Sentenza del 25/11/2015 n. 24025 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del T.U.I.R., art. 109, comma 4, lett. b), e dell'art. 2697 c.c. Secondo l'Ufficio, il contribuente non avrebbe dimostrato l'esistenza di costi ulteriori rispetto a quelli già contabilizzati e la loro considerazione avrebbe comportato una doppia deduzione. La contestazione riguardava l'accertamento di maggiori ricavi derivanti dall'attività edile e l'inerenza dei costi dedotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione, ritenendo che la censura non cogliesse la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano accertato in fatto che il contribuente aveva prodotto un dettaglio dei costi inerenti ai maggiori ricavi, non contestato dall'Ufficio, e avevano ritenuto congruo determinare l'utile netto nella misura del 12,50%, corrispondente alla percentuale di utile presunta dalla normativa applicabile. Tale valutazione di fatto non era adeguatamente censurata e non poteva essere riesaminata in sede di legittimità. Le spese dei giudizi sono state compensate per la reciproca soccombenza delle parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c), e comma 2
Disciplina i poteri dell'Amministrazione finanziaria nell'accertamento analitico e induttivo dei redditi. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto non dimostrata la violazione denunciata dall'Ufficio.
D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), art. 109, comma 4, lett. b), ultimo periodo
Riguarda i requisiti di imputazione e deducibilità dei componenti negativi di reddito. La decisione ha riconosciuto la deducibilità dei costi collegati ai maggiori ricavi quando risultino da elementi certi e precisi, anche se non imputati al conto economico.
Codice civile, art. 2697
Stabilisce l'onere della prova. La Corte ha confermato che il contribuente aveva fornito documentazione sufficiente sui costi inerenti ai maggiori ricavi e che tale documentazione non era stata contestata dall'Amministrazione.
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 122
È stato richiamato come parametro normativo della percentuale di utile presunta per l'attività considerata. La misura del 12,50% è stata ritenuta sostanzialmente coerente con tale presunzione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
La Corte ha dato atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, nonostante il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In caso di accertamento di maggiori ricavi, il contribuente può ottenere il riconoscimento dei costi direttamente inerenti anche se non risultano imputati al conto economico, purché ne dimostri l'esistenza con elementi documentali certi e precisi.
- La documentazione prodotta dal contribuente e non contestata specificamente dall'Amministrazione può assumere rilievo decisivo nella ricostruzione del reddito imponibile.
- La determinazione dell'utile mediante percentuali presuntive o criteri equitativi costituisce normalmente un accertamento di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti di una motivazione apparente, illogica o radicalmente insufficiente.
- L'Amministrazione che contesti una deduzione come doppia deve confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito e dimostrare concretamente che il costo sia già stato dedotto, non limitandosi a una generica affermazione contabile.
- Quando entrambe le parti risultano parzialmente soccombenti nei diversi gradi di giudizio, è possibile la compensazione integrale delle spese processuali.
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