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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-106/23

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 luglio 2025. — Iceland Foods Ltd contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo Iceland – Motivo di nullità assoluta – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]. — Causa T-106/23

Giurisprudenza europea62023TJ0106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Iceland Foods Ltd contro la decisione della commissione di ricorso allargata dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio figurativo contenente la parola "Iceland". La Corte ha ritenuto che il segno fosse descrittivo, per il pubblico anglofono di riferimento, dell’origine geografica o di caratteristiche dei prodotti alimentari delle classi 29 e 30 e dei servizi della classe 35. Ha inoltre escluso che gli elementi figurativi o gli argomenti relativi all’uso dei nomi di paesi potessero impedire l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

Nullità di un marchio UE figurativo contenente la parola "Iceland": carattere descrittivo del nome geografico per prodotti alimentari e servizi di vendita al dettaglio.

La questione giuridica

Se il marchio figurativo "Iceland" fosse stato registrato in contrasto con il divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, per il suo carattere descrittivo in relazione ai prodotti delle classi 29 e 30 e ai servizi della classe 35, e, in subordine, se fosse ravvisabile anche il motivo di nullità per difetto di carattere distintivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Principio di diritto

Un segno costituito dal nome di un paese può essere dichiarato nullo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 quando, alla data della domanda e secondo una valutazione complessiva delle circostanze pertinenti, il pubblico di riferimento è in grado di percepirlo immediatamente come indicazione dell’origine geografica o di caratteristiche dei prodotti o servizi designati; ciò vale anche se il paese non è noto per ogni singolo prodotto, purché esista o possa ragionevolmente crearsi un nesso descrittivo. Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato la nullità del marchio figurativo "Iceland" per tutti i prodotti e servizi contestati e ha dichiarato assorbito il motivo relativo al difetto di carattere distintivo.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), f) e g), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), f) e g), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 14, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Nullità del marchio figurativo "Iceland" per carattere descrittivo

Si tratta di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE avverso la decisione della commissione di ricorso allargata dell’EUIPO che aveva confermato la nullità di un marchio dell’Unione europea figurativo contenente il termine "Iceland". La controversia riguarda, in particolare, l’applicazione del motivo assoluto di nullità per carattere descrittivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

Fatti e procedimento amministrativo

Icelandic Trademark Holding ehf aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio registrato da Iceland Foods Ltd per prodotti delle classi 29 e 30 e servizi della classe 35. La divisione di annullamento aveva accolto la domanda di nullità; la commissione di ricorso allargata ha poi respinto il ricorso della titolare del marchio, rilevando che il segno era descrittivo dell’origine geografica dei prodotti e servizi interessati. In fase di ricorso dinanzi alla commissione, l’interessata aveva inoltre sollevato un ulteriore motivo fondato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), ritenuto irricevibile per tardività.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, che consente di dichiarare nullo un marchio registrato in contrasto con l’articolo 7 dello stesso regolamento. Vengono in rilievo soprattutto l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7, paragrafo 2, che estende il divieto anche ai casi in cui l’impedimento sussista solo in una parte dell’Unione. È richiamato anche l’articolo 12, lettera b), relativo alla limitazione degli effetti del marchio, nonché la corrispondente disciplina del regolamento (UE) 2017/1001.

Quadro giurisprudenziale applicato

Il Tribunale ricorda che un segno è descrittivo quando esiste una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno e i prodotti o servizi, tale da consentire al pubblico di riferimento di percepire immediatamente, senza ulteriori riflessioni, una descrizione dei prodotti, dei servizi o di una loro caratteristica. Per i nomi geografici, occorre verificare se il luogo designato sia già noto per la categoria di prodotti o servizi oppure se sia ragionevole prevedere che possa diventarlo in futuro. La valutazione deve tener conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui la natura dei prodotti o servizi, la notorietà del luogo e le prassi del settore.

Valutazione dei prodotti delle classi 29 e 30

Il Tribunale conferma l’analisi della commissione di ricorso allargata secondo cui il pubblico anglofono dell’Unione avrebbe percepito il termine "Iceland" come riferimento geografico. Ha ritenuto rilevanti le caratteristiche dell’Islanda considerate nel fascicolo amministrativo: paese europeo conosciuto, rispettoso dell’ambiente, con economia sviluppata, capacità produttiva e relazioni commerciali con gli Stati del SEE.

Per i prodotti alimentari e agricoli delle classi 29 e 30, il Tribunale osserva che è usuale nel commercio indicare tali prodotti con termini geografici, poiché la provenienza può influire sulla percezione della qualità e di altre caratteristiche. Ha rilevato inoltre che l’Islanda produce ed esporta effettivamente diversi prodotti agroalimentari e che, anche per taluni prodotti non coltivati nel paese, come cacao, caffè o tè, è plausibile una trasformazione o adattamento al gusto locale. Ne consegue che il segno poteva essere percepito come indicazione dell’origine geografica o di caratteristiche connesse alla provenienza islandese.

Valutazione dei servizi della classe 35

Quanto ai servizi di vendita al dettaglio, marketing, promozione e organizzazione commerciale, il Tribunale ritiene corretto il ragionamento dell’EUIPO: il marchio poteva essere inteso come riferimento al luogo di prestazione dei servizi o a una loro qualità specifica. L’argomento secondo cui l’Islanda, per dimensioni demografiche e territoriali, non potrebbe ospitare una catena di negozi o "esportare" servizi di vendita al dettaglio è stato respinto, poiché non rileva la dimensione del paese ma la percezione del pubblico rispetto al nesso tra il segno e i servizi designati.

Elementi figurativi, argomento sul libero uso dei nomi geografici e prove invocate

Il Tribunale esclude che la grafica del segno conferisse un effetto distintivo sufficiente a neutralizzarne il contenuto descrittivo: i colori e la presentazione sono stati considerati decorativi e non idonei a modificare la percezione del termine "Iceland". È stato poi respinto l’argomento fondato sull’articolo 12, lettera b), del regolamento n. 207/2009, chiarendo che tale norma tutela solo l’uso descrittivo leale delle indicazioni geografiche da parte dei terzi e non impedisce l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c). Quanto alle indagini prodotte dalla ricorrente, il Tribunale osserva che la valutazione del carattere descrittivo non può basarsi su un test astratto, ma deve riguardare i prodotti e i servizi specificamente designati; inoltre, gli elementi di prova invocati dalla ricorrente non erano idonei a mettere in discussione le conclusioni dell’EUIPO.

Motivo sul difetto di carattere distintivo e decisione finale

Poiché il segno è già colpito dal divieto assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), il Tribunale ritiene inutile esaminare il secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Il ricorso è quindi respinto integralmente.

Spese

In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, Iceland Foods Ltd, rimasta soccombente, è condannata alle spese sostenute dall’EUIPO e da Icelandic Trademark Holding ehf. L’INTA sopporta le proprie spese ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeanullità del marchiosegni descrittivinomi geograficiclassificazione dei prodotti e servizi

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