Ordinanza n. 2456/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 01071/2026, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento ella deliberazione della Giunta del Comune di Luserna San Giovanni n. 125 dell’8 ottobre 2025 di “Approvazione schema di convenzione finalizzato al rilascio di permesso di costruire convenzionato per ristrutturazione e ampliamento fabbricato industriale nel Comune di Luserna San Giovanni, via Gianavello n. 41 a nome della società Lindt & Sprungli SpA”, che prevede l’approvazione e autorizzazione all’abbattimento di ventuno alberi tigli presenti lungo via Monte Granero e che risulta pubblicata in data 10 ottobre 2025 all’Albo pretorio del Comune; - dei pareri del 30 settembre 2025, del 1°ottobre 2025, del 3 ottobre 2025 richiamati nella deliberazione; - dell’atto di consenso di cancellazione di vincolo edilizio allegato alla deliberazione; -dell’ordinanza di modifica della viabilità n. 116 del 23 ottobre 2025 del Comune di Luserna San Giovanni; - del parere favorevole di conformità antincendio rilasciato in data 31 ottobre 2025 dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino; - del provvedimento autorizzativo unico n. 53 del 19 novembre 2025 dello Sportello unico per le attività produttive associato Unione Montana del Pinerolese; - del permesso di costruire rilasciato dal Comune n. 6057/2025 del 19 novembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte, Sez. II, n. 1071/2026, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso contro gli atti comunali e sovracomunali relativi al permesso di costruire convenzionato per la ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato industriale, inclusa l'autorizzazione all'abbattimento di ventuno tigli
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria interessata)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Piemonte che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di interesse. Il ricorso originario contestava la deliberazione della Giunta comunale di approvazione dello schema di convenzione finalizzato al rilascio di un permesso di costruire convenzionato per la ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato industriale, nella parte concernente l'abbattimento di ventuno alberi lungo una strada comunale, nonché i pareri richiamati nella deliberazione, l'atto di cancellazione del vincolo edilizio, l'ordinanza di modifica della viabilità, il parere favorevole di conformità antincendio, il provvedimento autorizzativo unico dello SUAP e il permesso di costruire. In sede cautelare l'appellante ha dedotto l'erroneità della declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse e ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza, evidenziando il rischio di abbattimento irreversibile degli alberi, tutelati dal PRGC e ritenuti beni identitari della comunità locale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza appellata nei limiti indicati in motivazione, fissando la pubblica udienza per la trattazione del merito. Ha ritenuto sussistenti apprezzabili profili di fumus boni iuris in relazione alla contestazione della declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse. Ha inoltre ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile nell'eventuale esecuzione della sentenza, consistente nell'abbattimento irreversibile dei ventuno tigli, qualificati come bene identitario della comunità locale in ragione della tutela prevista dal PRGC. L'esigenza di preservare gli alberi nelle more della decisione di merito è stata ritenuta sufficiente a giustificare la sospensione cautelare, anche alla luce dell'art. 9 Cost. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare in appello e costituisce la base processuale per la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
art. 9 Cost.
l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni
Rafforza la tutela cautelare degli alberi e dell'ambiente, valorizzando l'esigenza di preservare il bene nelle more della decisione di merito.
P.R.G.C.
Le disposizioni di tutela del piano regolatore generale comunale contribuiscono a qualificare gli alberi come bene identitario della comunità locale.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la contestazione plausibile della declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse integra un apprezzabile fumus boni iuris, idoneo a giustificare la sospensione dell'efficacia della sentenza.
- L'abbattimento di alberi tutelati dagli strumenti urbanistici e qualificabili come beni identitari della comunità locale costituisce un pregiudizio grave e irreparabile, poiché l'eventuale eliminazione è irreversibile.
- La necessità di preservare alberi e valori ambientali nelle more della decisione di merito può fondare la sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza, anche in considerazione della tutela costituzionale dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nell'interesse delle future generazioni.
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