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Circolare

Circolare numero 143 del 09-11-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che il personale delle Autorità amministrative indipendenti deve essere assicurato presso l’INPDAP, in quanto tali organismi rientrano tra le amministrazioni pubbliche e il criterio di riparto tra INPS e INPDAP dipende dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro. Conseguentemente, le strutture INPS non devono più ricevere la contribuzione IVS per tale personale, salvo la sola contribuzione contro la disoccupazione se dovuta, e devono trasferire all’INPDAP i contributi indebitamente versati. Sono indicate le regole per le diverse tipologie di personale, le modalità di istanza delle Autorità interessate e le informazioni da fornire per il trasferimento delle somme.

Trattamento previdenziale del personale dipendente delle Autorità amministrative indipendenti e obbligo assicurativo presso INPDAP

Trattamento previdenziale del personale dipendente delle Autorità amministrative indipendenti

La circolare affronta il problema dell’inquadramento previdenziale del personale dipendente delle Autorità amministrative indipendenti, chiarendo che tale personale deve essere assicurato presso l’INPDAP e non presso l’INPS, in ragione della natura pubblica del datore di lavoro. Vengono inoltre disciplinate le conseguenze operative sui versamenti contributivi già effettuati all’INPS e le modalità di trasferimento delle somme all’ente competente.

Definizione di Autorità amministrative indipendenti

Le Autorità amministrative indipendenti sono qualificate come organismi istituiti dalla legge per la tutela di interessi pubblici di particolare rilievo. Esse non svolgono amministrazione attiva diretta né attività di controllo in senso stretto, ma funzioni di indirizzo, regolazione e tutela. La circolare sottolinea che tali organismi presentano, in linea generale, autonomia organizzativa e di organico, autonomia contabile, predeterminazione legislativa dei criteri di nomina degli organi, specifiche cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché limitata revocabilità e rinnovabilità delle cariche.

Quadro normativo di riferimento

Per l’individuazione dell’ente previdenziale competente, la circolare richiama l’art. 38 del R.D.L. n. 1827/1935 e l’art. 1 del D.lgs. n. 165/2001, che definisce le amministrazioni pubbliche. Nel contesto delineato, si evidenzia che le Autorità indipendenti rientrano nel settore pubblico e che il problema non riguarda la loro natura pubblicistica in sé, quanto l’individuazione dell’ente assicuratore corretto per il personale dipendente.

Orientamenti del Consiglio di Stato

La circolare valorizza il parere del Consiglio di Stato n. 260/1999, secondo cui le Autorità indipendenti possono essere ricondotte tra le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, con conseguente assimilazione anche ai fini previdenziali. Richiama poi il parere n. 4489/2005, che afferma espressamente l’obbligo per le Autorità indipendenti di assicurare i propri dipendenti all’INPDAP. Il criterio decisivo viene identificato nella natura giuridica del datore di lavoro, secondo il riparto di competenze fissato dal D.lgs. n. 479/1994: l’INPDAP è competente per la previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, mentre l’INPS resta competente per il settore privato e per i lavoratori autonomi. La circolare precisa anche che i regolamenti interni delle Autorità non possono derogare a un criterio stabilito da norma primaria.

Tipologia di personale e regime applicabile

Ai fini del trattamento previdenziale, la circolare distingue diverse situazioni:

  • il personale transitato da altre pubbliche amministrazioni e già iscritto all’INPDAP continua a essere assicurato presso lo stesso ente;
  • il personale assunto direttamente dalle Autorità indipendenti deve essere assicurato presso l’INPDAP;
  • il personale in comando, fuori ruolo o in aspettativa senza assegni continua invece a seguire il regime previdenziale dell’amministrazione di provenienza, poiché il rapporto originario non viene meno ma resta in stato di quiescenza.

Obblighi contributivi e cessazione dei versamenti all’INPS

In applicazione dei principi richiamati, le strutture territoriali INPS non devono più ricevere i versamenti contributivi delle Autorità indipendenti per il personale dipendente, con la sola eccezione della contribuzione contro la disoccupazione, ove dovuta secondo le circolari richiamate dalla stessa istruzione. La contribuzione IVS già versata all’INPS per il personale che deve essere iscritto all’INPDAP va trasferita a quest’ultimo ente. Non si procede al trasferimento solo per il personale comandato, fuori ruolo o in aspettativa senza assegni che rimanga assicurato secondo le regole dell’amministrazione di provenienza.

Trasferimento dei contributi indebitamente versati

La circolare richiama l’art. 116, comma 20, della legge n. 388/2000, secondo cui il versamento in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso da quello competente ha effetto liberatorio per il contribuente. L’ente che ha incassato le somme deve quindi trasferirle all’ente titolare senza aggravio di interessi. Viene inoltre segnalato che l’art. 1, comma 23-quater, della legge n. 25/2010 ha fissato al 1° luglio 2010 il termine per il versamento all’INPDAP delle differenze contributive dovute dalle Autorità espressamente indicate dalla norma, senza applicazione di interessi o sanzioni per il periodo precedente.

