Cassazione Civile, Sentenza n. 5418/2022 del 18/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS aveva proposto opposizione allo stato passivo per l'insinuazione di crediti per contributi e sanzioni relativi al lavoratore Carmelo Russo, sostenendo che i contributi dovuti alla Tesoreria INPS non fossero stati versati dalla SIGENCO. Il Tribunale di Catania aveva respinto l'opposizione ritenendo prescritti i crediti (periodo settembre 2010 - ottobre 2012), ritenendo non applicabile il mantenimento del precedente termine decennale previsto dall'art. 3, comma 9, lett. a) L. n. 335/1995 per mancata produzione della denuncia del lavoratore e affermando che il meccanismo transitorio del comma 9 fosse opponibile solo all'imprenditore in bonis e non alla curatela. L'INPS ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che le notifiche dei verbali ispettivi e altri atti avevano interrotto la prescrizione e che pertanto i crediti non dovevano essere dichiarati prescritti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso: ha cassato il decreto del Tribunale di Catania nella parte in cui non ha valutato l'effetto interruttivo dei verbali ispettivi notificati (in particolare il verbale del 31.7.2015 notificato il 12.8.2015 e quello del 26.10.2016) e ha rinviato la causa al Tribunale di Catania in diversa composizione perché verifichi, alla luce di tali atti, l'eventuale prescrizione (anche parziale) dei crediti INPS e proceda all'esame dell'opposizione allo stato passivo. La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo proposto dall'INPS. Le spese del giudizio di legittimità sono rinviate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Legge n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10
"il termine di prescrizione è di dieci anni ed è ridotto a cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 1996 salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti"
La Corte richiama la disciplina transitoria dei commi 9-10 che ha mantenuto temporaneamente il termine decennale per certe situazioni e ridotto il termine a cinque anni dal 1.1.1996, con esclusione nei casi di denuncia del lavoratore; tale meccanismo è da intendersi come disciplina transitoria e non automaticamente applicabile in tutti i casi, e la denuncia del lavoratore ha rilevanza specifica solo nell'ambito di tale disciplina transitoria.
Legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), art. 1, commi 755 e 757
I commi hanno istituito il Fondo di Tesoreria INPS e hanno equiparato l'accantonamento TFR dovuto dai datori di lavoro (con almeno 50 addetti) a contribuzione previdenziale, con obbligo di versamento e applicazione delle regole ordinarie di accertamento e riscossione.
Riconosciuto il principio di automaticità: il Fondo deve corrispondere il TFR al lavoratore anche in assenza del versamento da parte del datore di lavoro, salvo la prescrizione del credito.
Codice Civile, art. 2115, comma 3
"indisponibilità negoziale della materia"
La Corte sottolinea l'indisponibilità negoziale della disciplina pensionistica: il contribuente non può rinunciare alla prescrizione e l'ente non può ricevere contributi prescritti; la prescrizione può essere rilevata in ogni stato e grado del processo.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova: chi deduce l'interruzione della prescrizione deve documentarne gli atti interruttivi.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 5820/2021)
La sentenza è richiamata per confermare la lettura congiunta e la portata transitoria dei commi 9-10 dell'art. 3 L. 335/1995 e per il principio sulla rilevabilità della prescrizione in ogni stato e grado del processo.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. 19649/2012; Cass. 23882/2018)
Richiamate come costante giurisprudenza che la notifica del verbale ispettivo INPS è idonea ad interrompere la prescrizione del credito contributivo.
Massime di principio
- La notifica del verbale ispettivo dell'INPS è normalmente idonea ad interrompere la prescrizione del credito contributivo; è essenziale documentare data e destinatario della notifica (anche se destinatario è il curatore/curatela).
- La disciplina transitoria di cui all'art. 3, commi 9-10 L. n. 335/1995, che ha mantenuto in determinati casi il termine decennale, va interpretata congiuntamente e non estesa automaticamente: la denuncia del lavoratore ha rilievo specifico solo all'interno di quel meccanismo transitorio.
- In procedimenti fallimentari, la produzione in giudizio di verbali ispettivi, dell'istanza di insinuazione e degli atti di notifica è determinante per valutare l'insorgenza o l'interruzione della prescrizione; il giudice del merito deve esaminare direttamente tali atti prima di dichiarare la prescrizione.
- L'omessa produzione di documenti allegati al verbale (che consentano la quantificazione del credito) può ostacolare l'ammissione al passivo per difetto di prova quantificatoria, e il giudice non è tenuto ad ordinare una consulenza meramente esplorativa se la documentazione è mancante.
- La prescrizione del credito contributivo può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo; chi agisce (ente previdenziale) deve comunque dimostrare gli atti interruttivi prodotti e la loro regolare notificazione al soggetto corretto (compresa la curatela se pertinente).
- In ipotesi simili è consigliabile: (a) produrre integralmente verbali ispettivi e allegati, (b) comprovare con documenti la notifica ai curatori o alla società quando possibile, (c) indicare e documentare ogni atto interruttivo della prescrizione (accessi ispettivi, notifiche, ricorsi amministrativi, istanze di insinuazione) e (d) quantificare distintamente i periodi contributivi per verificare eventuale prescrizione solo parziale.
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