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Sentenza

Sentenza n. 5107/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1028/2024 pronunciata in data 16.05.2024 dal Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro, in esito al giudizio RG n. 2278/2023.

Giustizia amministrativa202505484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per complessivi 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 1028/2024 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro. La sentenza azionata aveva accertato il diritto del docente a beneficiare di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero a costituire la Carta con accredito complessivo di 1.500 euro, oltre al rimborso delle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine all'Amministrazione per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il ricorso è stato proposto dopo il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso e il Ministero non aveva dimostrato di aver adempiuto. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al dispositivo del titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, escludendo tuttavia la parte relativa alle spese della sentenza azionata, poiché il difensore antistatario, titolare di un autonomo credito, non aveva proposto il ricorso per ottemperanza. Ha nominato il Prefetto di Roma Commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inadempimento: il Commissario dovrà intervenire entro sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inerzia da parte del ricorrente. Il compenso commissariale, ove dovuto, è stato posto a carico del Ministero e liquidato in 500 euro. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ritenuto applicabile tale rimedio in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e di una persistente inottemperanza dell'amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni; il TAR ha accertato che tale termine era inutilmente decorso.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal titolo esecutivo quale base della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento dell'amministrazione e permane l'inerzia dell'ente obbligato.
  • In presenza di inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione puntuale e integrale del titolo e nominare contestualmente un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il giudizio di ottemperanza promosso dal creditore non si estende automaticamente al capo della sentenza relativo alle spese liquidate in favore del difensore antistatario, quando quest'ultimo, titolare di un autonomo titolo di credito, non abbia proposto il ricorso.
  • Le spese della funzione commissariale possono essere poste a carico dell'amministrazione inottemperante e liquidate preventivamente dal giudice, con esigibilità subordinata all'effettivo svolgimento dell'incarico e alla sussistenza dei presupposti per la loro debenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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