Sentenza del 14/12/2018 n. 8838 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Dipendente - Omessa presentazione dichiarazione redditi - Obbligo - Esoneri - Normativa - Illegittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato ritenuto illegittimo e quindi annullato, poiché, in presenza del solo reddito di lavoro dipendente assoggettato alle ritenute da parte dell'unico sostituto d'imposta, il contribuente non era tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi. La responsabilità degli adempimenti relativi alle ritenute gravava sul datore di lavoro sostituto d'imposta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato un accertamento ai fini IRPEF fondato sull'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Ha sostenuto di non essere obbligato a presentarla perché disponeva esclusivamente di redditi di lavoro dipendente, corrisposti da un unico datore di lavoro che operava quale sostituto d'imposta ed era tenuto a effettuare le relative ritenute. Il contribuente aveva inoltre sollecitato un'ispezione presso l'azienda per verificare gli adempimenti fiscali del datore di lavoro.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 1
La norma disciplina l'obbligo di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Interpretata in relazione al caso concreto, esclude l'obbligo dichiarativo per il lavoratore che possieda esclusivamente redditi di lavoro dipendente corrisposti da un unico sostituto d'imposta, quando le ritenute siano state correttamente effettuate.
Massime di principio
- Il lavoratore dipendente con un unico reddito di lavoro dipendente e un unico sostituto d'imposta può essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione, se il datore di lavoro ha effettuato correttamente le ritenute e gli adempimenti previsti.
- L'omessa dichiarazione non può essere contestata automaticamente al dipendente quando l'obbligo fiscale principale relativo alle ritenute grava sul datore di lavoro quale sostituto d'imposta.
- La presenza di ulteriori redditi, più rapporti di lavoro nello stesso periodo o oneri detraibili e deducibili può modificare l'obbligo dichiarativo; la situazione deve quindi essere verificata per ciascun anno d'imposta.
- In caso di accertamento, è importante documentare l'unicità del rapporto di lavoro, il reddito percepito e le ritenute subite, oltre a dimostrare che il datore di lavoro aveva la qualifica di sostituto d'imposta.
- L'esonero dalla dichiarazione non elimina eventuali responsabilità del datore di lavoro per ritenute non operate o non versate, che devono essere distinte dalla posizione fiscale del dipendente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 dic 2018Sentenza del 14/12/2018 n. 409 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 14 dic 2018Sentenza del 14/12/2018 n. 1926 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 dic 2018Sentenza del 14/12/2018 n. 1927 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 dic 2018Sentenza del 14/12/2018 n. 1928 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 dic 2018Sentenza del 14/12/2018 n. 2856 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 14 dic 2018Sentenza del 14/12/2018 n. 2857 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →