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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24404/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria (27/06/2024) che aveva confermato le condanne in rito abbreviato disposte dal Tribunale di Reggio Calabria (24/01/2023). Le censure principali riguardavano: 1) l'utilizzabilità delle chat criptate acquisite tramite ordine di indagine europeo dall'autorità giudiziaria francese (contestata per mancata conoscenza delle modalità di acquisizione, incompletezza dei report e possibile alterazione dei dati); 2) l'attribuzione degli specifici pin/utenze criptate ai ricorrenti (contestata la rilevanza e l'attendibilità degli indizi di geolocalizzazione, messaggi e coincidenze di spostamento); 3) la valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia (Formosa, Arena, Bruzzese) e dei testi (es. Fiorilla); 4) la valutazione probatoria e il travisamento in relazione a fatti di sangue (omicidio Bruzzese, tentato omicidio Ferraro, «lavoro della montagna»); 5) la qualificazione dell'associazione come «armata» e l'applicazione dell'aggravante mafiosa e, per Larosa, la contestazione della detenzione di un'arma da guerra (bazooka) e della relativa aggravante di finalità di agevolazione mafiosa; 6) la mancata concessione delle attenuanti generiche e questioni di diritto processuale (inammissibilità di motivi nuovi/non sollevati in appello; non riassumibilità in Cassazione di nuova consulenza tecnica posteriore alla sentenza di secondo grado).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati (e, in alcuni motivi, inammissibili) e ha respinto le censure mosse dai difensori. In sintesi: - Ha ritenuto ammissibile e utilizzabile la prova costituita dalle chat criptate acquisite tramite ordine europeo di indagine, richiamando il principio della presunzione relativa di legittimità dell'attività svolta dall'autorità straniera e la giurisprudenza delle Sezioni Unite (in particolare Gjuzi e pronunce collegate). Ha escluso che l'inserimento di un captatore informatico su server renda automaticamente illegittima l'acquisizione (richiamando i principi delle Sez. U). - Ha confermato la correttezza dell'attribuzione dei pin/utenze ai ricorrenti sulla base di un coacervo indiziario (valutazione unitaria e cumulativa degli elementi: tabulati, spostamenti, scambi di messaggi, riscontri documentali e verbalizzazioni investigative). - Ha ritenuto congrua la valutazione di attendibilità dei collaboratori e dei testi fatta dal giudice di merito (anche le chiamate de relato sono utilizzabili se valutate complessivamente e con riscontri). - Ha ritenuto legittima la qualificazione dell'associazione come di tipo mafioso e la sussistenza, nel caso concreto, di elementi probatori atti a dimostrare la disponibilità di armi e la natura armata del sodalizio; per Larosa ha confermato anche la condanna per detenzione di arma da guerra aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa. - Ha escluso la rilevanza decisiva di sentenze intervenute in altri procedimenti (assoluzioni) che non vincolano il giudice del processo diverso, il quale conserva autonomia di valutazione delle prove. - Ha ritenuto inammissibili o improcedibili alcune deduzioni difensive introdotte tardivamente o non sollevate in appello (es. consulenze e documenti posteriori). Esito concreto: conferma delle condanne di Tripodi (8 anni per 416-bis) e di Larosa (9 anni per 416-bis e condanna per detenzione di arma da guerra con aggravante mafiosa), rigetto dei ricorsi e vittoria della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma base del reato di associazione di tipo mafioso: la Corte ha confermato l'interpretazione che richiede valutazione unitaria degli indizi e riconosce la configurazione del reato nei confronti degli imputati sulla base del compendio probatorio complessivo

  • art. 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Norma che disciplina le armi da guerra: applicata alla detenzione del bazooka contestata a Larosa; la Corte ha ritenuto provata la detenzione con l'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa

  • art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina del captatore informatico: la Corte, richiamando Sezioni Unite, ha ritenuto che l'assenza di una specifica menzione normativa circa il luogo di inserimento del captatore non implica illegittimità automatica dell'uso di captatori inseriti su server

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla circolazione delle prove; la Corte ha confermato che la disciplina della circolazione probatoria opera anche per le acquisizioni disposte per ordine di indagine europeo, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite

  • Direttiva 2014/41/UE (mutua assistenza in materia di indagini e raccolta di prove in materia penale)

    La Corte ha richiamato il principio della presunzione relativa che gli Stati membri rispettino i diritti fondamentali e la regola per cui questioni sull'esecuzione dell'ordine di indagine europeo sono proponibili innanzitutto nello Stato di esecuzione

