Sentenza del 16/11/2016 n. 3128 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Obiezione di coscienza - diritto del contribuente - non sussiste - dovere di solidarietà economica - prevalenza - sussiste - unicità e universalità del bilancio di Stato - si applica. Obiezione di coscienza fiscale - tutela europea - art. 10, Carta dei diritti UE - non ha fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il pagamento delle imposte potesse violare le proprie convinzioni morali e religiose, invocando il diritto all'obiezione di coscienza sulla base degli artt. 3, 11 e 21 della Costituzione e dell'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Chiedeva quindi di sottrarre, rifiutare o recuperare la quota di imposta riferibile a finalità da lui ritenute incompatibili con tali convinzioni.
La decisione
La domanda è stata respinta. Il giudice ha escluso che dall'ordinamento costituzionale o dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea derivi un generale diritto all'obiezione di coscienza fiscale. Le imposte confluiscono nel bilancio pubblico secondo i principi di unità, universalità e integrità e non sono normalmente imputabili dal singolo contribuente a specifiche finalità di spesa. In assenza di una previsione legislativa espressa, prevalgono i doveri di solidarietà politica, economica e sociale e il dovere tributario. L'art. 10 della Carta UE, relativo alla libertà di coscienza, non è stato ritenuto sufficiente a fondare tale pretesa.
Norme richiamate
Art. 2 della Costituzione
I doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale prevalgono, in assenza di una disciplina legislativa specifica, sulla pretesa individuale di sottrarsi al finanziamento generale della spesa pubblica.
Artt. 3, 11, 21, 52, 53 e 81 della Costituzione
Le norme costituzionali invocate non riconoscono un diritto generale del contribuente a rifiutare il pagamento delle imposte in ragione dell'uso possibile delle risorse pubbliche. L'art. 53 conferma il dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva.
Art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
La libertà di pensiero, coscienza e religione non è stata interpretata come fondamento di un diritto generalizzato all'obiezione di coscienza fiscale.
Legge n. 196/2009, art. 24
I principi di unità, universalità e integrità del bilancio impediscono, in via generale, di vincolare la quota di imposta del singolo contribuente a una specifica destinazione o di escluderla sulla base della destinazione ipotizzata.
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972
Le disposizioni sui controlli automatizzati delle dichiarazioni e dell'IVA confermano il quadro procedurale del prelievo tributario, senza prevedere una causa generale di esonero fondata sull'obiezione di coscienza.
Artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 602/1973
Le procedure di rimborso tributario non possono essere utilizzate per ottenere la restituzione di imposte sulla base di una generica obiezione di coscienza, in mancanza di uno specifico fondamento normativo.
Massime di principio
- Il contribuente non può, di regola, rifiutare il pagamento di imposte dirette perché presume che una parte delle entrate pubbliche possa finanziare attività contrarie alle proprie convinzioni.
- L'obiezione di coscienza opera nei settori e con le modalità espressamente riconosciuti dalla legge; non può essere estesa autonomamente al campo fiscale.
- Il principio di unità e universalità del bilancio pubblico rende normalmente impossibile collegare la singola imposta a una specifica voce di spesa o ottenere uno scomputo selettivo.
- La libertà di coscienza e religione, anche se costituzionalmente ed europeamente tutelata, non comporta automaticamente un diritto a sottrarsi ai doveri tributari generali.
- Un'esenzione, un rimborso o una destinazione alternativa delle imposte sarebbero configurabili solo in presenza di una specifica disposizione legislativa.
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