L.R. Valle d'Aosta 7/2015
Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta 30 marzo 2015, n. 7 aggiorna la l.r. 19/2007 su procedimento amministrativo, partecipazione, autocertificazioni, SCIA, accesso e certificazioni. Introduce strumenti telematici, potere sostitutivo, conflitto di interessi e nuove regole sui certificati. Si applica nella Regione Valle d’Aosta; alcuni articoli originari sono oggi abrogati.
Modifiche alla disciplina regionale del procedimento amministrativo e dell’accesso ai documenti
Modifiche alla disciplina regionale del procedimento amministrativo e dell’accesso
La legge regionale Valle d’Aosta 30 marzo 2015, n. 7 interviene in modo esteso sulla l.r. 19/2007, aggiornandone principi, modalità procedimentali e strumenti di semplificazione. La disciplina riguarda gli enti del territorio regionale e, per gli enti locali e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, opera nel rispetto dell’autonomia organizzativa e regolamentare.
Ambito applicativo e coordinamento con le norme vigenti
Gli enti locali, le loro forme associative e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione disciplinano le materie del procedimento amministrativo nell’ambito della propria autonomia, nel rispetto dei principi della legge regionale. Restano valide le norme vigenti se non incompatibili; in mancanza, si applicano le disposizioni della l.r. 19/2007 come modificata.
Principi generali dell’azione amministrativa
La Regione ribadisce che l’Amministrazione deve perseguire i fini determinati dalla legge assicurando imparzialità, buon andamento, semplificazione e trasparenza, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. La disciplina si ispira anche a democraticità, proporzionalità, giusto procedimento, legittimo affidamento e ai principi dell’ordinamento europeo.
In particolare, l’azione amministrativa deve:
- ridurre numero di procedimenti, fasi, termini e oneri formali;
- accorpare procedimenti riferiti alle stesse attività per evitare duplicazioni;
- facilitare l’accesso alle procedure anche tramite semplificazione del linguaggio amministrativo.
Digitalizzazione e moduli telematici
L’Amministrazione è tenuta a utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione come strumenti essenziali di modernizzazione. Devono essere definiti e resi disponibili, anche telematicamente, moduli e formulari validi a ogni effetto di legge, anche per dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.
Conclusione del procedimento e provvedimento espresso
Quando la domanda è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, il procedimento deve comunque concludersi con un provvedimento espresso in forma semplificata, la cui motivazione può limitarsi a un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto decisivo.
Il termine ordinario richiamato nella disciplina viene ridotto da sessanta a trenta giorni per uno dei casi previsti dalla l.r. 19/2007, mentre è abrogata la previgente previsione del comma 5-bis dell’articolo 3.
Presentazione delle domande e decorrenza dei termini
Le domande possono essere presentate:
- a mano;
- per posta;
- per fax;
- in via telematica, secondo le modalità dell’articolo 65 del Codice dell’amministrazione digitale.
Se la domanda è inviata per posta o per via telematica, ai fini del rispetto del termine rilevano, rispettivamente, la data del timbro postale di spedizione e la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna.
Quando la domanda manca di elementi essenziali, il procedimento può essere concluso con le modalità semplificate previste per i casi di manifesta irricevibilità o infondatezza.
Sospensione dei termini per istruttorie economico-finanziarie
Nei procedimenti con istruttoria economico-finanziaria di competenza di FINAOSTA S.p.A., oltre ai casi ordinari già previsti, i termini per la conclusione possono essere sospesi su richiesta motivata dell’interessato se sussistono cause ostative alla prosecuzione, in particolare l’impossibilità temporanea di acquisire la documentazione necessaria. Il termine riprende a decorrere dalla data di presentazione di tutta la documentazione richiesta.
Responsabilità per ritardo e potere sostitutivo
La mancata o tardiva adozione del provvedimento amministrativo rileva come elemento di valutazione della performance individuale e può determinare responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del responsabile del procedimento.
Decorso inutilmente il termine procedimentale, l’interessato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, che deve concludere il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo devono essere indicati sia il termine previsto sia quello effettivamente impiegato.
Per l’Amministrazione, il potere sostitutivo è esercitato, previa diffida, dal dirigente preposto alla struttura organizzativa di primo livello, ove previsto; altrimenti dal Segretario generale. Il nominativo del soggetto titolare del potere sostitutivo deve essere pubblicato sul sito istituzionale, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage.
