Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/03/2017 n. 2404 - Comm. Trib. Prov. Milano

PROCESSO TRIBUTARIO - Estratto di ruolo - Impugnabilità - Carenza di interesse.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'estratto di ruolo, presumibilmente per ottenere l'annullamento o la verifica della pretesa risultante dagli elementi riportati nell'atto. La questione centrale riguarda la possibilità di impugnare autonomamente tale documento dinanzi al giudice tributario. L'estratto di ruolo è stato considerato un atto informatico interno dell'agente della riscossione, meramente riproduttivo dei dati contenuti nella cartella, privo di autonoma efficacia impositiva e quindi non idoneo, di per sé, a far sorgere o modificare una pretesa tributaria.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile o comunque non esaminabile per carenza assoluta di interesse ad agire. L'estratto di ruolo non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, poiché non contiene una pretesa impositiva propria né produce direttamente effetti lesivi. L'eventuale contestazione deve essere rivolta contro l'atto impositivo o di riscossione previsto dalla legge, come la cartella di pagamento, e non contro il semplice estratto di ruolo.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. 546/1992

    La norma individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. L'estratto di ruolo, in quanto documento interno e privo di autonoma efficacia impositiva, non è stato ricondotto tra tali atti.

Massime di principio

  • Un documento meramente informativo o interno all'amministrazione o all'agente della riscossione, che si limita a riepilogare dati già contenuti in un altro atto, normalmente non è autonomamente impugnabile.
  • Per proporre ricorso tributario è necessario che l'atto produca un effetto lesivo concreto e attuale e contenga, direttamente o indirettamente, una pretesa tributaria o di riscossione.
  • La contestazione deve essere rivolta contro l'atto tipico previsto dalla legge, come la cartella di pagamento, l'avviso di accertamento o altro atto espressamente impugnabile, non contro il semplice estratto dei dati.
  • La mancanza di un interesse ad agire concreto determina l'inammissibilità del ricorso, anche se il contribuente intende contestare la pretesa sottostante.
  • Prima di impugnare un documento fiscale occorre verificare sia la sua natura sostanziale sia la sua inclusione nell'elenco degli atti impugnabili previsto dalla normativa processuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.