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Sentenza

Sentenza del 13/05/2021 n. 12855 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A. Spa aveva chiesto il rimborso di una maggiore imposta IRAP relativa all'anno 2005, sostenendo che la dichiarazione originaria (Modello Unico 2006) aveva errate qualificazioni di alcune componenti reddituali; la rettifica era stata effettuata con dichiarazione integrativa del 6 settembre 2008. Avverso il silenzio dell'Amministrazione la società propose ricorso. Dopo accoglimento in primo grado (CTP Milano), la CTR riformò rigettando la domanda: pur rilevando la tardività della dichiarazione integrativa, il giudice d'appello esaminò il merito e ritenne che la documentazione prodotta (bilancio di verifica, conti di mastro e prospetto delle variazioni) non provasse l'esistenza dell'eccesso di versamento né la deducibilità ai fini IRAP delle rettifiche indicate, osservando tra l'altro che il prospetto era incompleto e limitato ad alcuni titoli. A. Spa impugnò in Cassazione con otto motivi chiedendo la riforma della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di A. Spa. Ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i motivi sollevati: la censura sulla presunta omessa motivazione era estranea alla ratio della sentenza d'appello che aveva svolto autonoma valutazione di fatto e diritto; le doglianze relative alla rilevanza e all'efficacia della dichiarazione integrativa non coglievano che la CTR, pur avendo rilevato la tardività, non aveva deciso sulla domanda esclusivamente per tale motivo ma aveva valutato il merito e ritenuto non provato il credito tributario per insufficienza e incompletezza della documentazione; le questioni di onere della prova e di valutazione delle prove erano rimaste nell'ambito della valutazione di merito, non sindacabile in Cassazione. Null'altro è stato concesso; la Corte ha inoltre dichiarato l'inammissibilità del controricorso per mancata prova della notifica del relativo avviso di ricevimento.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Usato in riferimento alle censure di cassazione: la Corte ha ritenuto che la contestazione di divergenza tra primo grado e appello che si risolve in diversa valutazione di diritto o di prova non costituisce errore di procedimento rilevante ai fini dell'art. 36, trattandosi di autonoma valutazione di merito del giudice d'appello.

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis

    Riferito alla disciplina della dichiarazione integrativa: la Corte osserva che la tardività dell'integrativa può essere rilevante ma non determina di per sé l'accoglimento o il rigetto della domanda di rimborso; nella fattispecie la CTR ha considerato la tardività come elemento descrittivo ma ha deciso sul merito per insufficienza probatoria.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Norma sul rimborso dell'indebito: la Corte sottolinea che l'applicazione dell'art. 38 presuppone la prova dell'eccesso di versamento già alla data del pagamento; in mancanza di tale prova l'istituto non può operare.

  • Costituzione, art. 53

    Richiamato da parte ricorrente per profili sostanziali; la Corte non ha accolto la censura, avendo ritenuto che la questione si risolveva sulla valutazione probatoria del credito e non su un vizio costituzionale autonomo.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 167

    Art. 115 (prova del fatto non contestato) e art. 167 (mezzi di prova): la Corte precisa che nel processo tributario l'applicazione dell'art. 115 riguarda la prova dei fatti non contestati; inoltre, in tema di istanza di rimborso, le difese dell'Ufficio sono da considerare semplici eccezioni difensive non soggette a preclusione per mancata tempestiva contestazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Fornisce i motivi di cassazione invocati: la Corte ha valutato l'ammissibilità delle censure ai sensi delle specifiche lettere dell'art. 360 e ha ritenuto molte censure inammissibili o improprie perché miravano a rivedere la valutazione di merito.

  • Codice civile, art. 2697

    Regola l'onere della prova: la Corte chiarisce che la censura fondata su art. 2697 è ammissibile solo se il giudice ha erroneamente attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata; non è possibile con l'art. 2697 contestare la valutazione di attendibilità delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma relativa al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per un eventuale ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • La presentazione tardiva di una dichiarazione integrativa non costituisce di per sé prova dell'indebito versamento: occorre documentare che l'eccesso esisteva già al momento del versamento.
  • Il giudice di merito può compiere valutazioni autonome sulla documentazione contabile e sull'attendibilità delle prove; in Cassazione non è ammesso rinnovare la valutazione di fatto o chiedere una riconsiderazione delle stesse prove.
  • L'onere della prova del credito tributario grava sul contribuente: bisogna produrre documentazione completa e coerente (prospetti, bilanci, conti di mastro) che permetta di dimostrare entità e ragione dell'eccesso.
  • Le eccezioni e le argomentazioni difensive dell'Amministrazione, anche se non contestate tempestivamente, restano valutabili quando la contestazione riguarda il silenzio-rifiuto su una istanza di rimborso; non sempre opera preclusione processuale.
  • Le doglianze per cassazione devono mirare a vizi di diritto o di motivazione formale rilevanti: non sono ammesse richieste di semplice riesame del merito o della valutazione probatoria compiuta dal giudice d'appello.

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