Cassazione Penale, Sentenza n. 24404/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria (27/06/2024) che aveva confermato le condanne in rito abbreviato disposte dal Tribunale di Reggio Calabria (24/01/2023). Le censure principali riguardavano: 1) l'utilizzabilità delle chat criptate acquisite tramite ordine di indagine europeo dall'autorità giudiziaria francese (contestata per mancata conoscenza delle modalità di acquisizione, incompletezza dei report e possibile alterazione dei dati); 2) l'attribuzione degli specifici pin/utenze criptate ai ricorrenti (contestata la rilevanza e l'attendibilità degli indizi di geolocalizzazione, messaggi e coincidenze di spostamento); 3) la valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia (Formosa, Arena, Bruzzese) e dei testi (es. Fiorilla); 4) la valutazione probatoria e il travisamento in relazione a fatti di sangue (omicidio Bruzzese, tentato omicidio Ferraro, «lavoro della montagna»); 5) la qualificazione dell'associazione come «armata» e l'applicazione dell'aggravante mafiosa e, per Larosa, la contestazione della detenzione di un'arma da guerra (bazooka) e della relativa aggravante di finalità di agevolazione mafiosa; 6) la mancata concessione delle attenuanti generiche e questioni di diritto processuale (inammissibilità di motivi nuovi/non sollevati in appello; non riassumibilità in Cassazione di nuova consulenza tecnica posteriore alla sentenza di secondo grado).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati (e, in alcuni motivi, inammissibili) e ha respinto le censure mosse dai difensori. In sintesi: - Ha ritenuto ammissibile e utilizzabile la prova costituita dalle chat criptate acquisite tramite ordine europeo di indagine, richiamando il principio della presunzione relativa di legittimità dell'attività svolta dall'autorità straniera e la giurisprudenza delle Sezioni Unite (in particolare Gjuzi e pronunce collegate). Ha escluso che l'inserimento di un captatore informatico su server renda automaticamente illegittima l'acquisizione (richiamando i principi delle Sez. U). - Ha confermato la correttezza dell'attribuzione dei pin/utenze ai ricorrenti sulla base di un coacervo indiziario (valutazione unitaria e cumulativa degli elementi: tabulati, spostamenti, scambi di messaggi, riscontri documentali e verbalizzazioni investigative). - Ha ritenuto congrua la valutazione di attendibilità dei collaboratori e dei testi fatta dal giudice di merito (anche le chiamate de relato sono utilizzabili se valutate complessivamente e con riscontri). - Ha ritenuto legittima la qualificazione dell'associazione come di tipo mafioso e la sussistenza, nel caso concreto, di elementi probatori atti a dimostrare la disponibilità di armi e la natura armata del sodalizio; per Larosa ha confermato anche la condanna per detenzione di arma da guerra aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa. - Ha escluso la rilevanza decisiva di sentenze intervenute in altri procedimenti (assoluzioni) che non vincolano il giudice del processo diverso, il quale conserva autonomia di valutazione delle prove. - Ha ritenuto inammissibili o improcedibili alcune deduzioni difensive introdotte tardivamente o non sollevate in appello (es. consulenze e documenti posteriori). Esito concreto: conferma delle condanne di Tripodi (8 anni per 416-bis) e di Larosa (9 anni per 416-bis e condanna per detenzione di arma da guerra con aggravante mafiosa), rigetto dei ricorsi e vittoria della parte resistente.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma base del reato di associazione di tipo mafioso: la Corte ha confermato l'interpretazione che richiede valutazione unitaria degli indizi e riconosce la configurazione del reato nei confronti degli imputati sulla base del compendio probatorio complessivo
art. 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895
Norma che disciplina le armi da guerra: applicata alla detenzione del bazooka contestata a Larosa; la Corte ha ritenuto provata la detenzione con l'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa
art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina del captatore informatico: la Corte, richiamando Sezioni Unite, ha ritenuto che l'assenza di una specifica menzione normativa circa il luogo di inserimento del captatore non implica illegittimità automatica dell'uso di captatori inseriti su server
art. 270 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla circolazione delle prove; la Corte ha confermato che la disciplina della circolazione probatoria opera anche per le acquisizioni disposte per ordine di indagine europeo, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite
Direttiva 2014/41/UE (mutua assistenza in materia di indagini e raccolta di prove in materia penale)
La Corte ha richiamato il principio della presunzione relativa che gli Stati membri rispettino i diritti fondamentali e la regola per cui questioni sull'esecuzione dell'ordine di indagine europeo sono proponibili innanzitutto nello Stato di esecuzione
art. 195 cod. proc. pen.
