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Sentenza

Sentenza del 14/12/2018 n. 8838 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Dipendente - Omessa presentazione dichiarazione redditi - Obbligo - Esoneri - Normativa - Illegittimità dell'avviso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'accertamento è stato ritenuto illegittimo e quindi annullato, poiché, in presenza del solo reddito di lavoro dipendente assoggettato alle ritenute da parte dell'unico sostituto d'imposta, il contribuente non era tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi. La responsabilità degli adempimenti relativi alle ritenute gravava sul datore di lavoro sostituto d'imposta.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato un accertamento ai fini IRPEF fondato sull'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Ha sostenuto di non essere obbligato a presentarla perché disponeva esclusivamente di redditi di lavoro dipendente, corrisposti da un unico datore di lavoro che operava quale sostituto d'imposta ed era tenuto a effettuare le relative ritenute. Il contribuente aveva inoltre sollecitato un'ispezione presso l'azienda per verificare gli adempimenti fiscali del datore di lavoro.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 1

    La norma disciplina l'obbligo di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Interpretata in relazione al caso concreto, esclude l'obbligo dichiarativo per il lavoratore che possieda esclusivamente redditi di lavoro dipendente corrisposti da un unico sostituto d'imposta, quando le ritenute siano state correttamente effettuate.

Massime di principio

  • Il lavoratore dipendente con un unico reddito di lavoro dipendente e un unico sostituto d'imposta può essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione, se il datore di lavoro ha effettuato correttamente le ritenute e gli adempimenti previsti.
  • L'omessa dichiarazione non può essere contestata automaticamente al dipendente quando l'obbligo fiscale principale relativo alle ritenute grava sul datore di lavoro quale sostituto d'imposta.
  • La presenza di ulteriori redditi, più rapporti di lavoro nello stesso periodo o oneri detraibili e deducibili può modificare l'obbligo dichiarativo; la situazione deve quindi essere verificata per ciascun anno d'imposta.
  • In caso di accertamento, è importante documentare l'unicità del rapporto di lavoro, il reddito percepito e le ritenute subite, oltre a dimostrare che il datore di lavoro aveva la qualifica di sostituto d'imposta.
  • L'esonero dalla dichiarazione non elimina eventuali responsabilità del datore di lavoro per ritenute non operate o non versate, che devono essere distinte dalla posizione fiscale del dipendente.

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