Cassazione Penale, Ordinanza n. 34628/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, giudicando generico l'unico motivo ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.: a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non aveva specificato gli elementi posti a fondamento della censura. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania del 15 gennaio 2026, che aveva confermato la decisione di primo grado affermativa della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 496 c.p. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che la censura era generica perché non indicava gli elementi sui quali si fondava e non consentiva di individuare i rilievi rivolti alla motivazione impugnata.
Norme richiamate
art. 496 c.p.
è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.
La sentenza dà atto della responsabilità dell'imputato per il reato previsto dall'art. 496 c.p., ma non ne approfondisce gli elementi costitutivi.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio della motivazione in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Il motivo d'impugnazione deve indicare in modo specifico gli elementi a fondamento della censura, così da rendere identificabili i rilievi mossi e consentire al giudice di esercitare il proprio sindacato; è inammissibile la censura che non soddisfa tale requisito.
Massime di principio
- È generico e inammissibile il motivo che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche senza indicare gli elementi specifici posti a fondamento della censura, poiché non permette al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e svolgere il relativo sindacato.
Come è indicizzato
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