Disciplina della chiamata in correità e della chiamata de relato: la Corte ha ricordato che le dichiarazioni de relato possono essere utilizzate se sottoposte a attento esame di attendibilità e, se riscontrate, sono utilizzabili
art. 234 cod. proc. pen.
Regole sull'utilizzabilità delle sentenze non definitive: la Corte ha richiamato il principio che sentenze non definitive possono essere utilizzate limitatamente all'esistenza della decisione e alle vicende processuali rappresentate
art. 238-bis cod. proc. pen.
Uso di sentenze irrevocabili in altro procedimento: la Corte ha ribadito che l'acquisizione di sentenze irrevocabili non impone automatismi al giudice assolutore/condannatorio nel recepire i fatti e le valutazioni altrui, trattandosi di materiale utilizzabile con autonomia valutativa
art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132 (conv. l. 23 novembre 2021, n. 178)
Norma transitoria sulla utilizzazione di dati di traffico telematico/telefonico acquisiti prima dell'entrata in vigore: la Corte ha precisato che gli 'altri elementi di prova' richiesti dalla norma sono elementi della responsabilità e non semplici conferme tecniche della geolocalizzazione
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Regola di inammissibilità in Cassazione di motivi non proposti in appello: la Corte ha dichiarato inammissibili motivi che non erano stati dedotti in appello (es. alcune questioni sulle attenuanti, sulla natura armata non propignata in appello, o su capi non impugnati)
art. 192 cod. proc. pen.
Obbligo motivazionale del giudice nella valutazione della prova: la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione, senza poter rivalutare il merito probatorio
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 6 e 8
Richiamati dalla difesa per profili di garanzie processuali e privacy: la Corte, nel quadro del regime EIO e della presunzione relativa di conformità, non ha ritenuto sussistere una violazione che determinasse l'inutilizzabilità delle chat
Massime di principio
- Le prove acquisite all'estero tramite ordine europeo di indagine (EIO) sono presumibilmente legittime e utilizzabili nel processo interno salvo che la difesa allegi e provi specifiche e concrete violazioni di diritti fondamentali o manipolazioni del dato
- L'inserimento di captatori informatici su server, di per sé, non è automaticamente vietato dall'ordinamento italiano: la valutazione è conforme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite che ne ammette l'utilizzo se rispettate le garanzie e se l'EIO sarebbe stato emesso nelle stesse condizioni in un caso interno
- L'attribuzione di utenze criptate (pin) si fonda su una valutazione cumulativa degli indizi (tabulati, geolocalizzazione, spostamenti di veicoli, contenuti dei messaggi, riscontri documentali): singoli elementi isolati possono essere deboli ma, valutati unitariamente, possono risultare decisivi
- Per contestare l'attendibilità di chat o file informatici acquisiti dall'estero la difesa deve fornire elementi tecnici concreti (es. sull'alterazione, sull'algoritmo, sulla manipolazione): mere perplessità o deduzioni generiche non sono sufficienti
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, incluse quelle de relato, sono utilizzabili se il giudice di merito valuta la loro attendibilità con criteri motivati e se esistono riscontri concreti; la giurisprudenza non esclude la utilizzabilità delle chiamate de relato, ma impone cautela
- Sentenze definitive di altri procedimenti non vincolano automaticamente il giudice in un processo diverso: esse possono essere acquisite ma il giudice conserva autonomia di valutazione e non è obbligato a recepire passivamente le conclusioni altrui
- I dati di geolocalizzazione e i traffici telefonici acquisiti prima di riforme normative possono essere utilizzati purché inseriti in un quadro di riscontri probatori e nel rispetto delle norme transitorie (art. 1, comma 1-bis d.l. n.132/2021); la loro forza probatoria va valutata unitariamente
- In Cassazione il sindacato è limitato al controllo logico-giuridico della motivazione: non è consentita una rivalutazione ex novo del merito probatorio né l'introduzione di prove o consulenze sopravvenute che non siano state valutate dal giudice d'appello
- Motivi nuovi o documenti prodotti dopo la sentenza di secondo grado, o censure non sollevate in appello, sono inammissibili in Cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.): è essenziale sollevare in tempo utile le questioni rilevanti nel corso del giudizio di merito e in appello
- La negazione delle attenuanti generiche può essere motivata sul vaglio complessivo della gravità del fatto, del ruolo dell'imputato e della mancanza di elementi positivi a favore: la critica deve essere circostanziata per poter essere rilevante in sede di legittimità
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