Circolare numero 44 del 23-2-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per effetto dell’art. 1, comma 1086, della legge n. 296/2006, il periodo utile per la rateizzazione dei crediti contributivi previsti dalla legge n. 350/2003 è stato esteso fino al 31 dicembre 2005. Possono quindi essere rateizzati i crediti sorti entro tale data, inclusi specifici periodi contributivi del 2005 per lavoratori autonomi e datori di lavoro. L’estensione riguarda i debiti di aziende e lavoratori autonomi colpiti da calamità naturali o avversità atmosferiche, nei casi disciplinati dalla normativa richiamata, e richiede la presentazione di un’apposita istanza.
Estensione del periodo di rateizzazione dei crediti contributivi ex lege 350/2003 fino al 31 dicembre 2005
Estensione del periodo di rateizzazione dei crediti contributivi ex legge 350/2003
La circolare n. 44 del 23 febbraio 2007, emanata dall’INPS, interviene per recepire l’effetto dell’art. 1, comma 1086, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. La disposizione modifica il termine previsto dall’art. 4, comma 24, della legge n. 350/2003, spostando la scadenza entro cui devono essere sorti i crediti contributivi rateizzabili dal 31 marzo 2005 al 31 dicembre 2005.
Quadro normativo
L’intervento legislativo amplia il perimetro applicativo della rateizzazione dei crediti contributivi già prevista dalla legge n. 350/2003. La circolare richiama espressamente anche il decreto interministeriale 21 aprile 2004 e l’art. 1-ter della legge n. 71 del 29 aprile 2005, che disciplinano i casi di aziende e lavoratori autonomi colpiti da calamità naturali o avversità atmosferiche.
Periodi e crediti interessati
In applicazione della nuova scadenza, rientrano tra i crediti rateizzabili quelli sorti fino al 31 dicembre 2005. In particolare, la circolare indica che possono essere oggetto di rateizzazione:
- le prime 3 rate del 2005 dovute dai lavoratori autonomi, dai piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- i trimestri fino al secondo trimestre 2005 dovuti dai datori di lavoro.
L’estensione, dunque, non riguarda indistintamente ogni posizione, ma solo i debiti contributivi ricompresi nel nuovo limite temporale e riferiti ai soggetti colpiti dagli eventi calamitosi richiamati.
Soggetti interessati
La misura si applica ai debiti delle aziende e dei lavoratori autonomi interessati da calamità naturali o avversità atmosferiche, nei casi previsti dalla normativa richiamata. La circolare non amplia ulteriormente la platea dei beneficiari, ma chiarisce soltanto che l’estensione temporale opera per tali soggetti.
Adempimenti per ottenere la rateizzazione
Per avvalersi dell’estensione del periodo di rateizzazione, le aziende interessate devono presentare un’apposita istanza utilizzando il modulo previsto. La circolare non dettaglia ulteriori modalità operative, termini di presentazione o condizioni aggiuntive, limitandosi a richiedere la domanda formale per l’accesso al beneficio.
Sintesi operativa
Per effetto della modifica legislativa richiamata dalla circolare, l’INPS consente di includere nella rateizzazione i crediti contributivi sorti fino al 31 dicembre 2005, superando il precedente limite del 31 marzo 2005. La misura è riferita ai debiti connessi alle situazioni di calamità o avversità atmosferiche già disciplinate dalla normativa speciale e richiede la presentazione di apposita istanza da parte delle aziende interessate.
Punti principali
Modifica normativa e ampliamento del periodo rateizzabile
L’art. 1, comma 1086, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha modificato l’art. 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, sostituendo le parole "al 31 marzo 2005" con "al 31 dicembre 2005". In conseguenza di tale intervento, la possibilità di rateizzare i crediti contributivi viene estesa a tutti i crediti sorti fino al 31.12.2005.
Crediti e periodi contributivi interessati
La circolare precisa che possono essere oggetto di rateizzazione le prime 3 rate del 2005 dovute dai lavoratori autonomi, piccoli coloni e compartecipanti familiari, nonché i trimestri fino al secondo trimestre 2005 dovuti dai datori di lavoro. L’estensione opera quindi sui debiti contributivi riferiti ai periodi indicati, purché ricompresi nel nuovo limite temporale.
Ambito soggettivo e presupposti applicativi
L’estensione dei periodi rateizzabili riguarda i debiti delle aziende o dei lavoratori autonomi colpiti da calamità naturale o avversità atmosferiche. La circolare richiama, come base normativa, la legge n. 350/2003, il decreto interministeriale 21.4.2004 e l’art. 1-ter della legge n. 71 del 29.4.2005.
Domanda di rateizzazione
Le aziende interessate ad avvalersi dell’estensione per i crediti sorti fino al 31.12.2005 devono presentare apposita istanza utilizzando il modulo previsto. La circolare non introduce ulteriori condizioni procedurali, limitandosi a richiamare l’adempimento formale necessario per accedere al beneficio.
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