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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21591/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 14/10/2024 del Tribunale di Brescia che aveva rigettato l'appello del ricorrente contro l'ordinanza del GIP del 6/9/2024, con la quale era stata respinta la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente era gravemente indiziato del reato di omicidio (art. 575 c.p.) per concorso nel delitto come presunto mandante. Il ricorso era articolato in tre motivi: 1) nullità dell'ordinanza per composizione diversa del Collegio (violazione del principio di immutabilità del giudice, art. 525 c.p.p.); 2) vizio di motivazione per omissione della valutazione della riqualificazione della condotta in favoreggiamento personale richiesta in appello; 3) violazione di legge e ulteriore vizio di motivazione in ordine alla qualificazione provvisoria del fatto e al contributo concorsuale contestato (sosteneva di non aver ordinato l'uccisione né accettato il rischio della morte, e che quindi non poteva operare la presunzione connessa all'omicidio e alla premeditazione).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali. Sulla prima censura la Corte ha ritenuto superata la nullità segnalata in quanto l'errore materiale relativo all'intestazione è stato corretto con ordinanza ex art. 130 c.p.p. (correzione non impugnata) e il verbale d'udienza conferma la composizione reale del Collegio; dunque nessuna nullità insanabile sussisteva. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per genericità: il ricorrente non ha esposto in modo specifico in fatto e diritto le ragioni per cui la condotta dovrebbe essere riqualificata come favoreggiamento personale. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo: per il reato contestato (omicidio, art. 575 c.p.) opera la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; l'onere di dimostrare elementi significativi dell'assenza delle esigenze cautelari grava sulla difesa. Il Tribunale, inoltre, aveva motivato in modo specifico la sussistenza delle esigenze cautelari richiamando la gravità del fatto, il ruolo di mandante nell'organizzazione di una violenta spedizione punitiva e elementi istruttori (tra cui la delega a terzi per azioni violente anche dopo i fatti) che attestano il rischio attuale. Non risultano censure specifiche e devolute alla Corte circa l'idoneità della misura applicata; pertanto il rigetto dell'appello e il mantenimento della custodia in carcere sono stati confermati.

Norme richiamate

  • art. 525 cod. proc. pen.

    Principio di immutabilità del giudice: la Corte conferma che si estende anche alle decisioni in materia cautelare d'impugnazione; tuttavia un errore materiale sull'intestazione può essere corretto ex art. 130 c.p.p. se dal verbale risulta la composizione reale del Collegio

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Consente la correzione di errori materiali nell'atto che possono sanare inesattezze formali (anche in materia di indicazione del giudice componente), anche successivamente alla deliberazione

  • art. 575 cod. pen.

    Norma sostanziale che definisce il reato di omicidio; la sua contestazione giustifica l'applicazione della doppia presunzione di cui all'art. 275 c.p.p. in tema di misure cautelari

  • art. 116 cod. pen.

    Riferimento al concorso di persone nel reato: il GIP aveva inizialmente delimitato il contributo concorsuale nell'ambito di tale disposizione, valutazione rilevante ai fini cautelari

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento generale al concorso nel reato; la Corte nota la diversa iniziale qualificazione e la valutazione del GIP sul contributo concorsuale

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Doppia presunzione relativa: sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere per i reati indicati (tra cui l'omicidio); applicabile anche nella fase di richiesta di sostituzione della misura cautelare

  • art. 299, comma 2, cod. proc. pen.

    Clausola di esclusione che limita la possibilità di ritenere cessati i caratteri di attualità e concretezza del pericolo per i reati indicati; il mero decorso del tempo non è sufficiente a superare la presunzione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Definizione dei pericoli che giustificano le misure cautelari (periculum libertatis etc.); la Corte ricorda che l'onere motivazionale nasce solo se emergono elementi positivi significativi della loro insussistenza

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola sulla devoluzione in appello: la Corte ha valutato il perimetro dell'impugnazione (richiesta di sostituzione della misura) e la decorrenza degli aspetti devoluti al Tribunale

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizioni procedurali conseguenti alla decisione che non comporta la liberazione dell'indagato; la Cancelleria deve eseguire gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Il principio di immutabilità del giudice (art. 525 c.p.p.) si estende anche alle decisioni sui riesami cautelari; tuttavia un errore meramente materiale nell'intestazione dell'atto può essere corretto ex art. 130 c.p.p. se risulta dal verbale la composizione reale del Collegio, e tale correzione può sanare la nullità se non impugnata
  • Le censure generiche di mancata riqualificazione del reato sono inammissibili: la parte che chiede una diversa qualificazione deve esporre in modo specifico fatti e ragioni in fatto e diritto per consentire alla Corte di esaminare la richiesta
  • Per i reati per i quali opera la doppia presunzione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. (es. omicidio) il giudice delle misure cautelari parte dalla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; l'onere di provare l'assenza di tali esigenze grava sulla difesa e richiede l'apporto di elementi positivi e significativi
  • La mera allegazione difensiva dell'assenza di esigenze cautelari o il decorso del tempo non sono sufficienti a superare la presunzione: servono prove concrete che mostrino l'assenza del pericolo (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione)
  • Se il giudice del merito indica nella motivazione elementi specifici e coerenti (es. mandato conferito, deleghe a terzi per azioni violente anche dopo i fatti) tali elementi possono legittimare il mantenimento della custodia in carcere anche in sede di valutazione di sostituzione della misura

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