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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40712/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Crotone aveva ordinato la restituzione degli atti al pubblico ministero ritenendo che nei confronti di Brunetti fosse stato emesso un decreto penale di condanna notificato e non opposto; la Procura ricorre in Cassazione sostenendo che tale ordinanza era abnorme in quanto il decreto penale era stato invece revocato per irreperibilità ai sensi dell'art.460, comma 4, cod. proc. pen., per cui non risultava intervenuto il passaggio in giudicato e non sussisteva divieto di "ne bis in idem"; la restituzione degli atti ha dunque determinato una indebita regressione del procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza fosse affetta da abnormità funzionale perché basata sull'erroneo presupposto dell'intervenuto passaggio in giudicato del decreto penale. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone per il prosieguo del procedimento, rilevando che la revoca del decreto per irreperibilità rendeva legittima la ripresa dell'azione penale e che la decisione del giudice di restituire gli atti aveva provocato un'indebita stasi procedimentale.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, art.116, commi 15 e 17

    Norma sostanziale del reato contestato nell'originario procedimento; citata come riferimento del fatto per il quale era stato iscritto il procedimento.

  • cod. proc. pen., art.460, comma 4

    La Corte ha rilevato che il decreto penale era stato revocato ai sensi di questa norma per irreperibilità del destinatario; la revoca implica che il decreto non è divenuto definitivo e che la ripresa dell'azione penale non viola il divieto di bis in idem.

  • cod. proc. pen., art.649

    Secondo la Procura (richiamata dalla Corte), qualora un precedente decreto penale fosse effettivamente passato in giudicato il giudice avrebbe dovuto eventualmente provvedere ai sensi dell'art.649 e non disporre la restituzione degli atti; la mancata applicazione di questa corretta via procedurale ha contribuito all'abnormità rilevata.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez.2, n.29382/2014; Sez.2, n.2484/2014; Sez.3, n.34683/2021)

    La Corte richiama la consolidata giurisprudenza che definisce l'abnormità funzionale degli atti (quando determinano indebita regressione o stasi del procedimento) e afferma che tale vizio è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Prima di disporre la restituzione degli atti o dichiarare l'improcedibilità, il giudice deve verificare con attenzione lo stato giuridico di eventuali decreti penali: revoca ai sensi dell'art.460, comma 4, impedisce che il decreto sia considerato definitivo.
  • La revoca di un decreto penale per irreperibilità rende possibile la ripresa dell'azione penale senza violazione del principio 'ne bis in idem'.
  • La restituzione degli atti fondata su un presupposto erroneo (es. ritenuta definitività di un decreto poi revocato) può costituire un'"abnormità funzionale" e determinare l'annullamento del provvedimento in Cassazione.
  • L'abnormità funzionale è una patologia procedurale che può essere rilevata anche d'ufficio dalla Corte di Cassazione; provoca l'annullamento del provvedimento che ha illegittimamente determinato la regressione del procedimento.
  • Se il decreto penale è in realtà passato in giudicato e non vi sono cause di revoca, il giudice deve seguire le vie procedurali previste (es. art.649 c.p.p.) e non restituire gli atti in modo da causare indebita regressione.

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