Regolamento (UE) 2020/2115
Regolamento delegato (UE) 2020/2115 della Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga temporanea delle misure straordinarie per fare fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19 relative alle licenze di esercizio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato proroga fino al 31 dicembre 2021 la finestra temporale entro cui le autorità nazionali possono, a determinate condizioni, non sospendere o revocare la licenza di esercizio dei vettori aerei dell’Unione colpiti dalla crisi COVID-19. La misura mira a evitare effetti distorsivi e segnali negativi di mercato dovuti a difficoltà di liquidità temporanee, purché non vi siano rischi per la sicurezza e vi sia una prospettiva realistica di ristrutturazione finanziaria entro dodici mesi. La modifica interviene sull’articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1008/2008. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Proroga temporanea delle misure straordinarie relative alle licenze di esercizio dei vettori aerei dell’Unione per far fronte agli effetti della pandemia di COVID-19
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai vettori aerei dell’Unione e alle autorità competenti degli Stati membri preposte al rilascio delle licenze di esercizio, nell’ambito dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1008/2008. Riguarda le verifiche dei risultati finanziari effettuate tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 e consente, in presenza delle condizioni previste, di non sospendere o revocare la licenza di esercizio e di rinviare le decisioni conseguenti. Restano fermi i controlli legati alla sicurezza; al termine del periodo di dodici mesi deve comunque essere riesaminata la situazione del vettore. È un testo rilevante ai fini del SEE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Proroga temporanea delle misure straordinarie per le licenze di esercizio dei vettori aerei
Il regolamento delegato (UE) 2020/2115 interviene sul regolamento (CE) n. 1008/2008 per prolungare il regime emergenziale introdotto durante la pandemia di COVID-19 in materia di licenze di esercizio dei vettori aerei dell’Unione. La ratio, esplicitata nei considerando, è evitare che una forte e persistente contrazione del traffico aereo e i conseguenti problemi di liquidità conducano a sospensioni o revoche delle licenze in assenza di una reale necessità economica strutturale.
Contesto e finalità
La Commissione richiama la drastica riduzione del traffico aereo dovuta al calo della domanda e alle misure nazionali di contenimento della pandemia, nonché l’effetto negativo di restrizioni, test e quarantene adottate in modo non coordinato. Tali circostanze, secondo il testo, hanno inciso sulla fiducia dei consumatori e possono protrarsi nel 2021, giustificando la proroga del meccanismo straordinario già previsto dal regolamento (UE) 2020/696.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda i vettori aerei dell’Unione e le autorità competenti degli Stati membri preposte al rilascio delle licenze. Il regime si applica alle verifiche dei risultati finanziari effettuate tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021. La misura opera nell’ambito dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1008/2008, e non incide sui profili di sicurezza: la non sospensione o revoca è possibile solo se non sussistono pericoli per la sicurezza.
Modifica dell’articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1008/2008
Il nuovo testo del paragrafo 1 bis consente all’autorità competente, sulla base delle verifiche effettuate nel periodo indicato, di decidere prima della fine di tale periodo di non sospendere o revocare la licenza di esercizio. La decisione è subordinata a due condizioni cumulative:
- assenza di pericoli per la sicurezza;
- prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro dodici mesi.
Riesame e possibili esiti al termine dei dodici mesi
La norma impone un riesame dei risultati del vettore aereo dell’Unione al termine del periodo di dodici mesi. All’esito del riesame, l’autorità competente decide se sospendere o revocare la licenza di esercizio e può rilasciare una licenza provvisoria ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008.
Entrata in vigore e efficacia
Per evitare incertezza giuridica per autorità e operatori, il regolamento è adottato con urgenza ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga del regime straordinario sulle licenze di esercizio
Sostituisce l’articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1008/2008 per estendere dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il periodo in cui le verifiche finanziarie possono portare, prima della fine del periodo, a non sospendere o revocare la licenza di esercizio del vettore aereo dell’Unione.
Condizioni per la non sospensione o revoca
La decisione favorevole è ammessa solo se non sussistono pericoli per la sicurezza e se esiste la prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro dodici mesi.
Riesame alla scadenza del periodo di dodici mesi
L’autorità competente deve riesaminare i risultati del vettore al termine dei dodici mesi e decidere se sospendere o revocare la licenza di esercizio, potendo rilasciare una licenza provvisoria ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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