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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16230/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, rilevando che la censura sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato non si confrontava con la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 29/10/2024. L'unico motivo deduceva l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato, sostenendo quindi che la condotta non integrasse il delitto ascritto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché non si confrontava con la specifica ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, dalla quale risultava in modo inequivoco la sussistenza del reato.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    La Corte richiama la norma incriminatrice quale titolo del reato contestato e ritiene che, alla luce della ricostruzione del fatto operata in appello, ne risultino integrati sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è manifestamente infondato il motivo di ricorso che si limiti a negare in astratto gli elementi costitutivi del reato senza confrontarsi con la specifica ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito.
  • La censura che non si misuri con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata non è idonea a scalfirne la tenuta logica e giuridica e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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