erronea valorizzazione dell'aggancio di celle telefoniche; violazione di legge e vizio di motivazione per mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma IV dell'art.73 DPR 309/1990; infine censurava la dosimetria della pena e l'attribuzione della massima riduzione per il tentativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze proposte investissero valutazioni di fatto e di prova riservate ai giudici di merito e non suscettibili di sindacato in sede di legittimità, salvo mancanza o manifesta illogicità della motivazione, circostanza non ravvisata. La Suprema Corte ha ritenuto congrua e coerente la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato: le dichiarazioni del testimone Caleb, l'aggancio della cella telefonica a Castel Volturno nell'orario compatibile con i fatti, la chiamata effettuata dall'utenza attribuita al Marra al testimone nello stesso giorno e l'ammissione dello stesso Marra di trovarsi a Castel Volturno quel pomeriggio; nonché gli elementi intercettivi e il rinvenimento, in capo a "Ebo", di 2 kg di marijuana e 400 g di cocaina immediatamente dopo i fatti, a conforto della qualificazione ex art.73 DPR 309/1990 nel primo comma. Ha inoltre ritenuto legittima la determinazione della pena da parte del giudice di merito (ampia discrezionalità secondo art.133 c.p.). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'imputato condannato alle spese processuali e a una somma a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis c.p., comma 1

    esclusa la circostanza aggravante di cui all'art 416 bis 1 cod. pen.

    La Corte d'appello ha escluso l'applicabilità dell'aggravante (associazione di tipo mafioso o analoga) nei confronti dell'imputato; la Cassazione non ha rilevato errore su tale valutazione.

  • artt. 110, 112, 56 c.p.

    Riferimento alle norme sulla concorso di persone nel reato (art.110), al tentativo (art.56) e alla disciplina dell'autore o complice (art.112): la condotta è stata qualificata come tentato reato commesso in concorso con altri.

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    contestato il reato ai sensi del primo comma; censurata la mancata riqualificazione ai sensi del comma IV

    La Corte territoriale ha ritenuto provata la natura della sostanza (cocaina) e ha inquadrato il fatto nel primo comma dell'art.73; la Cassazione ha condiviso la valutazione alla luce delle intercettazioni e del materiale rinvenuto.

  • art. 606 c.p.p.

    art. 606 lett. c), e) e lett. b), e)

    Norma che elenca i motivi di ricorso in Cassazione (vizio di motivazione, violazione di norme processuali, ecc.). La Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché miravano in sostanza a rinnovare la valutazione della prova.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: la Cassazione ha richiamato l'ampio potere discrezionale del giudice di merito nella fissazione della pena, intervenendo solo in caso di arbitrio o illogicità manifesta.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta le prove: interviene solo per vizi di diritto o per manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione.
  • Le contraddizioni o l'inattendibilità dei singoli riconoscimenti fotografici o delle dichiarazioni testimonali sono questioni che spettano al giudice di merito e non determinano automaticamente l'annullamento in Cassazione, salvo che la motivazione sia del tutto mancante o manifestamente illogica.
  • I dati telefonici (agganci di celle, chiamate in orario compatibile) e la correlazione con ammissioni dell'imputato e con intercettazioni possono costituire elementi probatori rilevanti a sostegno della presenza dell'imputato e della sua partecipazione all'azione delittuosa, quando collegati in modo logico dal giudice.
  • Decisioni cautelari (es. ordinanze del riesame) o sentenze di assoluzione di coimputati non vincolano automaticamente la decisione di merito differente; la loro rilevanza dipende dal contenuto probatorio specifico e dal diverso contesto probatorio.
  • La qualificazione della sostanza e la ricostruzione del quantitativo possono essere valutate globalmente dal giudice sulla base di elementi indiretti (intercettazioni, rinvenimenti successivi) se la valutazione è motivata in modo coerente.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione interviene solo in presenza di arbitrarietà o ragionamento illogico nella applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p.
  • Per rendere ammissibile un ricorso per vizio di motivazione è necessario dimostrare la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali che avrebbero dovuto condurre a diversa decisione, non il semplice dissenso sulla valutazione della prova.

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