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Legge

L.R. Valle d'Aosta 5/2015

Modificazioni alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 5/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d’Aosta n. 5/2015 amplia le attività della società di cui alla l.r. n. 44/2010, includendo il supporto alla progettazione e alla direzione tecnico-amministrativa di lavori nei settori forestazione, sentieristica e sistemazioni montane. Prevede un onere annuo di 985.000 euro dal 2015, coperto con risorse già stanziate per il triennio 2015-2017.

Estensione delle attività della società regionale per servizi alla PA e copertura finanziaria

Estensione delle attività della società regionale per servizi alla pubblica amministrazione

La legge regionale della Valle d’Aosta modifica la disciplina della società per azioni costituita per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale, ampliandone il perimetro operativo. L’intervento riguarda in particolare l’inserimento di nuove attività di supporto tecnico-amministrativo nel settore dei lavori pubblici di ambito forestale e montano.

Nuove attività affidabili alla società

La modifica alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 aggiunge tra le attività della società il supporto:

  • alla progettazione;
  • alla direzione tecnico-amministrativa;
  • relativamente ai lavori nei settori della forestazione, della sentieristica e delle sistemazioni montane;
  • sia quando i lavori sono affidati a ditte esterne, sia quando sono eseguiti in amministrazione diretta.

Aspetti finanziari

L’applicazione della legge comporta un onere complessivo pari a 985.000 euro annui, a decorrere dal 2015. La copertura è assicurata tramite risorse già iscritte nel bilancio regionale del triennio 2015-2017, con imputazione e compensazione tra specifiche unità previsionali di base indicate dalla norma.

Variazioni di bilancio

Per rendere operativa la disciplina, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione e su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, le variazioni di bilancio necessarie.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Rilevanza temporale

La previsione finanziaria è espressamente collegata al triennio 2015-2017 e all’onere annuo decorrente dal 2015. Si tratta quindi di una disciplina riferita a un assetto organizzativo e finanziario ormai storicizzato, utile soprattutto per l’interpretazione della modifica apportata alla legge del 2010, ma con profili economici legati a un periodo già concluso.

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