Circolare numero 85 del 20-4-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le convenzioni stipulate dall’INPS con le organizzazioni sindacali e datoriali agricole per riscuotere, insieme ai contributi obbligatori, i contributi associativi di assistenza sindacale, quelli di assistenza contrattuale e i contributi per l’assistenza sanitaria integrativa. Vengono indicate le associazioni firmatarie, le modalità operative per l’invio e la convalida delle deleghe, i termini ordinari e le proroghe per il 1998, nonché le regole di imputazione dei versamenti parziali e i costi del servizio di esazione applicabili in via provvisoria.
Convenzioni INPS per la riscossione di contributi associativi, di assistenza contrattuale e sanitari nel settore agricolo
Convenzioni INPS per la riscossione di contributi associativi e contrattuali nel settore agricolo
La circolare dà notizia delle convenzioni stipulate dall’INPS con associazioni datoriali e sindacali del settore agricolo per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, di contributi associativi di assistenza sindacale, contributi di assistenza contrattuale e contributi per prestazioni di assistenza sanitaria integrativa. Il documento contiene istruzioni operative per le sedi periferiche, chiarimenti sulle deleghe e sulle revoche, i termini validi per il 1998 e le regole economiche e contabili connesse all’esazione.
Base normativa e quadro generale
Le convenzioni sono state stipulate il 19 marzo 1998 in attuazione dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 e dell’art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Gli schemi convenzionali sono stati deliberati dal Consiglio di amministrazione il 27 gennaio 1998 e approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con note del 24 febbraio 1998. La circolare chiarisce che le convenzioni hanno natura nazionale oppure locale/provinciale, a seconda della loro estensione territoriale.
Convenzioni nazionali: oggetto e soggetti firmatari
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, l’INPS assume il servizio di esazione del contributo associativo di assistenza sindacale dovuto agli aderenti delle singole associazioni firmatarie. La circolare elenca le organizzazioni coinvolte nelle diverse convenzioni nazionali: Coldiretti, Confagricoltura, CIA, UGC-CISL, UIMEC-UIL, UGL-Coltivatori, AIC, FNASC e FNACOMAL-CISAL per la riscossione dei contributi associativi, nonché Confagricoltura, Coldiretti, CIA e le organizzazioni dei lavoratori agricoli FLAI-CGIL, FISBA-CISL, UILA-UIL e UGL-Lavoratori agricoli per i contributi di assistenza contrattuale e FISLAF.
Riscossione del contributo associativo sindacale
Il contributo associativo di assistenza sindacale viene inserito nei bollettini predisposti per il pagamento dei contributi obbligatori con specifica indicazione della sua natura volontaria. La circolare sottolinea espressamente che la riscossione congiunta non trasforma il contributo in obbligatorio e non attribuisce all’INPS alcun potere o dovere di esazione coattiva. La procedura di individuazione dei soggetti aderenti ricalca quella già adottata per le quote associative di artigiani ed esercenti attività commerciali.
Deleghe, revoche e verifica degli aderenti
Le associazioni devono trasmettere alla Direzione centrale per la tecnologia informatica i supporti magnetici con i dati dei nuovi associati e delle revoche entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 31 marzo di ogni anno. Entro il 31 marzo le strutture locali devono presentare alle SAP le deleghe sottoscritte dai soci secondo il testo concordato con il messaggio n. 05636 del 27 gennaio 1998. Le deleghe e le revoche vanno accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dall’ufficio con timbro e firma per ricevuta e costituisce prova dell’avvenuta presentazione. In caso di doppia delega a favore di associazioni diverse, ha efficacia la prima pervenuta all’INPS, salvo che la successiva contenga una revoca esplicita della precedente.
Termini per il 1998 e disciplina transitoria
Per l’anno 1998 la circolare richiama una proroga del termine del 31 marzo disposta anche con il messaggio n. 14764 del 6 aprile 1998. Per agevolare il passaggio dal precedente sistema SCAU al nuovo sistema INPS, le associazioni già firmatarie di analoghe convenzioni presso lo SCAU possono presentare le deleghe fino al 31 ottobre 1998. Sono previste però eccezioni specifiche: la FNACOMAL-CISAL, non essendo firmataria di analoghe convenzioni presso lo SCAU, deve presentare le deleghe dei coltivatori diretti associati entro il 30 aprile 1998; per gli imprenditori agricoli, la proroga al 31 ottobre 1998 opera per la sola Confagricoltura; per le associazioni che sottoscrivono per la prima volta la convenzione con l’INPS, il termine per il 1998 è il 30 aprile.
Contributi di assistenza contrattuale e FISLAF
Per gli operai agricoli e florovivaisti, la circolare disciplina la riscossione del contributo di assistenza contrattuale e del contributo al FISLAF previsti dal CCNL. L’INPS riscuote tali contributi in nome e per conto delle organizzazioni firmatarie, congiuntamente ai contributi previdenziali e assistenziali. Il datore di lavoro, compilando la denuncia trimestrale DMAG/R, deve barrare e sottoscrivere l’apposita casella del quadro F per autorizzare o non autorizzare la riscossione. La sottoscrizione vale come autorizzazione all’INPS a predeterminare gli importi e inserirli nei bollettini di conto corrente per la riscossione dei contributi obbligatori.
