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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21156/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Due imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 18 settembre 2024. Il primo motivo, proposto da uno dei ricorrenti, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza l’assenza di adeguata argomentazione in ordine al dolo del reato; la Corte di cassazione lo reputa generico perché non individua con precisione gli elementi della sentenza impugnata che sarebbero erronei o carenti, a fronte di una motivazione già ritenuta concreta e logica dal giudice di merito. Il secondo motivo, proposto dall’altra ricorrente, e in parte da entrambi, censura la misura dell’aumento di pena per la continuazione tra reati e la mancata applicazione di una pena sostitutiva; la Corte osserva che la motivazione della Corte territoriale era ampia, non illogica e fondata sul concreto disvalore del fatto, nonché sul giudizio di inidoneità rieducativa della pena sostitutiva, sicché la doglianza è manifestamente infondata e non sindacabile in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione richiama, per il primo motivo, la mancanza di specificità richiesta dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; per il secondo, la correttezza del giudizio discrezionale della Corte di merito sulla continuazione e sulla mancata applicazione della pena sostitutiva.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e puntuali; la genericità e l’indeterminatezza delle censure ne determinano l’inammissibilità.

  • cod. proc. pen.

    Riferimento al codice di procedura penale quale disciplina del ricorso per cassazione e dei requisiti di specificità delle impugnazioni.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare in modo preciso gli errori denunciati; la mera riproposizione di censure già disattese in appello è non specifica e quindi inammissibile.
  • La censura che si limita ad affermazioni apodittiche, senza chiarire quali passaggi della motivazione sarebbero carenti o illogici, non consente alla Corte di esercitare il controllo di legittimità.
  • Le valutazioni del giudice di merito sull’entità dell’aumento per continuazione e sulla concedibilità di una pena sostitutiva, se sorrette da motivazione non illogica e coerente con il concreto disvalore del fatto, non sono sindacabili in cassazione.
  • La deduzione di un vizio motivazionale sul dolo o sulla responsabilità non può essere proposta in forma generica, ma deve essere ancorata a specifici elementi fattuali e argomentativi della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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