Sentenza del 28/03/2017 n. 2404 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Estratto di ruolo - Impugnabilità - Carenza di interesse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'estratto di ruolo, presumibilmente per ottenere l'annullamento o la verifica della pretesa risultante dagli elementi riportati nell'atto. La questione centrale riguarda la possibilità di impugnare autonomamente tale documento dinanzi al giudice tributario. L'estratto di ruolo è stato considerato un atto informatico interno dell'agente della riscossione, meramente riproduttivo dei dati contenuti nella cartella, privo di autonoma efficacia impositiva e quindi non idoneo, di per sé, a far sorgere o modificare una pretesa tributaria.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile o comunque non esaminabile per carenza assoluta di interesse ad agire. L'estratto di ruolo non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, poiché non contiene una pretesa impositiva propria né produce direttamente effetti lesivi. L'eventuale contestazione deve essere rivolta contro l'atto impositivo o di riscossione previsto dalla legge, come la cartella di pagamento, e non contro il semplice estratto di ruolo.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 546/1992
La norma individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. L'estratto di ruolo, in quanto documento interno e privo di autonoma efficacia impositiva, non è stato ricondotto tra tali atti.
Massime di principio
- Un documento meramente informativo o interno all'amministrazione o all'agente della riscossione, che si limita a riepilogare dati già contenuti in un altro atto, normalmente non è autonomamente impugnabile.
- Per proporre ricorso tributario è necessario che l'atto produca un effetto lesivo concreto e attuale e contenga, direttamente o indirettamente, una pretesa tributaria o di riscossione.
- La contestazione deve essere rivolta contro l'atto tipico previsto dalla legge, come la cartella di pagamento, l'avviso di accertamento o altro atto espressamente impugnabile, non contro il semplice estratto dei dati.
- La mancanza di un interesse ad agire concreto determina l'inammissibilità del ricorso, anche se il contribuente intende contestare la pretesa sottostante.
- Prima di impugnare un documento fiscale occorre verificare sia la sua natura sostanziale sia la sua inclusione nell'elenco degli atti impugnabili previsto dalla normativa processuale.
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