Circolare numero 45 del 23-2-2007
Pubblicazione, in allegato, del DM. 19.01.2007 (G.U. del 30 gennaio 2007, numero.24) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito territoriale di applicazione e istruzioni operative. Istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio2007.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le retribuzioni convenzionali per il 2007, stabilite dal D.M. 19 gennaio 2007, da utilizzare per il calcolo dei contributi dei lavoratori all’estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale con l’Italia, nonché, in via residuale, per alcune assicurazioni non coperte da convenzioni. Vengono chiariti l’ambito di applicazione rispetto a UE, SEE, Svizzera e altri accordi internazionali, le regole di determinazione e frazionabilità delle retribuzioni, l’arrotondamento degli importi e l’utilizzo ai fini previdenziali e assistenziali. La circolare disciplina inoltre la regolarizzazione delle eventuali difformità riferite al mese di gennaio 2007, indicando termini e modalità operative per le aziende.
Retribuzioni convenzionali per l’anno 2007 e regolarizzazioni contributive
Retribuzioni convenzionali per l’anno 2007
La circolare disciplina le retribuzioni convenzionali fissate dal D.M. 19 gennaio 2007 per l’anno 2007, da utilizzare come base imponibile contributiva in presenza di lavoratori italiani operanti all’estero. L’intervento chiarisce anche il rapporto tra tale regime e gli accordi internazionali di sicurezza sociale, nonché le modalità di regolarizzazione per eventuali errori applicativi riferiti a gennaio 2007.
Ambito di applicazione
Le retribuzioni convenzionali si applicano ai lavoratori occupati in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. La circolare sottolinea che l’ambito della legge n. 398/1987 non coincide con quello degli Stati membri dell’Unione europea, per i quali opera invece la disciplina comunitaria.
Sono espressamente richiamati i cambiamenti intervenuti con l’allargamento dell’UE: i nuovi Stati membri dal 1° maggio 2004 e Romania e Bulgaria dal 1° gennaio 2007 rientrano nella normativa comunitaria, con conseguente sospensione degli accordi bilaterali precedentemente applicabili. Restano inoltre esclusi dall’ambito della legge n. 398/1987 i Paesi aderenti al SEE, con applicazione della normativa comunitaria a Liechtenstein, Norvegia e Islanda.
Svizzera e altri accordi internazionali
Per la Svizzera la circolare richiama l’Accordo sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giugno 2002, che rende applicabili il Regolamento CEE n. 1408/71, come modificato dal Regolamento CE n. 1791/06, e il Regolamento n. 574/72. In base al principio della soggezione alla legislazione di un solo Stato, i lavoratori distaccati in Svizzera non rientrano più nel regime dei precedenti accordi italo-svizzeri né, in via residuale, nel sistema delle retribuzioni convenzionali previsto dalla legge n. 398/1987; la contribuzione va quindi calcolata sulle retribuzioni effettive secondo la legislazione italiana.
La circolare precisa inoltre che il sistema delle retribuzioni convenzionali conserva efficacia residuale per le assicurazioni non contemplate dalle convenzioni di sicurezza sociale vigenti con diversi Paesi extracomunitari, elencati nel testo, tra cui Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Israele, Tunisia, USA, Venezuela, Croazia e Corea.
Natura e funzione delle retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni convenzionali individuate dal decreto costituiscono il riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità e del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Per i lavoratori inquadrati per fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile va determinata confrontando la fascia con la corrispondente retribuzione nazionale.
Ai fini applicativi, per retribuzione nazionale deve intendersi il trattamento mensile derivante dal contratto collettivo, ottenuto dividendo per 12 mensilità il trattamento previsto, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, ma con esclusione dell’indennità estero.
Frazionabilità, arrotondamenti e modalità di calcolo
La circolare specifica che i valori convenzionali sono divisibili in ragione di 26 giornate solo in caso di assunzione, cessazione del rapporto o trasferimento da/per l’estero nel corso del mese. Al di fuori di queste ipotesi i valori non sono frazionabili, neppure in presenza di rapporto a tempo parziale.
Gli importi riportati nelle tabelle sono espressi in euro e, per la determinazione della retribuzione imponibile, devono essere arrotondati all’unità di euro secondo le regole già indicate dall’Istituto. Viene inoltre richiamata la disciplina applicabile all’art. 36 della legge n. 342/2000 e si precisa che anche l’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta al sistema convenzionale.