Procedura operativa per il trasferimento

Le Autorità amministrative indipendenti devono presentare apposita istanza alle competenti strutture territoriali INPS chiedendo il trasferimento dei contributi all’INPDAP. L’istanza deve contenere:

  • i dati anagrafici e il codice fiscale dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento all’INPS;
  • l’ammontare delle retribuzioni riferite a ciascun dipendente, suddivise per anno;
  • l’importo dei contributi versati per ciascun anno e gli estremi del versamento.

L’istanza deve essere trasmessa anche all’INPDAP per conoscenza, in modo che l’ente destinatario possa ricevere le somme trasferite. Le strutture territoriali competenti, ricevuta la richiesta e verificata la correttezza dell’inquadramento con obbligo contributivo all’INPDAP, provvedono a determinare i contributi non dovuti, senza considerare la prescrizione, e a curarne la contabilizzazione e il trasferimento.

Chiusura e future istruzioni

La circolare conclude riservandosi ulteriori istruzioni per la sistemazione delle posizioni contributive individuali e per il trasferimento all’INPDAP delle contribuzioni oggetto di riscatto e ricongiunzione.

Punti principali

Definizione e inquadramento delle Autorità amministrative indipendenti

Le Autorità amministrative indipendenti sono organismi istituiti dalla legge per la tutela di interessi pubblici rilevanti e delicati. Svolgono funzioni di indirizzo, regolamentazione e tutela, senza attività di amministrazione attiva diretta né di controllo in senso stretto. La circolare evidenzia alcune caratteristiche comuni: autonomia organizzativa e di organico, autonomia contabile, criteri di scelta degli organi predeterminati dalla legge, cause specifiche di ineleggibilità e incompatibilità, limitata revocabilità e rinnovabilità delle cariche.

Obbligo assicurativo e competenza INPDAP

La circolare richiama l’art. 38 del R.D.L. n. 1827/1935 e l’art. 1 del D.lgs. n. 165/2001 per affermare l’inclusione delle Autorità indipendenti nel settore pubblico. Viene valorizzato il parere del Consiglio di Stato n. 260/1999 e soprattutto il parere n. 4489/2005, secondo cui il criterio per individuare l’ente previdenziale competente è la natura giuridica del datore di lavoro. Poiché le Autorità indipendenti sono amministrazioni pubbliche, i loro dipendenti devono essere assicurati all’INPDAP e non all’INPS. Tale regola non può essere derogata dai regolamenti interni delle Autorità.

Tipologie di personale interessate

La circolare distingue tra diverse situazioni del personale: il personale transitato da altre pubbliche amministrazioni e già iscritto all’INPDAP continua a restare in tale gestione; il personale assunto direttamente dalle Autorità indipendenti deve essere assicurato all’INPDAP; il personale in comando, fuori ruolo o in aspettativa senza assegni resta invece soggetto al regime previdenziale dell’amministrazione di provenienza, perché il rapporto originario non si estingue ma rimane quiescente.

Obblighi contributivi verso INPS e trasferimento all’INPDAP

Le strutture territoriali INPS non devono più ricevere i versamenti contributivi delle Autorità indipendenti per il personale dipendente, fatta eccezione per la sola contribuzione contro la disoccupazione, quando dovuta. La contribuzione IVS già versata all’INPS per il personale che deve essere iscritto all’INPDAP va trasferita a quest’ultimo ente. È escluso il trasferimento per il personale comandato, fuori ruolo o in aspettativa senza assegni che resti assicurato secondo le regole dell’amministrazione di provenienza.

Modalità operative per il trasferimento dei contributi

Il trasferimento delle somme avviene ai sensi dell’art. 116, comma 20, della legge n. 388/2000, secondo cui il pagamento in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso da quello competente libera il contribuente e impone all’ente che ha ricevuto il versamento di trasferire le somme all’ente titolare senza interessi. La circolare richiama inoltre l’art. 1, comma 23-quater, della legge n. 25/2010, che ha fissato al 1° luglio 2010 il termine per il versamento all’INPDAP delle differenze contributive dovute da alcune Autorità specificamente indicate, senza interessi né sanzioni per il periodo pregresso.

Contenuto dell’istanza delle Autorità e istruttoria

Le Autorità amministrative indipendenti devono presentare istanza alle competenti strutture territoriali INPS per il trasferimento dei contributi all’INPDAP. L’istanza deve contenere: dati anagrafici e codice fiscale dei dipendenti interessati; ammontare delle retribuzioni per ciascun dipendente, suddivise per anno; importo dei contributi versati per ciascun anno e gli estremi del versamento. L’istanza deve essere inviata per conoscenza anche all’INPDAP. Le strutture territoriali verificano la legittimità della richiesta, determinano i contributi non dovuti senza applicare prescrizione, procedono alla contabilizzazione e al trasferimento delle somme.

Riserve finali

La circolare riserva successive istruzioni per la sistemazione delle posizioni contributive individuali e per il trasferimento all’INPDAP delle contribuzioni oggetto di riscatto e ricongiunzione.

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