Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 162/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 263 del 16 aprile 2026 di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, con i relativi allegati, relativa alla procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'anno 2026, e della conseguente comunicazione di esclusione del 27 aprile 2026.

Giustizia amministrativa202600442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva della procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'anno 2026 e conseguente esclusione della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, nonché la conseguente comunicazione di esclusione, deducendo l'illegittimità della riserva prevista dall'art. 22, comma 5, del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta, approvato con D.M. 24 febbraio 2015. In particolare, è stata contestata la previsione di priorità per i soggetti e le imprese residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi, in quanto operante prescindendo dalla qualità dell'offerta sotto il profilo dei requisiti di eco-compatibilità. L'amministrazione ha eccepito la tardività della censura rivolta contro la norma regolamentare; tale eccezione è stata contrastata mediante l'impugnazione congiunta dell'atto applicativo, ossia della collocazione in graduatoria in posizione non utile.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso, limitatamente alla posizione della ricorrente, l'esecuzione della graduatoria e degli atti conseguenti, consentendole di svolgere, fino alla decisione di merito, l'attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre con l'unità indicata nella domanda di partecipazione. Il giudice ha ritenuto assistite da sufficienti profili di fondatezza le censure contro la riserva del 75% a favore delle imprese residenti, nella parte in cui essa prescinde completamente dalla qualità dell'offerta in termini di eco-compatibilità. Ha inoltre ritenuto superabile l'eccezione di tardività, poiché l'interesse a ricorrere contro la previsione regolamentare è sorto con l'adozione dell'atto applicativo lesivo. Quanto al periculum in mora, ha ravvisato danni gravi e irreparabili nella perdita della favorevole stagionalità, nel possibile definitivo sviamento della clientela e nei mancati introiti. La discussione di merito è stata fissata al 30 settembre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5, regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta approvato con D.M. 24.2.2015

    Le autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di locazione e noleggio sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti dell’area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità […]

    La previsione di una riserva del 75% a favore delle imprese residenti appare potenzialmente illegittima nella parte in cui prescinde completamente dalla qualità dell'offerta in termini di eco-compatibilità.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la domanda cautelare e per l'adozione della sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati.

  • D.M. 24 febbraio 2015

    Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta delle Cinque Terre, contenente la disposizione regolamentare oggetto di censura.

Massime di principio

  • In sede cautelare, una previsione regolamentare che riservi una quota significativa di autorizzazioni a operatori residenti può presentare sufficienti profili di fondatezza quando la riserva prescinda completamente dalla qualità dell'offerta e dai requisiti di eco-compatibilità rilevanti per l'attività autorizzata.
  • La contestazione di una norma regolamentare può essere proposta unitamente all'impugnazione del successivo atto applicativo, quando l'interesse concreto e attuale a ricorrere sorge soltanto con l'applicazione della norma alla posizione del destinatario.
  • Ai fini della tutela cautelare, la perdita della possibilità di esercitare un'attività economica durante un periodo di favorevole stagionalità, con rischio di definitivo sviamento della clientela e mancati introiti, può integrare un danno grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraTurismo e strutture ricettiveTutela cautelare
RamiAmbienteCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.