Tabelle retributive 2007
Le tabelle retributive allegate al decreto non presentano innovazioni sostanziali rispetto all’anno precedente; la circolare segnala solo una diversa formulazione grafica per ragioni tecniche. Le tabelle sono organizzate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alle diverse categorie, raggruppate per settori omogenei.
Regolarizzazioni contributive
Le aziende che per il mese di gennaio 2007 abbiano applicato regole difformi possono regolarizzare la posizione ai sensi della deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare e non comporta oneri aggiuntivi.
Ai fini della compilazione del modello DM 10/2, le aziende devono:
- calcolare le differenze in più tra le retribuzioni convenzionali in vigore al 1° gennaio 2007 e quelle già assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- sommare tali differenze alle retribuzioni imponibili del mese in cui si effettua la regolarizzazione;
- calcolare i contributi dovuti sul totale così ottenuto, applicando le aliquote previste per il settore e vigenti nei relativi periodi di paga;
- riportare le retribuzioni imponibili del mese di regolarizzazione nell’elemento EMens del medesimo periodo.
Nota sulla Corea
In chiusura è richiamato che il 26 gennaio 2006 è entrata in vigore l’Intesa amministrativa per l’applicazione dell’Accordo di previdenza sociale tra Italia e Repubblica di Corea; per le istruzioni applicative viene rinviato a una circolare di prossima emanazione.
Punti principali
Ambito di applicazione delle retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni convenzionali del D.M. 19 gennaio 2007 si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale, oppure per assicurazioni obbligatorie non contemplate dagli accordi esistenti. La circolare precisa che l’ambito della legge n. 398/1987 è diverso da quello degli Stati membri della Comunità europea, del SEE e della Svizzera, per i quali operano le regole della normativa comunitaria e dei relativi accordi.
Paesi esclusi e regimi speciali
Sono esclusi dall’applicazione della legge n. 398/1987 gli Stati membri della CE/UE, compresi i nuovi aderenti dal 1° maggio 2004 e Romania e Bulgaria dal 1° gennaio 2007, nonché i Paesi SEE (Liechtenstein, Norvegia e Islanda). Per la Svizzera, dal 1° giugno 2002 si applicano il Regolamento CEE n. 1408/71, come modificato dal Regolamento CE n. 1791/06, e il Regolamento n. 574/72; conseguentemente, in caso di distacco di lavoratori italiani in Svizzera non si applicano più i precedenti accordi italo-svizzeri né il regime delle retribuzioni convenzionali della legge 398/87, dovendosi invece usare le retribuzioni effettive secondo la legislazione italiana.
Convenzioni bilaterali e applicazione residuale
Il regime delle retribuzioni convenzionali continua ad applicarsi in via residuale per le assicurazioni non contemplate dalle convenzioni di sicurezza sociale vigenti con Paesi extracomunitari. La circolare richiama le convenzioni stipulate con Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex Jugoslavia, Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Croazia e Corea; per la Corea è richiamata anche l’Intesa amministrativa del 26 gennaio 2006.
Funzione delle retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni convenzionali costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità e del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Per i lavoratori con fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile si determina confrontando la fascia con la corrispondente retribuzione nazionale, intesa come trattamento mensile ottenuto dividendo per 12 mensilità il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero.
Frazionabilità, arrotondamenti e calcolo imponibile
I valori convenzionali sono frazionabili in ragione di 26 giornate solo nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimento da/per l’estero nel corso del mese; fuori da tali ipotesi non sono frazionabili, ad esempio nei rapporti part-time. Gli importi sono espressi in euro e devono essere arrotondati all’unità di euro ai fini della determinazione della retribuzione imponibile. La circolare rinvia inoltre alle precedenti istruzioni in tema di applicazione dell’art. 36 della legge n. 342/2000 e precisa che anche l’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta al sistema convenzionale.
Regolarizzazioni contributive per gennaio 2007
Le aziende che abbiano operato in difformità dalle istruzioni relative al mese di gennaio 2007 possono regolarizzare ai sensi della deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La regolarizzazione va effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare, senza aggravio di oneri aggiuntivi. In sede di DM 10/2 occorre calcolare le differenze tra le retribuzioni convenzionali vigenti al 1° gennaio 2007 e quelle già assoggettate a contribuzione, sommarle alle retribuzioni imponibili del mese di regolarizzazione e determinare i contributi con le aliquote del settore; gli importi vanno poi riportati nell’elemento EMens del mese stesso.
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