Misura dei contributi e base di calcolo
La circolare indica che il contributo di assistenza contrattuale è pari allo 0,35% della retribuzione. Il contributo FISLAF è interamente a carico del datore di lavoro: lire 100.000 annue per gli operai a tempo indeterminato e lire 660 per ciascuna giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi agricoli unificati per gli operai a tempo determinato. I contributi sono calcolati sulla stessa base imponibile denunciata nel 1998 per i contributi obbligatori; per compartecipanti familiari e piccoli coloni resta valida la base imponibile utilizzata per i contributi obbligatori del 1997.
Gestione dei versamenti e accredito delle somme
Se il contribuente non versa integralmente i contributi obbligatori richiesti, quanto versato viene imputato in primo luogo ai contributi obbligatori; l’eventuale eccedenza viene considerata versata a titolo di contributi FISLAF e di assistenza contrattuale. I rapporti finanziari tra le parti contraenti sono gestiti a livello centrale. La circolare segnala inoltre che le organizzazioni firmatarie e i comitati competenti devono comunicare all’INPS le coordinate bancarie e il nominativo del responsabile del fondo o del comitato intersindacale per consentire l’accredito delle somme riscosse.
Convenzioni provinciali
Le convenzioni provinciali possono essere stipulate solo con le associazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori che risultano firmatarie dei relativi contratti provinciali. Sebbene sottoscritte dalle organizzazioni provinciali, esse sono gestite di fatto con modalità analoghe a quelle previste per i contributi nazionali, poiché la riscossione avviene insieme ai contributi obbligatori e agli altri contributi associativi/contrattuali. Per consentire l’attivazione della procedura, le sedi provinciali dell’Istituto devono trasmettere alla struttura centrale copia delle convenzioni entro il 30 aprile 1998.
Costi del servizio di esazione
I costi del servizio di esazione sono determinati annualmente dal Consiglio di amministrazione. In attesa della determinazione per il 1998, si applicano in via provvisoria i costi del 1997, salvo conguaglio. Per le quote associative tramite bollettino di conto corrente sono indicati i seguenti importi: gestione delega singolo bollettino lire 170,95; ricezione e convalida nuova delega lire 1.752; annullamento delega con riemissione dei bollettini lire 18.969. Per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, FISLAF e dei contributi previsti dai contratti provinciali, gestiti tramite denuncia DMAG/R, il costo di gestione e riscossione è fissato in lire 1.164.
Chiarimenti conclusivi
La circolare specifica che le indicazioni fornite riguardano la riscossione dei contributi di competenza dell’esercizio 1998. I contributi eventualmente rimasti in sospeso relativi ad anni precedenti non sono oggetto di disciplina puntuale nel testo richiamato. Il documento si chiude con la firma del Direttore generale Trizzino.
Punti principali
Oggetto e base normativa delle convenzioni
L’INPS comunica la stipula, il 19 marzo 1998, di convenzioni con organizzazioni degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e dei lavoratori agricoli dipendenti per la riscossione di contributi associativi sindacali, di assistenza contrattuale e per prestazioni di assistenza sanitaria integrativa. Le convenzioni sono state adottate in attuazione dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 e dell’art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con schemi deliberati dal Consiglio di amministrazione il 27 gennaio 1998 e approvati dal Ministero del lavoro il 24 febbraio 1998.
Tipologie di convenzione e soggetti aderenti
La circolare distingue convenzioni nazionali e provinciali. Le convenzioni nazionali riguardano la riscossione del contributo associativo di assistenza sindacale dovuto dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli, la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti collettivi e la riscossione dei contributi per l’assistenza sanitaria integrativa. Vengono elencate le organizzazioni firmatarie, tra cui Coldiretti, Confagricoltura, CIA, UGC-CISL, UIMEC-UIL, UGL-Coltivatori, AIC, FNASC e FNACOMAL-CISAL per i coltivatori/imprenditori agricoli, nonché le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli per i contributi contrattuali e sanitari.
Riscossione del contributo associativo sindacale
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli l’INPS si impegna a riscuotere, in nome e per conto delle associazioni, il contributo associativo di assistenza sindacale, da indicare sui bollettini di pagamento dei contributi obbligatori come voce distinta. La circolare precisa che la riscossione congiunta non altera la natura volontaria del contributo associativo e che l’Istituto non ha alcun obbligo di esazione coattiva. La procedura di individuazione degli aderenti e di inserimento della quota nei bollettini è analoga a quella già utilizzata per artigiani ed esercenti attività commerciali.
