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Sentenza

Sentenza del 26/10/2020 n. 7264 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Massima n. 81/2020 - ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE CONTROLLI - Attività - Accertamento integrativo - Esperibilità - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Verifica della legittimità di un avviso di accertamento integrativo emesso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600: se l'Ufficio possa integrare o aumentare l'accertamento sulla base di una mera rivalutazione o maggiore approfondimento di dati probatori già noti al momento dell'avviso originario oppure sia necessario che sussistano elementi effettivamente sopravvenuti dopo il primo avviso.

La decisione

La corte ha stabilito che l'ultimo comma dell'art. 43 consente l'emissione di avvisi integrativi solo quando l'Agenzia delle Entrate ha acquisito una 'sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi' successiva al primo avviso. Non è ammesso integrare l'accertamento sulla base della sola rivalutazione o di un più approfondito esame di prove che erano già integralmente in possesso dell'Ufficio al momento dell'avviso originario. Tuttavia, risultanze di controlli effettuati dopo il primo avviso, dalle quali emerga la fittizietà o la fallacia della documentazione contabile, rappresentano elementi sopravvenuti e legittimano l'emissione di un avviso integrativo entro i termini previsti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 43

    "Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate"

    La norma richiede l'effettiva sopravvenienza di elementi nuovi rispetto a quelli già noti all'Ufficio; una semplice diversa valutazione di prove pregresse non è sufficiente. Scoperta, a seguito di controlli successivi, della fittizietà o fallacia della documentazione costituisce invece nuova conoscenza che legittima l'integrativo.

Massime di principio

  • Un avviso integrativo è legittimo solo se si basa su elementi effettivamente sopravvenuti dopo l'emissione del primo avviso, non su una rivalutazione di elementi già noti all'Ufficio.
  • Verifiche o controlli eseguiti successivamente al primo avviso che dimostrino la fittizietà o la fallacia della documentazione contabile costituiscono 'nuovi elementi' e legittimano l'accertamento integrativo.
  • L'Amministrazione finanziaria non può ricorrere all'integrativo per sanare omissioni o incertezze che già erano conoscibili con i medesimi atti o documenti in suo possesso al momento dell'avviso originario.
  • Il contribuente che voglia contestare un integrativo deve dimostrare che tutte le circostanze rilevanti erano già note all'Ufficio al momento del primo avviso; in assenza di ciò, l'integrativo può essere legittimo se fondato su elementi davvero sopravvenuti.
  • L'onere di provare la 'sopravvenuta conoscenza' spetta all'Amministrazione: deve emergere in modo oggettivo che l'informazione o elemento rilevante è diventato conosciuto solo dopo il primo avviso e non era già acquisibile.

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