Conflitto di interessi e astensione
Il responsabile del procedimento e i dirigenti competenti per pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando ogni situazione al titolare del potere sostitutivo.
Deleghe e partecipazione dei dipendenti
Le funzioni di responsabile del procedimento possono essere delegate a dipendenti di categoria D individuati secondo la normativa organizzativa richiamata dalla legge regionale.
Se il soggetto è invitato a conferenze di servizi, può delegare il responsabile dell’istruttoria o altro dipendente della struttura a partecipare, indicando preventivamente nell’atto di delega la volontà definitiva da manifestare.
Comunicazione di avvio e partecipazione telematica
La comunicazione personale scritta di avvio del procedimento può essere trasmessa anche in via telematica. Essa deve inoltre indicare espressamente la possibilità di partecipazione al procedimento in via telematica.
La partecipazione al procedimento amministrativo può avvenire telematicamente secondo le modalità dell’articolo 65 del Codice dell’amministrazione digitale. Se l’interessato sceglie questa modalità, l’Amministrazione deve inviare tutte le comunicazioni del procedimento con i medesimi mezzi telematici prescelti.
Motivi ostativi all’accoglimento e accordi procedimentali
Nella comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda non possono essere addotte inadempienze o ritardi imputabili all’Amministrazione.
Gli accordi procedimentali possono riguardare anche la reciproca messa a disposizione di dati ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale. Tali accordi devono essere sottoscritti con firma digitale, firma elettronica avanzata o altra firma elettronica qualificata, a pena di nullità.
Riduzione dei termini in materia di pareri e controlli
La disciplina regionale riduce da quarantacinque a venti giorni uno dei termini previsti per i pareri o adempimenti procedimentali disciplinati dalla l.r. 19/2007.
SCIA e modalità di presentazione
La segnalazione certificata di inizio attività può essere presentata anche con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo i procedimenti per i quali è imposto l’uso esclusivo della modalità telematica. In tal caso la SCIA si considera presentata al momento in cui il soggetto interessato riceve la ricevuta che attesta l’avvenuta consegna della raccomandata all’amministrazione competente.
Certificazioni e uso dei dati certificati
Le certificazioni rilasciate dall’Amministrazione su stati, fatti o qualità personali sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Sui certificati destinati ai privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura che ne esclude la produzione agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
Le certificazioni dello stesso ufficio relative al medesimo soggetto e al medesimo procedimento devono essere contenute in un unico documento.
Dichiarazioni sostitutive, acquisizione d’ufficio e accesso agli archivi
Tra i dati oggetto di dichiarazioni sostitutive, l’Amministrazione deve acquisire d’ufficio tutte le informazioni, i dati e i documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili al reperimento.
È considerata finalizzata a rilevante interesse pubblico la consultazione diretta degli archivi dell’amministrazione certificante per accertare d’ufficio stati, fatti o qualità personali o controllare le dichiarazioni sostitutive. L’accesso diretto richiede un’apposita autorizzazione che indichi limiti e condizioni per la riservatezza dei dati personali.
L’acquisizione d’ufficio deve avvenire esclusivamente in via telematica.
Obblighi e sanzioni in materia di certificazioni
Tra le violazioni sanzionabili è ricompreso il rilascio di certificati non conformi alla disciplina sulla dicitura obbligatoria per l’uso nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i gestori di pubblici servizi.
Disposizioni finali e regime transitorio
Gli enti locali, le loro forme associative e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione devono adottare i regolamenti previsti entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. In mancanza, si applicano direttamente le disposizioni della l.r. 19/2007 come modificata. Restano comunque valide le norme vigenti se non in contrasto con la legge.
Norme oggi non più vigenti nel testo originario
Nel testo consolidato risultano abrogati alcuni articoli introdotti dalla legge del 2015, in particolare la disciplina originaria sull’accesso civico e la modifica dell’articolo 25 della l.r. 19/2007. La parte oggi vigente del provvedimento resta quindi quella che incide sui profili procedimentali, telematici e sulle certificazioni, mentre le disposizioni abrogate non hanno più applicazione.
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