Deleghe, revoche e controlli
Le associazioni devono trasmettere alla Direzione centrale per la tecnologia informatica, entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 31 marzo di ogni anno, i supporti magnetici con i dati dei nuovi associati, dei revocanti e di chi non intende più pagare la quota. Entro il 31 marzo le strutture locali devono presentare alle SAP le deleghe sottoscritte dai soci secondo il testo concordato; le SAP devono verificare i dati e convalidare gli associati. Le deleghe devono essere accompagnate da elenchi in duplice copia; in caso di due deleghe in favore di associazioni diverse, vale la prima pervenuta all’INPS, salvo revoca espressa della precedente. Se la delega o la revoca giunge dopo il 31 marzo, produce effetti dall’anno successivo.
Termini transitori e proroghe per il 1998
La circolare richiama la proroga, per il solo 1998, del termine del 31 marzo disposta dalle convenzioni e dal messaggio n. 14764 del 6 aprile 1998. Per agevolare il passaggio dal sistema precedente, alle associazioni già firmatarie di analoghe convenzioni presso lo SCAU è consentito presentare le deleghe fino al 31 ottobre 1998. Restano specifiche eccezioni: per FNACOMAL-CISAL, non firmataria di analoga convenzione presso lo SCAU, le deleghe dei coltivatori diretti associati vanno presentate entro il 30 aprile 1998; per gli imprenditori agricoli, la presentazione fino al 31 ottobre 1998 è consentita alla sola Confagricoltura, mentre per le organizzazioni che hanno sottoscritto per la prima volta con l’INPS la convenzione è previsto, per il 1998, il termine del 30 aprile.
Contributi di assistenza contrattuale e FISLAF
Per gli operai agricoli e florovivaisti, le convenzioni nazionali con le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori disciplinano la riscossione del contributo di assistenza contrattuale e del contributo per il Fondo per le prestazioni integrative di assistenza sanitaria (FISLAF). L’INPS riscuote tali somme congiuntamente ai contributi obbligatori; il datore di lavoro, tramite il quadro F del mod. DMAG/R, deve autorizzare o non autorizzare la riscossione. La firma vale come autorizzazione alla predeterminazione degli importi e all’inserimento nei bollettini di conto corrente destinati alla riscossione dei contributi obbligatori.
Misure dei contributi e base imponibile
La circolare indica le misure previste dal CCNL: il contributo di assistenza contrattuale è pari allo 0,35% della retribuzione; il contributo FISLAF è a totale carico del datore di lavoro ed è pari a lire 100.000 annue per gli operai a tempo indeterminato (OTI) e a lire 660 per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dell’imposizione dei contributi agricoli unificati per gli operai a tempo determinato (OTD). I contributi di assistenza contrattuale e FISLAF sono calcolati sulla stessa base imponibile denunciata dai datori di lavoro nel 1998 per i contributi obbligatori; per i compartecipanti familiari e piccoli coloni la base imponibile coincide con quella usata per i contributi obbligatori nel 1997.
Gestione dei versamenti parziali e riparto delle somme
Se il contribuente non versa integralmente i contributi obbligatori richiesti, l’importo versato viene imputato prioritariamente ai contributi obbligatori; l’eventuale eccedenza è considerata versata a titolo di contributi FISLAF e di assistenza contrattuale, secondo la convenzione applicabile. I rapporti finanziari tra le parti contraenti sono gestiti a livello centrale. Per i contributi contrattuali la circolare segnala che le somme riscosse sono gestite dal comitato intersindacale provinciale o dal fondo amministrato dalle organizzazioni firmatarie, che devono comunicare all’INPS il responsabile e le coordinate bancarie per l’accredito.
Convenzioni provinciali e adempimenti delle sedi
Le convenzioni provinciali possono essere stipulate solo con le associazioni provinciali firmatarie dei relativi contratti provinciali. Pur essendo sottoscritte a livello provinciale, sono gestite in sostanza con modalità analoghe a quelle dei contributi nazionali, poiché la riscossione avviene congiuntamente ai contributi obbligatori e agli altri contributi associativi/contrattuali. Le sedi provinciali devono trasmettere alla struttura centrale copia delle convenzioni stipulate entro il 30 aprile 1998, così da consentire la quantificazione dei contributi e la riscossione per l’esercizio 1998.
Costi del servizio di esazione
I costi del servizio di esazione sono determinati annualmente dal Consiglio di amministrazione. In attesa della determinazione per il 1998, si applicano provvisoriamente, con eventuale conguaglio, i costi del 1997 stabiliti con deliberazione n. 1245 del 16 settembre 1997. Per la riscossione delle quote associative tramite bollettino di conto corrente si applicano i costi previsti per artigiani e commercianti: gestione delega singolo bollettino lire 170,95; ricezione e convalida nuova delega lire 1.752; annullamento delega con riemissione dei bollettini lire 18.969. Per i contributi di assistenza contrattuale, FISLAF e quelli previsti dai contratti provinciali, riscossi tramite mod. DM10/DMAG, il costo di gestione e riscossione è lire 1.164.
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