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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16411/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il cittadino straniero aveva impugnato davanti al Giudice di pace un decreto di espulsione prefettizio e il conseguente ordine di allontanamento, deducendo tra l'altro che il provvedimento non gli era stato tradotto nella lingua a lui conosciuta, ma solo in inglese, e che tale omissione gli aveva impedito di comprendere il contenuto dell'atto e di proporre tempestivamente l'opposizione. Il Giudice di pace aveva dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, limitandosi a verificare la data di deposito del ricorso telematico. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2, comma 6, e 13, comma 7, T.U. immigrazione, dell'art. 3, comma 3, D.P.R. 394/1999 e dell'art. 24 Cost., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare la questione della mancata traduzione e, se del caso, rimetterlo in termini per l'impugnazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, quando venga dedotta la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario, il giudice non può limitarsi a confrontare la data di notifica con quella di deposito dell'opposizione, ma deve verificare se lo straniero conosca l'italiano o la lingua veicolare utilizzata e, in caso contrario, da quando abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e del rimedio esperibile. Poiché il Giudice di pace non aveva svolto tale accertamento, la sentenza è stata cassata con rinvio al Giudice di pace di Torino, in persona di magistrato diverso, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La doglianza è stata proposta per violazione di legge, a fondamento del controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle norme in tema di espulsione e opposizione.

  • art. 2, comma 6, T.U. Immigrazione

    È richiamato quale norma che disciplina l'uso della lingua conosciuta dallo straniero nella comunicazione del provvedimento.

  • art. 13, comma 7, T.U. Immigrazione

    È richiamato quale disposizione che impone la traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo le deroghe giurisprudenzialmente riconosciute.

  • art. 3, comma 3, D.P.R. 394/1999

    È richiamato in relazione all'obbligo di traduzione del provvedimento e alla sua eventuale derogabilità in presenza di specifiche circostanze.

  • art. 24 Cost.

    È evocato a tutela del diritto di difesa, compromesso se il destinatario non comprende il contenuto del provvedimento e il rimedio proponibile.

Massime di principio

  • Il giudice investito dell'opposizione a un decreto di espulsione deve verificare non solo la data di notifica e quella di deposito del ricorso, ma anche se il destinatario abbia ricevuto il provvedimento in una lingua comprensibile o comunque sia stato posto in condizione di conoscerne contenuto e rimedi.
  • La mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria dello straniero può determinare la nullità del provvedimento e consentire l'opposizione tardiva, con decorrenza del termine solo dal momento in cui l'interessato abbia acquisito effettiva conoscenza dell'atto e del mezzo di tutela.
  • L'obbligo di traduzione può essere derogato solo se l'amministrazione dimostri l'impossibilità di predisporre il testo nella lingua conosciuta dallo straniero, per rarità della lingua o per inidoneità della traduzione a comunicare concretamente la decisione, oppure se risulti che il destinatario conosce l'italiano o la lingua veicolare usata, gravando sul pubblico potere il relativo onere probatorio, anche mediante presunzioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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