Cassazione Civile, Ordinanza n. 21036/2026 del 21/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La controversia riguarda l’iscrizione di ipoteca esattoriale ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 su beni già conferiti in fondo patrimoniale. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente e la decisione era stata confermata in appello, ritenendo provato che il debito tributario, sorto in relazione alla qualità di socio di due società, fosse estraneo ai bisogni familiari e quindi non aggredibile sui beni del fondo. In Cassazione la concessionaria della riscossione ha proposto tre motivi: (1) omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la CTR esaminato l’eccezione secondo cui l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non sarebbe atto esecutivo e quindi non sarebbe soggetta al limite dell’art. 170 c.c.; (2) violazione degli artt. 167 c.c., 76 e 77 d.P.R. n. 602/1973 e 53 Cost., per avere la CTR ritenuto irrilevante che il presupposto impositivo fosse riferibile agli anni 2005 e 2006, mentre il fondo era stato costituito nel 2007, invocando impropriamente anche l’abuso del diritto; (3) violazione degli artt. 167, 170 e 2697 c.c. per avere escluso che il debito fosse diretto a soddisfare bisogni della famiglia, pur derivando dall’attività di socio in società da cui la famiglia traeva reddito.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ma ha accolto il terzo. Ha affermato che l’art. 170 c.c. si applica anche all’iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, sicché il vincolo del fondo patrimoniale opera anche nei confronti della riscossione esattoriale; ha poi chiarito che, ai fini della verifica della anteriorità del credito, rileva il momento di manifestazione del presupposto impositivo e non quello dell’accertamento, ma ha escluso che ciò bastasse, da solo, a fondare la decisione. Sul punto decisivo, ha ritenuto erronea la motivazione della CTR perché ha escluso in modo troppo netto che un debito fiscale connesso all’attività societaria potesse essere ricondotto ai bisogni della famiglia: l’attività lavorativa o imprenditoriale del coniuge può costituire fonte di reddito e può essere funzionale anche all’incremento del benessere familiare. La causa è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame della destinazione del debito ai bisogni della famiglia e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia può essere rilevato in Cassazione; se la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte può decidere nel merito evitando il rinvio.
art. 170 c.c.
Il divieto di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale opera anche rispetto all’iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973; l’aggressione è consentita solo per debiti contratti per bisogni della famiglia o se il creditore ignorava tale estraneità.
art. 77 d.P.R. n. 602/1973
L’iscrizione ipotecaria dell’agente della riscossione è assoggettata ai limiti dell’art. 170 c.c. quando incide su beni del fondo patrimoniale.
art. 76 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 77 per sostenere l’erroneità della decisione impugnata sulla tutela dei beni del fondo patrimoniale.
art. 167 c.c.
Serve a individuare la costituzione del fondo patrimoniale e la destinazione dei beni ai bisogni della famiglia.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova in ordine alla estraneità del debito ai bisogni familiari.
art. 53 Cost.
Evocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa fiscale, ma non decisivo nella ratio della decisione.
art. 2901 c.c.
Richiamato per chiarire che la vicenda non attiene a un’azione revocatoria dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale.
art. 10-bis L. 212/2000
Richiamato per escludere che la controversia riguardi un profilo di abuso/elusione fiscale; il tema è invece l’aggressione esecutiva dei beni del fondo.
art. 384 c.p.c.
Interpretato in senso conforme ai principi di economia processuale e ragionevole durata, consentendo alla Cassazione di decidere nel merito la questione di diritto non esaminata dal giudice di merito.
art. 111 Cost.
Usato come fondamento del principio di ragionevole durata del processo che giustifica la decisione nel merito in Cassazione.
Massime di principio
- In tema di fondo patrimoniale, il limite di cui all’art. 170 c.c. si applica anche all’iscrizione di ipoteca esattoriale ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973.
- Quando il giudice di merito omette di pronunciare su una questione di puro diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può decidere direttamente la questione nel merito senza disporre il rinvio.
- Ai fini dell’anteriorità del credito tributario rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale, rileva il momento di manifestazione del presupposto impositivo e non quello del successivo accertamento.
- Non può escludersi in modo automatico che un debito tributario connesso all’attività lavorativa o imprenditoriale di un coniuge sia destinato ai bisogni della famiglia: tali bisogni vanno interpretati in senso ampio, comprendendo anche l’incremento del benessere e della capacità reddituale del nucleo familiare.
- La mera riferibilità del debito alla sfera imprenditoriale o societaria del coniuge non basta, di per sé, a escluderne la funzionalità ai bisogni familiari; occorre un accertamento concreto sulla destinazione del debito.
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