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Disciplina della chiamata in correità e della chiamata de relato: la Corte ha ricordato che le dichiarazioni de relato possono essere utilizzate se sottoposte a attento esame di attendibilità e, se riscontrate, sono utilizzabili

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Regole sull'utilizzabilità delle sentenze non definitive: la Corte ha richiamato il principio che sentenze non definitive possono essere utilizzate limitatamente all'esistenza della decisione e alle vicende processuali rappresentate

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Uso di sentenze irrevocabili in altro procedimento: la Corte ha ribadito che l'acquisizione di sentenze irrevocabili non impone automatismi al giudice assolutore/condannatorio nel recepire i fatti e le valutazioni altrui, trattandosi di materiale utilizzabile con autonomia valutativa

  • art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132 (conv. l. 23 novembre 2021, n. 178)

    Norma transitoria sulla utilizzazione di dati di traffico telematico/telefonico acquisiti prima dell'entrata in vigore: la Corte ha precisato che gli 'altri elementi di prova' richiesti dalla norma sono elementi della responsabilità e non semplici conferme tecniche della geolocalizzazione

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola di inammissibilità in Cassazione di motivi non proposti in appello: la Corte ha dichiarato inammissibili motivi che non erano stati dedotti in appello (es. alcune questioni sulle attenuanti, sulla natura armata non propignata in appello, o su capi non impugnati)

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Obbligo motivazionale del giudice nella valutazione della prova: la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione, senza poter rivalutare il merito probatorio

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 6 e 8

    Richiamati dalla difesa per profili di garanzie processuali e privacy: la Corte, nel quadro del regime EIO e della presunzione relativa di conformità, non ha ritenuto sussistere una violazione che determinasse l'inutilizzabilità delle chat

Massime di principio

  • Le prove acquisite all'estero tramite ordine europeo di indagine (EIO) sono presumibilmente legittime e utilizzabili nel processo interno salvo che la difesa allegi e provi specifiche e concrete violazioni di diritti fondamentali o manipolazioni del dato
  • L'inserimento di captatori informatici su server, di per sé, non è automaticamente vietato dall'ordinamento italiano: la valutazione è conforme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite che ne ammette l'utilizzo se rispettate le garanzie e se l'EIO sarebbe stato emesso nelle stesse condizioni in un caso interno
  • L'attribuzione di utenze criptate (pin) si fonda su una valutazione cumulativa degli indizi (tabulati, geolocalizzazione, spostamenti di veicoli, contenuti dei messaggi, riscontri documentali): singoli elementi isolati possono essere deboli ma, valutati unitariamente, possono risultare decisivi
  • Per contestare l'attendibilità di chat o file informatici acquisiti dall'estero la difesa deve fornire elementi tecnici concreti (es. sull'alterazione, sull'algoritmo, sulla manipolazione): mere perplessità o deduzioni generiche non sono sufficienti
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, incluse quelle de relato, sono utilizzabili se il giudice di merito valuta la loro attendibilità con criteri motivati e se esistono riscontri concreti; la giurisprudenza non esclude la utilizzabilità delle chiamate de relato, ma impone cautela
  • Sentenze definitive di altri procedimenti non vincolano automaticamente il giudice in un processo diverso: esse possono essere acquisite ma il giudice conserva autonomia di valutazione e non è obbligato a recepire passivamente le conclusioni altrui
  • I dati di geolocalizzazione e i traffici telefonici acquisiti prima di riforme normative possono essere utilizzati purché inseriti in un quadro di riscontri probatori e nel rispetto delle norme transitorie (art. 1, comma 1-bis d.l. n.132/2021); la loro forza probatoria va valutata unitariamente
  • In Cassazione il sindacato è limitato al controllo logico-giuridico della motivazione: non è consentita una rivalutazione ex novo del merito probatorio né l'introduzione di prove o consulenze sopravvenute che non siano state valutate dal giudice d'appello
  • Motivi nuovi o documenti prodotti dopo la sentenza di secondo grado, o censure non sollevate in appello, sono inammissibili in Cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.): è essenziale sollevare in tempo utile le questioni rilevanti nel corso del giudizio di merito e in appello
  • La negazione delle attenuanti generiche può essere motivata sul vaglio complessivo della gravità del fatto, del ruolo dell'imputato e della mancanza di elementi positivi a favore: la critica deve essere circostanziata per poter essere rilevante in sede di legittimità

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