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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5418/2022 del 18/02/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS aveva proposto opposizione allo stato passivo per l'insinuazione di crediti per contributi e sanzioni relativi al lavoratore Carmelo Russo, sostenendo che i contributi dovuti alla Tesoreria INPS non fossero stati versati dalla SIGENCO. Il Tribunale di Catania aveva respinto l'opposizione ritenendo prescritti i crediti (periodo settembre 2010 - ottobre 2012), ritenendo non applicabile il mantenimento del precedente termine decennale previsto dall'art. 3, comma 9, lett. a) L. n. 335/1995 per mancata produzione della denuncia del lavoratore e affermando che il meccanismo transitorio del comma 9 fosse opponibile solo all'imprenditore in bonis e non alla curatela. L'INPS ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che le notifiche dei verbali ispettivi e altri atti avevano interrotto la prescrizione e che pertanto i crediti non dovevano essere dichiarati prescritti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso: ha cassato il decreto del Tribunale di Catania nella parte in cui non ha valutato l'effetto interruttivo dei verbali ispettivi notificati (in particolare il verbale del 31.7.2015 notificato il 12.8.2015 e quello del 26.10.2016) e ha rinviato la causa al Tribunale di Catania in diversa composizione perché verifichi, alla luce di tali atti, l'eventuale prescrizione (anche parziale) dei crediti INPS e proceda all'esame dell'opposizione allo stato passivo. La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo proposto dall'INPS. Le spese del giudizio di legittimità sono rinviate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Legge n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10

    "il termine di prescrizione è di dieci anni ed è ridotto a cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 1996 salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti"

    La Corte richiama la disciplina transitoria dei commi 9-10 che ha mantenuto temporaneamente il termine decennale per certe situazioni e ridotto il termine a cinque anni dal 1.1.1996, con esclusione nei casi di denuncia del lavoratore; tale meccanismo è da intendersi come disciplina transitoria e non automaticamente applicabile in tutti i casi, e la denuncia del lavoratore ha rilevanza specifica solo nell'ambito di tale disciplina transitoria.

  • Legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), art. 1, commi 755 e 757

    I commi hanno istituito il Fondo di Tesoreria INPS e hanno equiparato l'accantonamento TFR dovuto dai datori di lavoro (con almeno 50 addetti) a contribuzione previdenziale, con obbligo di versamento e applicazione delle regole ordinarie di accertamento e riscossione.

  • Codice Civile, art. 2116

    Riconosciuto il principio di automaticità: il Fondo deve corrispondere il TFR al lavoratore anche in assenza del versamento da parte del datore di lavoro, salvo la prescrizione del credito.

  • Codice Civile, art. 2115, comma 3

    "indisponibilità negoziale della materia"

    La Corte sottolinea l'indisponibilità negoziale della disciplina pensionistica: il contribuente non può rinunciare alla prescrizione e l'ente non può ricevere contributi prescritti; la prescrizione può essere rilevata in ogni stato e grado del processo.

  • Codice Civile, art. 2697

    Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova: chi deduce l'interruzione della prescrizione deve documentarne gli atti interruttivi.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 5820/2021)

    La sentenza è richiamata per confermare la lettura congiunta e la portata transitoria dei commi 9-10 dell'art. 3 L. 335/1995 e per il principio sulla rilevabilità della prescrizione in ogni stato e grado del processo.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. 19649/2012; Cass. 23882/2018)

    Richiamate come costante giurisprudenza che la notifica del verbale ispettivo INPS è idonea ad interrompere la prescrizione del credito contributivo.

Massime di principio

  • La notifica del verbale ispettivo dell'INPS è normalmente idonea ad interrompere la prescrizione del credito contributivo; è essenziale documentare data e destinatario della notifica (anche se destinatario è il curatore/curatela).
  • La disciplina transitoria di cui all'art. 3, commi 9-10 L. n. 335/1995, che ha mantenuto in determinati casi il termine decennale, va interpretata congiuntamente e non estesa automaticamente: la denuncia del lavoratore ha rilievo specifico solo all'interno di quel meccanismo transitorio.
  • In procedimenti fallimentari, la produzione in giudizio di verbali ispettivi, dell'istanza di insinuazione e degli atti di notifica è determinante per valutare l'insorgenza o l'interruzione della prescrizione; il giudice del merito deve esaminare direttamente tali atti prima di dichiarare la prescrizione.
  • L'omessa produzione di documenti allegati al verbale (che consentano la quantificazione del credito) può ostacolare l'ammissione al passivo per difetto di prova quantificatoria, e il giudice non è tenuto ad ordinare una consulenza meramente esplorativa se la documentazione è mancante.
  • La prescrizione del credito contributivo può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo; chi agisce (ente previdenziale) deve comunque dimostrare gli atti interruttivi prodotti e la loro regolare notificazione al soggetto corretto (compresa la curatela se pertinente).
  • In ipotesi simili è consigliabile: (a) produrre integralmente verbali ispettivi e allegati, (b) comprovare con documenti la notifica ai curatori o alla società quando possibile, (c) indicare e documentare ogni atto interruttivo della prescrizione (accessi ispettivi, notifiche, ricorsi amministrativi, istanze di insinuazione) e (d) quantificare distintamente i periodi contributivi per verificare eventuale prescrizione solo parziale.

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